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06/06/2016 Aggiornamento FAQ tracciabilita'
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(Aggiornamento al 6 giugno 2016)

Sezione A – Aspetti generali sulla Tracciabilità.

Sezione B – Casi particolari rientranti nel perimetro della Tracciabilità.

Sezione C – Fattispecie non rientranti nel perimetro della Tracciabilità.

Sezione D – Ulteriori casi specifici chiariti con la Determinazione n. 4/2011.

Sezione E – Disciplina del periodo transitorio.

Sezione A – Aspetti generali sulla Tracciabilità.

A1. Qual è la normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi?

La normativa è contenuta nei seguenti articoli:

  • nell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010;

  • nell’articolo 6 della stessa legge n. 136/2010 in tema di sanzioni;

  • nell’articolo 6 del suddetto decreto legge n. 187/2010 convertito con legge n. 217/2010 che contiene la disciplina transitoria e alcune norme interpretative e di attuazione del predetto articolo 3.

A2. Qual è la ratio della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari?

I Legislatore ha introdotto le disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari per contrastare la criminalità organizzata e le infiltrazioni nelle commesse pubbliche, mediante le seguenti azioni:

  • anticipare, il più a monte possibile, la soglia di prevenzione, creando meccanismi che consentano di intercettare i fenomeni di intrusione criminale nella contrattualistica pubblica;

  • rendere trasparenti le operazioni finanziarie relative all’utilizzo del corrispettivo dei contratti pubblici, in modo da consentire un controllo a posteriori sui flussi finanziari provenienti dalle amministrazioni pubbliche.

La tracciabilità non è dunque uno strumento di monitoraggio dei flussi finanziari, bensì un mezzo a disposizione degli inquirenti nelle indagini per il contrasto delle infiltrazioni delle mafie nell’economia legale.

A3. Quali atti ha emanato l’Autorità sulla tracciabilità dei flussi finanziari?

Le prime indicazioni operative su tale disciplina sono state fornite dall’Avcp nelle Determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 n. 10 del 22 dicembre 2010, ora sostituite dalla Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, tutte disponibili sul sito www.avcp.it.

A4. Quali sono gli adempimenti principali previsti dalla normativa in tema di tracciabilità?

Gli obblighi di tracciabilità si articolano essenzialmente in tre adempimenti principali:

a) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;

b) effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l’utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

c) indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP).

A5. Che cosa è il codice CIG?

Il codice CIG (codice identificativo di gara) è un codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG della AVCP con tre funzioni principali:

  • una prima funzione è collegata agli obblighi di comunicazione delle informazioni all’Osservatorio, di cui all’art. 7 del Codice dei contratti e successive deliberazioni dell’Autorità, per consentire l’identificazione univoca delle gare, dei loro lotti e dei contratti;

  • una seconda funzione è legata al sistema di contribuzione posto a carico dei soggetti pubblici e privati sottoposti alla vigilanza dell’Autorità, derivante dal sistema di finanziamento dettato dall’articolo 1, comma 67, della legge 266/2005, richiamato dall’articolo 8, comma 12, del Codice;

  • una terza funzione è attribuita dalla legge n. 136/2010 che affida al codice CIG il compito di individuare univocamente (tracciare) le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata, e dall’importo dell’affidamento stesso.

A6. Come si acquisisce il codice CIG?

Il CIG è richiesto a cura del responsabile del procedimento (RUP) prima della procedura alla individuazione del contraente (vedi comunicato del Presidente dell’Avcp del 7 settembre 2010).

Il responsabile del procedimento, accreditato tramite il portale dell’Autorità all'indirizzo www.avcp.it, effettua la registrazione attraverso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), disponibile nell’area “Servizi” del sito dell'Autorità. Il SIMOG attribuisce al nuovo affidamento il numero identificativo univoco denominato “Numero gara” e, a ciascun lotto della gara, il codice identificativo CIG.

A7. Quali sono le tipologie del codice CIG?

Il codice CIG è unico (per ciascun appalto o lotto) e assume in base al suo utilizzo, in casi particolari, diverse denominazioni. Si tratta di:

  1. CIG Semplificato (detto anche Smart CIG);

  2. CIG Derivato (vedi faq A10);

  3. CIG Master (vedi faq A11).

A8. Che cosa è il CIG Semplificato, detto anche Smart CIG?

