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11/09/2013 La misura di prevenzione della trasparenza

Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165 del 2001 debbono adempiere agli obblighi di trasparenza senza ritardo.

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PNA 2013

A regime, le misure sono previste di regola nel P.T.P.C., nell’ambito della sezione dedicata al P.T.T.I.

Il prossimo aggiornamento del P.T.T.I. deve essere effettuato entro il 31 gennaio 2014.

Gli adempimenti di trasparenza tengono conto delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 33 del 2013, nella L. n. 190 del 2012 e nelle altre fonti normative vigenti.

La programmazione degli adempimenti tiene conto dei termini di entrata in vigore delle norme, attraverso la previsione di progressive fasi di implementazione.

Tutti gli enti pubblici economici, le societa' a partecipazione pubblica, nonche' quelle dalle stesse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c., gli Enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti ad assumere tempestivamente e senza ritardo ogni iniziativa utile e necessaria per l’attuazione delle prescrizioni sulla trasparenza attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali delle informazioni e dei dati richiesti. I soggetti che non dispongono di propri siti web istituzionali pubblicano le informazioni prescritte nei siti web istituzionali delle amministrazioni di riferimento.

Per le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici e i soggetti privati sottoposti al loro controllo rimane salvo quanto stabilito in sede di Conferenza unificata sancita il 24 luglio 2013.

Gli adempimenti di trasparenza si conformano alle Linee guida della C.I.V.I.T. riportate nella delibera n. 50/2013 e alle indicazioni dell’A.V.C.P con riferimento solo ai dati sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

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