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19/09/2017 Alla Corte costituzionale la legittimita' della pubblicazione dei redditi dei dirigenti sul sito web dell'Amministrazione

Il TAR per il Lazio ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell’art. 14, comma 1-bis e comma 1-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inseriti dall'art. 13, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, nella parte in cui prevedono che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati di cui all'art. 14, comma 1, lett. c) ed f) dello stesso decreto legislativo anche per i titolari di incarichi dirigenziali, per contrasto con gli artt. 117, comma 1, 3, 2 e 13 della Costituzione.

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FATTO

I dirigenti di ruolo del Garante per la protezione dei dati personali, hanno interposto impugnativa avverso la nota del Segretario generale del Garante n. 34260/96505 del 14 novembre 2016, che, al fine di adempiere alle prescrizioni di cui all'art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino nel proprio sito web i dati dei titolari di incarichi dirigenziali di cui all'art. 14 comma 1, lett. c) e f) dello stesso d.lgs., ed evidenziato che la violazione dell’obbligo e' sanzionata amministrativamente dall’art. 47, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, a carico del singolo dirigente responsabile della mancata comunicazione, ed e' parimenti soggetta a pubblicazione, ha invitato i ricorrenti a inviare entro un dato termine la relativa documentazione, e precisamente:

  • copia dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata, oscurando i dati eccedenti, come previsto dalla Linee guida del Garante;

  • dichiarazione, aggiornata alla data di sottoscrizione, per la pubblicita' della situazione patrimoniale, da rendersi secondo lo schema allegato alla richiesta;

  • dichiarazione di negato consenso per il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ovvero, pel caso di avvenuta prestazione del consenso, copia delle dichiarazioni dei redditi dei suddetti soggetti e dichiarazioni aggiornate per la pubblicita' delle rispettive situazioni patrimoniali, sempre secondo il modello allegato;

  • dichiarazione dei dati relativi ad eventuali altre cariche presso enti pubblici o privati o altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica assunte dagli interessati.

L’impugnativa e' stata estesa agli ulteriori provvedimenti con i quali il Garante ha restituito a ciascuno dei ricorrenti, intonsa, la documentazione trasmessa dai medesimi in riscontro alla predetta richiesta, significando che quanto fatto pervenire, ovvero una busta sigillata contenente la documentazione sopra elencata, con contestuale istanza di non dar corso al trattamento dei relativi dati, onde evitare un illegittimo pregiudizio nelle more della tutela giudiziale in via di attivazione, non integrasse adempimento dell’obbligo. I ricorrenti hanno rappresentato di aver successivamente trasmesso alla casella di posta elettronica indicata dall’Amministrazione la documentazione in parola, al solo fine di adempiere a quanto richiesto e mantenendo assolutamente ferma la propria opposizione al trattamento dei dati in questione e alla loro successiva pubblicazione.

I dirigenti domandano la disapplicazione delle menzionate disposizioni di cui all’art. 14, d.lgs. n. 33/2013, con il conseguente annullamento degli atti gravati, e, in subordine, che il Tribunale adito rimetta alla Corte di Giustizia dell’Unione europea le questioni pregiudiziali analiticamente formulate in ricorso, ai sensi dell'art. 267 TUE, ovvero sollevi innanzi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell’art. 14, comma 1-bis in combinato disposto con il comma 1, lett. c) ed f), d.lgs. n. 33/2013, per violazione degli artt. 2, 3, 11, 13 e 117, comma 1, della Costituzione.

DIRITTO

Ritiene il Collegio che le questioni sollevate dai ricorrenti meritino favorevole considerazione, nei limiti di seguito evidenziati.

Appare immediatamente opportuno chiarire che il Collegio non dubita della serieta' e della fondatezza delle ragioni illustrate dalla difesa erariale quando evidenzia la necessita' non piu' prorogabile di adottare un sistema rigido di prevenzione della corruzione, alla luce dei noti fatti di cronaca giudiziaria, e in virtu' dei numerosi moniti provenienti da rilevanti organizzazioni internazionali (Onu, Greco, OCSE) e dalla stessa Unione europea, che hanno raccomandato piu' volte all'Italia l'adozione di misure severe e drastiche, ispirate a una logica di integrita' e trasparenza.