È il codice CIG che si acquisisce, ai soli fini della tracciabilità, con l’immissione di un numero ridotto di informazioni (vedi Comunicati del Presidente del 15 luglio 2011 e del 2 maggio 2011), esclusivamente per le seguenti fattispecie contrattuali:
a) contratti di lavori di importo inferiore a € 40.000, contratti di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000, affidati ai sensi dell’art. 125 del Codice o mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando;
b) contratti di cui agli articoli 17, 18, 19, comma 1, lett. f), indipendentemente dall’importo;
c) contratti di cui agli articoli 19, comma 1, lett. a), secondo periodo, 19, comma 1, lett. b), 20, 21, 22, 23, del Codice, di importo inferiore a €40.000;
d) contratti affidati direttamente da un ente aggiudicatore o da un concessionario di lavori pubblici ad imprese collegate, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 218 e 149 del Codice, indipendentemente dall’importo;
e) contratti di adesione ad accordi quadro o convenzioni di importo inferiore a € 40.000;
f) contratti di sponsorizzazione tecnica di importo inferiore a € 40.000;
g) servizi finanziari non erogati dalla Banca d’Italia indipendentemente dall’importo;
h) contratti aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza(art. 1-bis del Codice e art. 2, D. Lgs. n. 208/2011) indipendentemente dall’importo;
i) affidamento di lavori sotto soglia comunitaria per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria a scomputo degli oneri di urbanizzazione;
l) contratti per la gestione e la fornitura di servizi pubblici a rete di importo inferiore a € 40.000;
m) scelta del socio privato nelle società miste con gara a doppio oggetto di importo inferiore a € 40.000.

A8-bis. E' possibile annullare un CIG acquisito in modalità semplificata?
E' sempre possibile annullare il CIG acquisito in modalità semplificata.

A8-ter. E' possibile modificare un CIG acquisito in modalità semplificata?
E' sempre possibile modificare il CIG acquisito in modalità semplificata.

A8- quater ) D. È possibile riaprire un CARNET di smartCIG scaduti?
R. No. Tale attività non può essere più svolta a seguito del Comunicato del Presidente del 10 febbraio 2016 , punto 11 con il quale si specifica che non è più possibile acquisire smartCIG in carnet. Da quanto stabilito deriva che non è più consentita alcuna operazione a sistema sui Carnet di smartCig .

A8 - quinquies) D. È possibile operare sugli smartCIG singoli?
R. Per gli smartCIG singoli, il RUP che li ha acquisiti può operare in via autonoma ogni modifica necessaria. Nessuna altra modifica può essere apportata da altro RUP in via autonoma.
Solo nel caso in cui il RUP che ha acquisito lo smartcig ed il RUP subentrante appartengano alla stessa SA ed al medesimo Centro di Costo, possono essere inoltrate e processate istanze relative alle “variazioni di competenza” .

A10. Che cosa è il CIG Derivato?

È il codice CIG che l’Amministrazione richiede per identificare i singoli contratti stipulati a valle di accordi quadro, di convenzioni ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e di altre convenzioni similari (vedi anche faq A32).

A11. Che cosa è il CIG Master?

In caso di procedura di gara che comprenda una molteplicità di lotti, la stazione appaltante richiede un CIG per ciascun lotto. Il sistema SIMOG consente al RUP, a valle dell’aggiudicazione dei diversi lotti ad un medesimo operatore (con il quale la stazione appaltante stipulerà un contratto unico), di eleggere a CIG Master uno dei CIG acquisiti relativamente ai ciascun lotto. Il CIG master può essere utilizzato per i pagamenti relativi a tutti i lotti, ferma restando la necessità di riportare nel contratto l’elenco completo di tutti i codici CIG relativi ai lotti affidati (vedi faq A33).

A12. Quali sono le fattispecie per le quali non sussiste l’obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità?

Sono escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità le seguenti fattispecie:

  • i contratti aventi ad oggetto l’acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni (articolo 19, comma 1, lett. a, prima parte, del Codice), (vedi faq C 1);

  • i servizi di arbitrato e conciliazione (articolo 19, comma 1, lett. c, del Codice), (vedi faq C 1);

  • i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti (articolo 19, comma 1, lett. e) del Codice), (vedi faq C 1);

  • i contratti di lavoro temporaneo (legge 24 giugno 1997 n. 196), (vedi faq C 1);

  • gli appalti di cui all’articolo 19, comma 2, del Codice (vedi faq C 1);

  • gli appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, di cui all'articolo 25 del Codice;

  • il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici, se relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall’ente (vedi faq C 2);

