EntiOnLine
Categorie
indietro
19/01/2018 Istanza di accesso civico generalizzato tesa ad ottenere copia su supporto informatico "di tutte le determinazioni complete degli allegati emanate nel corso dell'anno 2016 da tutti i Responsabili dei servizi nel 2016" non pubblicate integralmente

Il TAR per la Lombardia ha esaminato la questione di una istanza di accesso civico generalizzato tesa ad ottenere copia su supporto informatico «di tutte le determinazioni complete degli allegati emanate nel corso dell’anno 2016 da tutti i Responsabili dei servizi nell’anno 2016», in quanto non pubblicate integralmente dal Comune.

Il documento è riservato agli abbonati

Per qualsiasi informazione inerente i prezzi o le modalità di effettuazione del servizio, contatta l'agente di zona oppure scrivi a info@entionline.it
o telefona allo 030/2531939.

SCARICA ALLEGATO

FATTO

Il Comune chiedeva di specificare se l'istanza sostanziasse un accesso civico “semplice", ai sensi del comma 1 dell’art. 5 del D.lgs. 33/2013, ovvero un accesso "generalizzato" ai sensi del comma 2 del medesimo articolo. Il ricorrente, con successiva nota e diffida ad adempiere, precisava che l’istanza di accesso civico era formulata ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Comune comunicava il preavviso di diniego in quanto, essendo l’istanza formulata ai sensi del comma 2 dell’art. 5, la stessa era da considerarsi “massiva” e manifestamente irragionevole secondo le Linee Guida approvate dall’ANAC.

Il ricorrente, con la successiva nota di osservazioni e diffida ad adempiere formulava le proprie controdeduzioni. Indi il Comune comunicava il diniego definitivo.

Il ricorrente formulava richiesta di riesame. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 5 comma 7 del D.lgs. 33/2013, respingeva la richiesta di riesame confermando il diniego definitivo.

Avverso i predetti atti l’interessato proponeva, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., il ricorso giurisdizionale.

DIRITTO

Il TAR Lombardia, nel merito, ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto sul presupposto che l'accesso civico generalizzato, che costituisce uno strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attivita' amministrativa (cfr. art. 1, D.lgs. 33/2013, come modificato dall’art. 2, D.lgs. 97/2016), non puo', ad avviso del Collegio, essere utilizzato in modo disfunzionale rispetto alla predetta finalita' ed essere trasformato in una causa di intralcio al buon funzionamento dell’amministrazione. La valutazione dell’utilizzo secondo buona fede va operata caso per caso, al fine di garantire – in un delicato bilanciamento – che, da un lato, non venga obliterata l’applicazione dell’istituto, dall’altro lo stesso non determini una sorta di effetto “boomerang” sull’efficienza dell’Amministrazione.

L'istanza di accesso volta ad ottenere “tutte le determinazioni complete degli allegati emanate nel corso dell’anno 2016 da tutti i responsabili dei servizi nell’anno 2016”, a giudizio del TAR, costituisce una manifestazione sovrabbondante, pervasiva e, in ultima analisi, contraria a buona fede dell’istituto dell’accesso generalizzato.

Non e' passibile di censura, ad avviso del Collegio, la motivazione del diniego espressa dal Comune (affidata a ben quattro pagine di argomentazioni), laddove ha ritenuto di rinvenire nell’istanza del ricorrente un’ipotesi di “richiesta massiva”, cosi' come definita dalle Linee Guida adottate dall’Autorita' Nazionale Anticorruzione (ANAC) con determinazione del 28 dicembre 2016, che impone un facere straordinario, capace di aggravare l’ordinaria attivita' dell’Amministrazione.

La richiesta di tutte le determinazioni di tutti i responsabili dei servizi del Comune assunte nel 2016 implica necessariamente l’apertura di innumerevoli subprocedimenti volti a coinvolgere i soggetti controinteressati.

Non puo' essere poi trascurata una circostanza di fatto riferita dalla difesa dell’Amministrazione e non contestata dal ricorrente: dal novembre 2015 all’agosto 2017 l’odierno ricorrente ha rivolto al Comune 73 richieste di accesso.

Sotto un profilo generale il Collegio ritiene debba essere richiamato il principio di buona fede e del correlato divieto di abuso del diritto.

Alla luce di tali principi, il Collegio e' dell’avviso che l’istanza del ricorrente – anche tenuto conto delle precedenti istanze e di quelle successive – costituisca un abuso dell’istituto, in quanto irragionevole e sovrabbondante.

Va peraltro osservato che cio' che le Linee Guida dell’ANAC qualifica come “richieste massive”, e che giustifica, con adeguata motivazione, il rigetto dell’istanza, altro non e' che la declinazione del principio di divieto di abuso del diritto e di violazione del principio di buona fede.

TAR Milano, Sez. III, 11 ottobre 2017, n. 1951

Banca dati