Del resto, una siffatta necessita' consegue anche alle classifiche stilate dall'organizzazione “Transparency International” citate dall’Amministrazione, che collocano Italia tra i paesi in cui e' piu' elevata la percezione della corruzione, da intendersi anche come carenza di trasparenza.

Meritevole di massima considerazione e' anche la notazione secondo cui l’Italia, nella generale bipartizione tra sistemi nazionali caratterizzati da un generalizzato e risalente sistema di accesso agli atti, dati e informazioni delle pubbliche amministrazioni, dalla tempestivita' ed efficienza dei rimedi giudiziali e stragiudiziali, dalla non rilevanza numerica dei casi di conflitti di interessi e di corruzione, o comunque dalla loro puntuale regolazione specifica, e sistemi in cui, al contrario, l'accesso e' ristretto e non garantisce adeguati standard di tempestivita' ed efficienza, i casi di conflitti di interessi e di corruzione sono al di sopra della media europea e internazionale ed esistono discipline deboli sulla trasparenza e sul conflitto di interessi, si colloca nella seconda categoria, per la quale l’unica risposta possibile per realizzare un serio regime di prevenzione della corruzione e' una normativa sulla trasparenza che sia correlata alla portata delle rilevate problematiche.

Pero', sia la considerazione della rilevanza del contesto delineato da tali informazioni e da tutti gli altri elementi evidenziati dall’Amministrazione a sostegno dell’adozione di un regime di trasparenza “forte”, sia l’apprezzamento ulteriore dell’entita'0 della ricaduta negativa dei fenomeni corruttivi in tutti i settori in cui essi si manifestano (amministrativo, giudiziario, economico, sociale …), che conferma la priorita' della questione, nulla dicono in ordine alla proporzionalita' e alla ragionevolezza delle misure qui in contestazione, posto che, com’e' evidente, va escluso che la risposta normativa a qualsiasi problematica, per quanto, in linea generale, di rilievo assoluto, opportuna, se non necessitata, motivata da idonei presupposti e compulsata dalla comunita' internazionale, possa trasmodare dagli ambiti che nella Costituzione e nella normativa europea delineano i diritti della persona.

....

Il Collegio ritiene che la divulgazione dei dati riferiti ai dirigenti pubblici di cui alle lettere c) e f) dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. 33/2013, applicabile ai medesimi per effetto dell’estensione operata dal successivo comma 1-bis, che riguardano la situazione reddituale e patrimoniale degli interessati, si presti ai seguenti rilievi.

A) Quanto alla integrale equiparazione dei dirigenti pubblici con i titolari di incarichi politici, originari destinatari della prescrizione di cui all’art. 14, comma 1, d.lgs. 33/2013, e alla assenza di qualsiasi differenziazione tra le figure dirigenziali: il Collegio osserva che la previsione in contestazione assimila condizioni che, all’evidenza, non sono equiparabili fra loro, stante l’enorme diversita' tra le condizioni giuridiche facenti capo, nel vigente ordinamento nazionale, da un lato, ai titolari di incarichi politici e, dall’altro, ai titolari di incarichi dirigenziali.La differenza di status tra le considerate categorie per genesi, struttura, funzioni esercitate e poteri statali di riferimento e' talmente marcata da non richiedere, per la sua illustrazione, molte parole.

B) Quanto alla diffusione degli specifici dati di cui all’art. 14, comma 1-bis, lett. c) e f) del d.lgs. 33/2013: il Collegio dubita della legittimita' della prescrizione imposta ai dirigenti di pubblicare i dati in contestazione, invece che, a tutela della proporzionalita' della misura, una loro ragionata elaborazione, atta a scongiurare incontrovertibilmente la diffusione di dati sensibili o di dati, per un verso, superflui ai fini perseguiti dalla norma, per altro verso, suscettibili di interpretazioni distorte.

Tar Lazio, sez. I quater, ord., 19 settembre 2017, n. 9828

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