  • l’amministrazione diretta ai sensi dell’articolo 125, comma 3 del Codice (vedi faq C 3);

  • gli affidamenti diretti a società in house (vedi faq C 4);

  • i risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale, danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate (vedi faq C 5);

  • gli indennizzi e i risarcimenti corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori (vedi faq C 6);

  • gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (testo unico sul pubblico impiego), (vedi faq C 7);

  • le spese effettuate dai cassieri, che utilizzano il fondo economale (solo se tali spese non originano da contratti d’appalto);

  • l’erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o comunque a persone i condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale, ovvero finalizzati alla realizzazione di progetti educativi (vedi det. 4/2011, par. 4.6);

  • le prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento (vedi faq D 4);

  • i contratti di associazione che prevedono il pagamento di quote associative (vedi determinazione n. 4/2011, par. 4.11);

  • i contratti relativi a patrocini legali inquadrabili come prestazioni d’opera intellettuale (vedi anche faq D 6);

  • i contratti dell’Autorità giudiziaria non qualificabili come contratti di appalto (vedi faq D 7).

A13. E' stabilita una soglia minima per la richiesta del codice CIG (ad esempio il codice CIG si deve richiedere anche per importi minimi di poche centinaia di euro)?

Non è stabilita alcuna soglia minima; il codice CIG va richiesto, indipendentemente dall'importo e dall’esperimento o meno di una procedura di gara o di un procedimento ad evidenza pubblica. (vedi anche determinazione n. 4/2011, par. 8 e faq A12).

A14. Quali sono i soggetti tenuti all’obbligo della tracciabilità?

I soggetti tenuti all’obbligo della tracciabilità sono indicati ed elencati all’articolo 3, comma 1, della legge n. 136/2010: gli appaltatori di lavori, i prestatori di servizi, i fornitori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture.

A15. Quali soggetti rientrano nella nozione di “stazione appaltante”?

Ai sensi dell’art. 3, comma 33, del Codice, rientrano nella nozione di stazione appaltante, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti individuati dall’articolo 32 del Codice stesso.

Le amministrazioni aggiudicatrici, a loro volta, sono individuate dall’articolo 3, comma 25, del Codice, e sono: “le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti”.

A16. Cosa si intende con l’espressione “filiera delle imprese” contenuta nell’articolo 3 della legge n. 136/2010?

L’espressione “filiera delle imprese” si intende riferita “ai subappalti come definiti dall’articolo 118 comma 11 del Codice nonché ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto” (v. articolo 6, comma 3, del decreto convertito con legge n. 217/2010). Rientrano nel subappalto anche gli appalti e i cottimi indicati nella parte finale del comma 8 dell’art. 118 del Codice (vedi determinazione n. 6/2003).

In particolare, la nozione di “impresa” deve essere riferita alla categoria generale di “operatore economico”. Pertanto non assumono rilevanza né la forma giuridica (es. società pubblica o privata, imprenditori individuali o professionisti), né il tipo di attività svolta.

A17. Come viene individuata la nozione di filiera nei servizi e nelle forniture?

Il criterio a cui ricorrere è quello della stretta dipendenza funzionale della prestazione oggetto del subcontratto rispetto a quella dell’appalto principale (“filiera rilevante”), da applicare in relazione alle concrete modalità del ciclo di esecuzione dell’appalto, vale a dire della capacità delle parti dell’appalto di selezionare ex ante le sole attività necessarie in via immediata per realizzare il servizio o la fornitura pubblici. Di conseguenza, ciò che rileva non è tanto il grado dell’affidamento o del sub-affidamento, ma la sua tipologia (subappalto o subcontratto necessario a qualsiasi titolo per l’esecuzione del contratto principale), a prescindere dalla posizione che il subcontraente occupa nella catena dell’organizzazione imprenditoriale. Si deve trattare, dunque, di subcontratti che presentano un filo di derivazione dal contratto principale, nel senso di essere attinenti all'oggetto di tale contratto (vedi gli esempi indicati nella determinazione n. 4/2011, par. 3.2) [N.B. per filiera di lavori vedi faq A18]

A18. Come viene individuata la nozione di filiera nei lavori?

Nel settore dei lavori pubblici la nozione di filiera si ricava dall’articolo 1 del D.P.R. n. 150/2010 il quale precisa che le imprese interessate all’esecuzione dei lavori pubblici sono “tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell’opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti” (vedi determinazione n. 4/2011, par. 3.2).

