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10/10/2016 Transazione e autorizzazione alla sottoscrizione

Si chiede se, ai fini della sottoscrizione di una accordo transattivo, la delibera della Giunta che assume l’impegno di spesa sul bilancio, in ordine alle somme da pagare per effetto della transazione, puo' considerarsi atto sufficiente in assenza di una puntuale e espressa autorizzazione alla sottoscrizione della transazione, posto che l’impegno, implicitamente, presuppone tale autorizzazione.

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Gli enti pubblici non possono assumere un'obbligazione giuridicamente valida se non nei modi e nelle forme stabiliti dalla legge o dai regolamenti.

In generale, i requisiti di validita' di un'obbligazione riguardano:

  • la manifestazione della volonta', che deve provenire dall'organo cui e' attribuita la legale rappresentanza;

  • il procedimento/procedura, che deve essere quello predeterminato;

  • la forma scritta.

In particolare per quanto concerne il contratto di transazione, il Comune per obbligarsi validamente verso terzi con un accordo transattivo deve rispettare in toto la disciplina di legge e non puo' assumere un'obbligazione transattiva senza la previa deliberazione dell'organo competente, contenente l’espressa e puntuale autorizzazione all’organo competente per la sottoscrizione della transazione, non potendosi ritenere sufficiente che la delibera indichi soltanto l’impegno di spesa, senza, preventivamente, autorizzare la stipula della transazione.

La deliberazione contenente l’autorizzazione, diretta alla assunzione di un impegno negoziale, pur costituendo un atto interno dell'ente pubblico, inidoneo di per se' solo a spiegare efficacia giuridica nei confronti dei terzi interessati, costituisce l'atto formativo della volonta' dell'ente ed un antecedente necessario per la perfezione del negozio risultante dal successivo incontro dei consensi.

La mancanza dei requisiti di legge, ed in particolare il difetto di deliberazione, comporta, pertanto, che l'attivita' posta in essere dal Sindaco - senza che si sia regolarmente formata la volonta' dell'ente comunale - e' da reputarsi priva di qualsiasi effetto giuridico (cfr. Cass. 2640/1972; 2542/1973).

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