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02/08/2017 Suddivisione dell'appalto in lotti

Siamo una cooperativa e abbiamo affidamenti diretti con vari settori del Comune, ad esempio polizia locale per attraverso alunni, piccole manutenzioni verde con ufficio tecnico, pulizia gioco estate con servizi sociali, pulizie varie con ufficio tecnico etc. In Comune ci dicono che non possono fare piu' affidamenti perche' tutti questi lavori sommati superano i 40000€. E' vero? anche se sono in ambiti diversi?

Inoltre, in Comune insistono ragionando IVA compresa perche' "per loro e' un costo". Ma i famosi 40000€ sono al netto di iva?

Noi lavoriamo anche per la societa' partecipata dal Comune per altri lavori. E' vero che questi importi vengono sommati ai lavori svolti tramite affidamento diretto del Comune?

Infine, anche per l'affidamento del servizio delle pulizie il Comune ha indetto una unica gara in quanto l'Amministrazione e' nella convinzione che sia una propria facolta' decidere se dividere o meno in lotti.

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Con riferimento ai quesiti formulati si osserva quanto segue.

1. Non e' corretta l’affermazione dell’amministrazione che “non si possono fare piu' affidamenti perche' tutti questi lavori sommati superano i 40000€”, tenuto conto che occorre avere riguardo all’oggetto del contratto di appalto.

L’affidamento diretto e' disciplinato dall’art. 36 del codice appalti. Al riguardo, la norma de quo dispone che le stazioni appaltanti, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, per lavori, servizi e forniture, procedono mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. Sul punto, si evidenzia che non sussiste, quindi, un limite di numero agli affidamenti diretti ma, bensi', un limite di importo.

In conclusione:

  • se l’oggetto dei vari contratti è il medesimo, allora e' legittimo verificare che i vari importi, sommati tra di loro, non superino il limite dei € 40.000. Per contro, se l’oggetto dei vari affidamenti non è il medesimo, allora detti importi non possono essere sommati, al fine di verificare l’osservanza della soglia dei € 40.000

2. Non e' corretta l’affermazione dell’amministrazione che il valore stimato dell’appalto e' calcolato IVA inclusa “perche' e' un costo”.

Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 35, comma 4, primo periodo, del codice appalti, e' basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA.

3. Non e' corretta l’affermazione dell’amministrazione che “e' facolta' dell'amministrazione decidere se dividere in lotti”.

La suddivisione in lotti costituisce un preciso obbligo giuridico e altresi', un dovere d’ufficio per il RUP, mentre la mancata suddivisione in lotti e' da considerarsi come una deroga del tutto eccezionale eccezione, che deve essere adeguatamente motivata dalle stazioni appaltanti.

Al riguardo, l’art. 51, comma 1, del codice, dispone che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali ovvero in lotti prestazionali, in conformita' alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica.

Sul punto, per lotto funzionale, si intende uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalita', fruibilita' e fattibilita' indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti. Per lotto prestazionale, si intende uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformita' alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformita' alle diverse fasi successive del progetto.

4. Infine, con riferimento alla possibilita' di sommare gli importi dei lavori effettuati per conto della societa' partecipata dal Comune, con gli importi degli affidamenti diretti del Comune medesimo, si evidenzia che detti importi non possono essere sommati.

Al riguardo, occorre tenere presente che la societa' partecipata e' una societa' dotata di autonomia giuridica la quale, a sua volta, deve utilizzare le procedure del Codice dei contratti per l’affidamento dei contratti di lavori, forniture e servizi.

Cio' detto, essendo la societa' partecipata un ente dotato di autonomia economica e decisionale, si ribadisce l’assoluta infondatezza della necessita' di sommare gli importi degli affidamenti degli enti partecipati, con gli importi degli affidamenti degli enti sovraordinati.

Servizio di consulenza on-line, con modalità ICT, a cura di Entionline

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