Una casistica di filiera rilevante è rinvenibile nelle Linee guida antimafia adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto legge n. 39/2009. Essa ricomprende noli a caldo, noli a freddo, forniture di ferro, forniture di calcestruzzo/cemento, forniture di inerti, trasporti, scavo e movimento terra, smaltimento terra e rifiuti, guardiania, progettazione, mensa di cantiere, pulizie di cantiere. [N.B. per filiera di servizi vedi faq A17]

A23. Con quali modalità si attua la disciplina della tracciabilità finanziaria nei subappalti e nei subcontratti?

Nei subappalti e nei subcontratti gli adempimenti previsti dalla normativa sulla tracciabilità vengono attuati attraverso:

- l’inserimento nel subcontratto delle clausole che regolano la tracciabilità (richiamando anche l’obbligo di inserimento delle stesse negli ulteriori eventuali subcontratti);

- la comunicazione, da parte del subcontraente, del/dei conti correnti dedicati e dei soggetti delegati che operano sugli stessi;

- il pagamento, da parte dell’appaltatore, dei corrispettivi attraverso i conti correnti dedicati e mediante il codice CIG dell’appalto principale;

- la comunicazione dell’appaltatore alla stazione appaltante dei contratti stessi, anche per estratto (vedi determinazione n. 4/2011, par. 9).

Per le clausole che regolano la tracciabilità possono essere utilizzati i relativi schemi allegati alla determinazione Avcp n. 8/2010

A24. Sussiste l’obbligo di accensione di nuovi conti correnti o è possibile utilizzare conti correnti già in uso da dedicare (anche non esclusivamente) alle commesse pubbliche?

Non vi è l'obbligo di accensione di nuovi conti correnti. Possono essere utilizzati (cioè dedicati) anche conti correnti già esistenti. Tuttavia, è prevista la comunicazione alla stazione appaltante del conto corrente dedicato (il numero del conto e i dati identificativi di tutti i soggetti delegati ad operare su quel conto).

Nel caso di conto già esistente, per le operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, è necessario comunicare tali dati entro 7 giorni dall’utilizzo del conto stesso, mentre nel caso di accensione di un nuovo conto corrente, sarà necessaria la comunicazione entro 7 giorni dall’accensione (vedi determinazione n. 4/2011, par. 9, articolo 3 comma 7 della legge n. 136/2010).

A25. Il conto corrente dedicato può riguardare più appalti oppure si deve aprire un conto dedicato per ciascun appalto?

Un conto corrente dedicato può riguardare più appalti pubblici.

A26. Il conto corrente dedicato può essere utilizzato anche per altre attività?

Si. Il conto corrente può essere dedicato anche in via non esclusiva; in tale conto possono confluire anche i flussi derivanti da appalti privati (non assoggettati alla tracciabilità).

A27. Per un singolo appalto possono essere indicati più conti correnti dedicati?

Sì, l’appaltatore/operatore può indicare più conti correnti dedicati per un singolo appalto pubblico.

A28. Con quali modalità trovano applicazione gli obblighi di tracciabilità in riferimento ai pagamenti per fideiussioni stipulate dagli operatori economici per la commessa pubblica?

I pagamenti dei premi per le fideiussioni stipulate dagli operatori economici in relazione ad una commessa (ad esempio la cauzione definitiva) possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico, ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 (vedi determinazione n. 4/2011, par. 4.14).

Per tali pagamenti, inoltre, non deve essere indicato il codice CIG/CUP.

Resta fermo, invece, l’onere di conservare idonea documentazione probatoria.

A29. Per i pagamenti sottoposti alla tracciabilità vi è la possibilità di impiegare strumenti di pagamento diversi dal bonifico bancario o postale?

Si, purché sia garantita la piena tracciabilità dei flussi finanziari come assicurato ad esempio dalle Ri.Ba. (ricevute bancarie elettroniche).

A30. E’ consentito agli operatori l’uso di assegni bancari e postali ai fini della tracciabilità?

È ammesso l’utilizzo di assegni bancari e postali solo per le spese indicate all’articolo 3, comma 2, della legge n. 136/2010 se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni elencate:

i soggetti ivi previsti non siano in grado di accettare pagamenti a valere su un conto corrente (o conto di pagamento);

il conto su cui vengono tratti i titoli sia un conto dedicato;

gli assegni vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi vengano riportati i codici CIG/CUP).

