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31/08/2016 Chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 37 del Codice

Affidamento servizi sociali – obblighi di aggregazione e centralizzazione – periodo transitorio
I principi affermati dall’Autorità nella delibera 32/2016, recante linee guida per l’affidamento dei servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali, possono ritenersi validi anche in vigenza del d.lgs. 50/2016, sebbene la predetta delibera sia stata adottata sotto il vigore del d.lgs. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 37, comma 5, d.lgs. 50/2016, fino all’adozione del Dpcm ivi previsto, le stazioni appaltanti iscritte all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), tenuta da ANAC, possono operare come centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia.
Art. 37 d.lgs. 50/2016

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DELIBERA ANAC N. 911 DEL 31 agosto 2016

Il Consiglio
Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
Visto l’appunto dell’Ufficio Regolazione Contratti Pubblici;

Considerato in fatto
Con note acquisite al protocollo dell’Autorità n. 0111272 del 21.7.2016 e n. 120411 del 11.08.2016 il coordinatore dell’Unità di Piano dell’Ambito n. 17 ha chiesto se la delibera dell’ANAC n. 32/2016, recante linee guida per l’affidamento dei servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali, debba ritenersi superata o meno alla luce delle nuove disposizioni del d.lgs. 50/2016.
L’istante, inoltre, ha chiesto se l’Ambito n.17, costituito ai sensi della l. 328/2000, possa ritenersi una centrale unica di committenza o un soggetto aggregatore qualificato ai sensi dell’art. 37, comma 4, lett. a), d.lgs. 50/2016 ovvero se lo stesso per l’acquisto di lavori, beni o servizi, debba ricorrere ad una delle centrali di committenza, a cui hanno già aderito i diversi comuni facenti parte dell’Ambito.

Ritenuto in diritto
Al fine di rendere il richiesto parere e facendo riferimento alla prima questione, si osserva che con la delibera 32/2016 l’Autorità è intervenuta in materia di affidamento dei servizi sociali, allo scopo di fornire indicazioni operative e richiamare le stazioni appaltanti al rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di contratti pubblici, assicurando l’osservanza dei principi di trasparenza, economicità ed efficienza, sia nella fase della programmazione e co-progettazione sia in quelle di scelta dell’erogatore del servizio e di esecuzione dello stesso. Tali obiettivi sono perfettamente conformi a quelli considerati dal legislatore nell’emanazione del d.lgs. 50/2016, conseguentemente, i principi affermati nella citata delibera possono ritenersi validi anche in vigenza del d.lgs. 50/2016, sebbene quest’ultima sia stata adottata sotto il vigore del d.lgs. 163/2006. E’ opportuno, comunque, precisare – anche alla luce delle considerazioni espresse dal Consiglio di Stato nel parere n. 1767 del 2.8.2016 - che tale delibera non ha efficacia vincolante, costituendo un atto interpretativo e ricognitivo della normativa in vigore in materia di erogazione di servizi sociali.
Con riferimento alla seconda questione, si rileva preliminarmente che in virtù dell’art. 37, comma 4, lett. a), del d.lgs. 50/2016 un comune non capoluogo di provincia procede all’acquisizione di beni, servizi e forniture secondo una delle seguenti modalità:

  • ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
  • mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;
  • ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Il successivo comma 5 prevede che entro sei mesi dall’entrata in vigore del Codice sia emanato un Dpcm che regolamenta, tra l’altro, «i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia». Fino all’adozione del suddetto Dpcm, ai sensi dell’art. 216, comma 10, del Codice, richiamato dal citato comma, è sufficiente l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), tenuta da ANAC. L’Ufficio di Piano dell’Ambito n.17 risulta regolarmente iscritto all’AUSA e, pertanto, è legittimato a operare.
Si evidenzia, in ogni caso, che la questione relativa ai rapporti tra servizi sociali e centralizzazione della domanda è già stata affrontata dall’Autorità nella richiamata delibera nonché nella FAQ n. 3 relativa all’art. 37, allegata al Comunicato del Presidente dell’8 giugno 2016. Nella FAQ, dopo aver ricordato che – a differenza di quanto previsto dal d.lgs. n. 163/2006 - i servizi sociali non sono esclusi dall’ambito di applicazione del nuovo Codice dei contratti pubblici, si è osservato che gli obblighi di centralizzazione possono essere assolti mediante le aggregazioni di cui alla l. 328/2000.

Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che:

  • i principi affermati dall’Autorità nella delibera 32/2016, recante linee guida per l’affidamento dei servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali, possono ritenersi validi anche in vigenza del d.lgs. 50/2016, sebbene la predetta delibera sia stata adottata sotto il vigore del d.lgs. 163/2006;
  • i sensi dell’art. 37, comma 5, d.lgs. 50/2016, fino all’adozione del Dpcm ivi previsto, le stazioni appaltanti iscritte all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), tenuta da ANAC, possono operare come centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia.
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