Vedi determinazione n. 4/2011 par. 7.1

A31. Con quali modalità trovano applicazione gli obblighi di tracciabilità nei raggruppamenti temporanei di imprese, nei consorzi ordinari e nelle società tra concorrenti riuniti o consorziati a valle dell’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 93 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 270?

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010.

Infatti, il rapporto di mandato che si instaura fra i componenti del raggruppamento non determina di per sé un’organizzazione o un’associazione degli operatori economici riuniti, pertanto ognuno di essi conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali (articolo 37, comma 17, del Codice).

La mandataria quindi dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato.

La medesima disciplina si applica ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 34, comma 1, lett. e) del Codice.

Detta disciplina si applica anche alle società tra concorrenti riuniti o consorziati a valle dell’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 93 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

A32. Con quali modalità trovano applicazione gli obblighi di tracciabilità nel caso di acquisti effettuati sulla base di accordi quadro, a cui le pubbliche amministrazioni possono aderire mediante l’emissione di ordinativi di fornitura?

E’ necessario che il soggetto sottoscrittore dell’accordo quadro (centrale di committenza) chieda, tramite il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), l’attribuzione di un codice CIG che contraddistingua l’accordo, anche se lo stesso è stato stipulato in data anteriore al 7 settembre 2010.

Ciò vale anche per il caso delle convenzioni quadro stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Le amministrazioni che aderiscono all’accordo quadro devono chiedere l’emissione di un nuovo codice CIG (“CIG derivato”) che identificherà lo specifico contratto e lo riporteranno nei pagamenti derivanti da quest’ultimo.

Quanto detto vale solo nell’ipotesi in cui il sottoscrittore dell’accordo quadro sia soggetto diverso da quello che effettuerà, in un momento successivo, le singole prestazioni, comunque denominate. Se, invece, il soggetto che stipula l’accordo quadro è anche parte negli appalti a valle dell’accordo, i flussi finanziari relativi alle singole prestazioni faranno riferimento al codice CIG relativo all’accordo (vedi determinazione n. 4/2011, par. 6.4); qualora però il contratto in questione sia sottoposto ad obblighi di comunicazione all’Autorità, anche l’amministrazione dovrà richiedere un CIG derivato.

A33. Con quali modalità trovano applicazione gli obblighi di tracciabilità nel caso di una gara divisa in più lotti?

In caso di gara suddivisa in più lotti, il responsabile del procedimento (RUP) effettua la registrazione presso il SIMOG. Quest’ultimo rilascia, con riferimento all’intera procedura di gara, il numero identificativo univoco, denominato “Numero gara” e, per ciascun lotto, il codice identificativo denominato CIG. Nel caso in cui più lotti siano aggiudicati ad un medesimo operatore, il sistema SIMOG consente, a valle dell’aggiudicazione, di eleggere a CIG Master uno dei CIG relativi ai vari lotti, da utilizzare per i pagamenti relativi a tutti i lotti aggiudicati (vedi faqA11).

Nel contratto di appalto a valle della aggiudicazione della gara, occorre indicare puntualmente tutti i lotti che l’operatore economico si è aggiudicato ed i relativi codici CIG (vedi determinazione n. 4/2011, par. 6.5).

A34. Come possono essere versate le tariffe corrisposte dagli utenti, ad esempio per acqua e rifiuti, e incassati dai concessionari di servizio pubblico?

Gli utenti dei servizi forniti da un concessionario non possono essere considerati parte della filiera; pertanto, è ammissibile il versamento sul conto corrente intestato alla tesoreria dell’ente concedente da parte dei cittadini/utenti al fine del pagamento di tasse, tributi o tariffe (vedi determinazione n. 4/2011, par. 3.5).

A35. Le spese giornaliere di cui all’articolo 3, comma 3 della legge n. 136/2010 si riferiscono alle spese degli operatori economici? E qual è il loro limite?

Sì, le spese giornaliere di cui all’articolo 3, comma 3, della legge n. 136/2010 si riferiscono alle spese quotidiane sostenute dall’appaltatore o dagli operatori economici.

Il limite per le spese quotidiane è stato fissato a 1.500 euro (a seguito di modifica con la legge n. 217/2010), limite che si riferisce ad ogni singola spesa (vedi determinazione n. 8/2010, par. 6.2).

Per tali spese giornaliere possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

La costituzione ed il reintegro del fondo cassa cui attingere per spese giornaliere deve essere effettuata tramite bonifico o altro strumento tracciabile.

A36. È previsto un obbligo informativo all’Avcp per le sanzioni previste dall’articolo 6 della legge n. 136/2010 a tutela del sistema della tracciabilità finanziaria (o in caso di risoluzione del contratto per i casi indicati dal comma 9bis dell’articolo 3 della legge n.136/2010)?

Al momento la normativa non prevede alcun obbligo informativo nei confronti di Avcp in relazione alle violazioni degli obblighi posti dalla legge n. 136/2010.

A37. Quale organismo irroga le sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136/2010?

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 6 della legge n. 136/2010 sono applicate dal Prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

A38. Quali sono le conseguenze del mancato adempimento alle prescrizioni poste dalla normativa in tema di tracciabilità?

In caso di mancato rispetto della normativa in tema di tracciabilità discendono conseguenze di tipo civilistico sul contratto stipulato, quali la nullità o la risoluzione dello stesso, nonché sanzioni amministrative a carico del soggetto inadempiente (vedi rispettivamente articolo 3 commi 8, 9 e 9bis e articolo 6 della legge n. 136/2010).

A39. Cosa si intende con l’espressione “nuovo contratto” e quali sono le conseguenze ai fini dell’acquisizione del codice CIG?

L’espressione “nuovo contratto” si riferisce:

- ai contratti aventi ad oggetto lavori o servizi complementari – ai sensi dell’articolo 57, comma 5, lettera a) del Codice - per quanto collegati ad un contratto stipulato antecedentemente;

- ai contratti aventi ad oggetto varianti in corso d’opera che superino il quinto dell’importo complessivo dell’appalto ai sensi dell’articolo 132 del Codice e degli articoli 161 e 311 del d.P.R. n. 207/2010.
Per tali contratti occorre acquisire un nuovo codice CIG .

Nel caso di contratti originati dalle circostanze indicate dall’art. 140 del Codice (fallimento dell’appaltatore, risoluzione per grave inadempimento) per i quali non si procede all’esperimento di una nuova procedura di gara e le stazioni appaltanti interpellano i concorrenti progressivamente scorrendo la graduatoria per individuare il nuovo aggiudicatario, non occorre richiedere un nuovo codice CIG e si potrà utilizzare ai fini della tracciabilità il CIG già ottenuto, segnalando all’Autorità la variazione dell’aggiudicatario secondo le modalità definite nelle istruzioni operative per l’invio dei dati all’AVCP.

A42. Nel caso di proroga (cosiddetta tecnica) del contratto deve essere richiesto un nuovo codice CIG?

Non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario.

Nei lavori la proroga del termine contrattuale comporta conseguenze del tutto diverse (vedi articolo 159 commi 8, 9 e 10 del d.P.R. n. 207/2010).

A43. Cosa si intende per tracciabilità attenuata?

Si intende una forma semplificata di tracciabilità per casi specifici, in cui le movimentazioni finanziarie possono essere effettuate senza l’indicazione dei codici CIG e CUP. In particolare, trattasi delle seguenti fattispecie (vedi determinazione n. 4/2011, par. 7):

  1. spese degli operatori economici di cui al comma 2 dell’articolo 3 della legge n. 136/2010;

  2. spese degli operatori (giornaliere e quelle effettuate col fondo cassa) di cui al comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 136/2010;

Inoltre L’AVCP ha ritenuto applicabile una forma di attenuazione della tracciabilità nei seguenti casi specifici:

  1. utilizzo di carte carburante (vedi determinazione n. 4/2011 par. 7.3)

  2. contratti di mutuo (vedi determinazione n. 4/2011 par. 4.1) ;

  3. pagamenti di utenze da parte della pubblica amministrazione (vedi faq A44).

A44. Qual è la modalità di pagamento delle utenze da parte della pubblica amministrazione?

L’AVCP ritiene che anche i pagamenti relativi alle utenze delle pubbliche amministrazioni (quali, a titolo esemplificativo, luce, gas e telefono) possano essere effettuati avvalendosi del RID senza indicare i codici CIG nel singolo pagamento (ma soltanto nella delega a monte), in analogia a quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 per i pagamenti effettuati dagli operatori privati in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi a rete.

Sezione B - Casi particolari rientranti nel perimetro della tracciabilità.

B1. Il codice CIG va richiesto anche per i contratti per i quali attualmente non sussiste l’obbligo del versamento del contributo all’Autorità?

Sì, è obbligatorio richiedere il codice CIG, ai fini della tracciabilità, per tutti i contratti di lavori, servizi e forniture, a prescindere dall’importo degli stessi e dalle modalità di affidamento e quindi anche per i contratti esclusi dall’obbligo del versamento del contributo in favore dell’Autorità.

B2. La normativa sulla tracciabilità si applica ai contratti esclusi in tutto o in parte dal Codice di cui al Titolo II, parte I, del Codice stesso?

Sì, la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica anche agli appalti pubblici indicati dagli articoli 16 e seguenti del Codice, compresi gli appalti di servizi indicati nell’allegato IIB del Codice dei contratti, purché gli stessi siano riconducibili alla fattispecie dell’appalto (vedi determinazione n. 4/2011).

B3. Sono soggetti all’obbligo della tracciabilità i contratti affidati direttamente da un ente aggiudicatore o da un concessionario di lavori pubblici ad imprese collegate (ai sensi degli articoli 218 e 149 del Codice)?

Sì. Vedi, al riguardo, la determinazione 4/2011 al par. 6.3.

B4. Per i contratti stipulati dalle imprese pubbliche nell’ambito dei settori speciali individuati dalla direttiva 2004/17/CE e dal Codice, parte terza, è previsto l’obbligo di adeguamento alla disciplina della tracciabilità?

Sì. L’obbligo riguarda anche i flussi finanziari derivanti dai contratti stipulati dalle imprese pubbliche nell’ambito dei settori speciali individuati dalla direttiva 2004/17/CE e dal Codice nella parte III, mentre sono da ritenersi esclusi i contratti di diritto privato stipulati dalle imprese pubbliche al di fuori di attività inerenti tali settori (vedi determinazione n. 4/2011, par. 3.8).

B5. Sono soggetti alla tracciabilità i cottimi fiduciari?

Sì. I cottimi fiduciari di cui all’articolo 125 del Codice sono soggetti alla tracciabilità, in quanto il ricorso al cottimo fiduciario integra la fattispecie del contratto d’appalto con un operatore economico.

B6. E’ soggetta a tracciabilità la procedura di selezione del socio privato di una società mista con contestuale affidamento dei compiti operativi servizio al socio stesso (cd. socio operativo)?

Sì, anche questa fattispecie è soggetta all’obbligo della tracciabilità e pertanto occorre richiedere il codice CIG all’Avcp (vedi determinazione n. 4/2011, par. 3.6).

B7. Sono soggetti a tracciabilità i cessionari di credito?

Sì, anche i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG e ad anticipare i pagamenti all’appaltatore cedente mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati.

E’ prevista una particolare disciplina per le società di factoring (vedi determinazione n. 4/2011, par. 4.9).

B8. Il codice CIG va richiesto anche per gli acquisti effettuati sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)?

Sì, il codice CIG va inserito nel primo ordinativo di pagamento, come precisato nella determinazione 4/2011, par. 6.2.

B9. Il codice CIG va richiesto anche per i contratti stipulati in via d’urgenza?

Sì. In questi casi il codice CIG va inserito al più tardi nel primo ordinativo di pagamento, come precisato nella determinazione n. 4/2011, par. 6.2.

B10. Il codice CIG va richiesto anche per i contratti derivati dagli accordi quadro?

Sì. Il codice CIG va richiesto qualora il soggetto che abbia stipulato l’accordo quadro sia diverso da quello che pone in essere il contratto a valle derivato.

In questo caso va richiesto un codice CIG derivato.

Diversamente, è sufficiente richiedere il codice CIG solo per l’accordo quadro (vedi anche faq A32).

B11. Il codice CIG va richiesto anche per i contratti stipulati nell’ambito del sistema delle convenzioni Consip?

Sì. Le amministrazioni che vi aderiscono sono tenute a richiedere un distinto codice CIG per ogni specifico contratto stipulato a valle (vedi anche faq A32).

B12. Il codice CIG va richiesto anche per gli affidamenti conseguenti a concorsi di progettazione o di idee?

Sì. Il codice CIG va richiesto anche per i contratti di affidamento inerenti lo sviluppo dei progetti (preliminari, definitivi e esecutivi) che fanno seguito a concorsi di idee o di progettazione, da affidare ai vincitori di detti concorsi.

B13. I contratti di sponsorizzazione sono sottoposti alla normativa sulla tracciabilità?
Si premette che nell’ambito dei contratti di sponsorizzazione si distinguono la fattispecie di sponsorizzazione pura e la fattispecie di sponsorizzazione tecnica, così come illustrato nella deliberazione Avcp n. 9, dell’8/2/2012, consultabile sul sito.
Con riferimento alla sponsorizzazione tecnica, la stessa è sottoposta alla tracciabilità, in quanto l’apporto di denaro privato è correlato alla realizzazione di lavori, servizi o forniture pubblici. Si applica la tracciabilità attenuata, mediante acquisizione dello Smart CIG, per contratti di importo inferiore a € 40.000.
La sponsorizzazione pura, invece, non è soggetta alla tracciabilità, in quanto la stessa si traduce in un finanziamento a favore del pubblico effettuato dal privato non immediatamente legato al settore degli appalti.

B14. Gli affidamenti di lavori sopra soglia e sotto soglia comunitaria per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria a scomputo degli oneri di urbanizzazione sono assoggettati all’obbligo della tracciabilità?
Si, gli affidamenti di lavori sopra soglia e sotto soglia comunitaria per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria a scomputo degli oneri di urbanizzazione sono assoggettati all’obbligo della tracciabilità. Tuttavia, l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, applicano la tracciabilità attenuata, mediante acquisizione dello Smart CIG.

B15. Gli affidamenti di lavori sotto soglia comunitaria per la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria a scomputo degli oneri di urbanizzazione sono assoggettati all’obbligo della tracciabilità?
Si, per contratti di importo inferiore a € 40.000 si applica la tracciabilità attenuata, mediante acquisizione dello Smart CIG.

B16. Le forniture complementari disciplinati dall’art. 57, comma 3, lett. b) sono assoggettate all’obbligo della tracciabilità?
Si, poiché l'estensione contrattuale comporta una nuova negoziazione e, quindi, una nuova offerta, con il medesimo contraente iniziale; la stazione appaltante deve acquisire un nuovo CIG.

B17. La ripetizione di servizi analoghi di cui all’art. 57, comma 5, lett. b) richiede l’acquisizione di un nuovo CIG?
No, tale fattispecie mantiene il CIG già acquisito per l’affidamento originario.

B18. I contratti per la gestione e la fornitura di servizi pubblici a rete (elettricità e gas) sono assoggettati all’obbligo della tracciabilità?
Si, per contratti di importo inferiore a € 40.000 si applica la tracciabilità attenuta, mediante acquisizione dello Smart CIG.

B19. Le convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 7, della legge n. 266/1991 “Legge quadro sul volontariato” sono soggette all’acquisizione del CIG?
Ai fini della tracciabilità, il CIG deve essere acquisito per consentire la trasparenza delle operazioni finanziarie relative all’utilizzo del corrispettivo dei contratti pubblici di appalto. Le convenzioni stipulate con associazioni di volontariato rientrano nella disciplina di cui alla legge n.136/2010, nel caso in cui rivestano carattere oneroso per l’amministrazione procedente.
Le suddette convenzioni non rientrano nella disciplina di cui alla legge n.136/2010, nel caso in cui rivestano carattere non oneroso per l’amministrazione procedente e prevedano il riconoscimento di un rimborso spese non forfettario.

B20. I servizi finanziari non erogati dalla Banca d’Italia sono assoggettati all’obbligo della tracciabilità?
Si, applicano la tracciabilità attenuata, mediante acquisizione dello Smart CIG.

B21. I contratti aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza sono soggetti all’obbligo della tracciabilità?
Si, i contratti nel settore della difesa diversi da quelli inclusi nell’ambito del D. Lgs. n. 208/2011, soggettivamente imputabili al Ministero della difesa e i contratti disciplinati nell’art. 2, del D. Lgs. n. 208/2011, applicano la tracciabilità attenuata, mediante acquisizione dello Smart CIG.

Sezione C – Fattispecie non rientranti nel perimetro della Tracciabilità.

C1. La normativa sulla tracciabilità trova applicazione anche per i contratti di servizi esclusi di cui all’articolo 19 del Codice?

Occorre distinguere tra le diverse fattispecie contrattuali previste dall’articolo 19. In particolare, in relazione all’articolo 19, comma 1 del Codice, sono escluse dalla tracciabilità quelle figure contrattuali non qualificabili come contratti di appalto, quali ad esempio:

a) i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti (articolo 19, comma 1, lett. e), nonché le tipologie contrattuali agli stessi assimilabili (ad esempio, il lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196) [N.B. il contratto tra stazione appaltante e agenzie interinali deve invece essere tracciato];

b) i contratti aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni (articolo 19, comma 1, lett. a, primo periodo);

c) i contratti concernenti i servizi di arbitrato e conciliazione (articolo

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