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01/02/2017 Revoca illegittima da incarico di RPCT

L’articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dispone che l’Autorita' esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dal Piano nazionale anticorruzione e dai Piani di prevenzione della corruzione delle singole Amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell’attivita' amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.

Nell'ambito dell’Area Vigilanza, Ufficio vigilanza sulle misure anticorruzione (UVMAC) ha presentato una relazione sulla segnalazione del Presidente del C.d.A. della societa' Ecoambiente s.r.l., con cui ha comunicato, ai sensi dell’art. 15, co. 3, d.lgs. 39/2013, la revoca del Direttore Generale e RPCT dell’ente (in seguito RPCT), in data 27.12.2016

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Delibera n. 59 del 1 febbraio 2017

.....(omissis) ...Alla luce di quanto rappresentato dall’interessato e dagli atti prodotti, emerge chiaramente che la revoca dell’incarico di RPCT e' priva di motivazione e per cio' stesso illegittima considerando che essa e' giustificata come conseguenza della revoca dell’incarico dirigenziale gia' svolto dal soggetto incaricato, nel caso di specie di direttore generale. La revoca dell’incarico di RPCT, nel caso in esame, proprio alla luce delle motivazioni addotte, appare non solo non necessaria ma anche inopportuna. Difatti, in caso di revoca dell’incarico dirigenziale preesistente, non solo la revoca dell’incarico di RPCT non e' imposta dalla norma ma, al fine di garantire l’indipendenza e autonomia del RPCT, si auspica la prosecuzione dell’incarico di RPCT fino alla naturale scadenza dell’incarico dirigenziale preesistente. In proposito, giova rammentare quanto illustrato dall’Autorita' nel PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) sulla «Posizione di indipendenza e di autonomia [del RPCT] dall’organo di indirizzo» (par. 5.2, lett. b). A parere dell’Autorita', difatti, «L’intento principale del legislatore, nelle modifiche apportate alla l. 190/2012 (art. 41, co. 1 lett. f) d.lgs. 97/2016), e' chiaramente quello di rafforzare e tutelare il ruolo del RPCT». Pertanto, «A garanzia dello svolgimento delle funzioni del RPCT in condizioni di autonomia e indipendenza», e' giudicata indispensabile l’adozione, da parte degli organi di indirizzo delle amministrazioni - nel caso di specie assemblea dei soci e C.d.A. - di misure organizzative «dirette ad assicurare che il RPCT svolga il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni», con riguardo anche alle eventuali disfunzioni nei confronti degli organi di indirizzo. Inoltre, in relazione a cio', sono state fornite indicazioni proprio in merito alla «durata dell’incarico di RPCT che deve essere fissata tenendo conto della non esclusivita' della funzione. Il RPCT, infatti, come anticipato, puo' essere un dirigente che gia' svolge altri incarichi all’interno dell’amministrazione. La durata dell’incarico di RPCT in questi casi, dunque, e' correlata alla durata del contratto sottostante all’incarico dirigenziale gia' svolto. Nelle ipotesi di riorganizzazione o di modifica del precedente incarico, quello di RPCT e' opportuno che prosegua fino al termine della naturale scadenza del contratto legato al precedente incarico (o di quella che sarebbe dovuta essere la naturale scadenza) e, comunque, in coerenza di quanto previsto nel PTPC».

In conclusione - senza entrare nel merito delle valutazioni dell’interessato sulla riorganizzazione deliberata dagli organi d’indirizzo - la revoca dell’incarico di RPCT, tanto nel caso in cui la revoca dell’incarico di DG e relativi poteri institori sia dovuta a riorganizzazione aziendale, quanto nel caso in cui si tratti di modifica dell’incarico conferito, appare ingiustificata proprio perche' disposta come conseguenza automatica della prima; per cio' stesso appare in contrasto con le indicazioni dell’Autorita' che ha chiarito che non esiste alcun automatismo tra la revoca anticipata dell’incarico dirigenziale preesistente e la revoca dell’incarico di RPCT che, anzi, in assenza di specifiche motivazioni, deve proseguire sino alla naturale scadenza del preesistente incarico dirigenziale.

Dai fatti esposti dall’interessato, documentati in atti, emerge, inoltre, che la revoca dell’incarico di DG e relativi poteri institori sia imputabile principalmente al socio di minoranza, il Consorzio e ai suoi Comuni consorziati, e sarebbe dovuta all’attivita' posta in essere dall’interessato, in qualita' di DG e nell’esercizio dei relativi poteri institori, a tutela della legalita' e regolarita' amministrativa; appare, dunque, una misura ritorsiva per l’attivita' di denuncia e segnalazione agli organi di controllo, interni ed esterni, delle numerose criticita' rappresentate, in particolare nei confronti del consorzio socio di minoranza e dei suoi Comuni consorziati, tanto che la predetta revoca parrebbe essere stata gia' denunciata all’organismo di vigilanza quale misura ritorsiva, ai sensi e per gli effetti della «Whistleblower protection policy» della societa'. Tale procedura di tutela si applica a coloro che segnalano violazioni del modello organizzativo 231 della societa' «contro qualsiasi forma di ritorsione» che comprende, oltre al licenziamento ritorsivo o discriminatorio e il mutamento di mansioni ex art. 2103 c.c., qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante, ivi inclusa la sottoposizione ad altre misure organizzative aventi effetti negativi, diretti e indiretti, sulle condizioni di lavoro. In tale contesto, anche la revoca dell’incarico di RPCT, priva di specifica motivazione, appare prima facie motivata da un preciso intento degli organi di indirizzo – in primis del socio di minoranza - di impedire al RPCT di svolgere i propri compiti e funzioni con l’autonomia e l’indipendenza voluti dal legislatore; cio', al fine di evitare il ripetersi, in futuro, di fatti simili a quelli verificatisi in passato, posti in essere dal titolare dell’incarico nell’espletamento dell’attivita' di vigilanza e denuncia. In proposito, l’Autorita' nel PNA 2016 ha illustrato che il legislatore ha esteso la tutela del ruolo del RPCT anche alle misure discriminatorie, dirette e indirette, collegate direttamente o anche solo indirettamente al ruolo del RPCT. Difatti, «Per incrementare le garanzie del ruolo esercitato dal RPCT e' intervenuta l’estensione generalizzata della previsione di doveri di segnalazione all’ANAC di eventuali misure discriminatorie - quindi non piu' solo in caso di revoca - dirette o indirette nei confronti del RPCT comunque collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni. In tal caso l’ANAC puo' richiedere informazioni all’organo di indirizzo e intervenire con i poteri di cui all’art. 15, co. 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 «Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190».

In considerazione di tutto quanto sopra, per un verso si puo' affermare che la revoca anticipata dell’incarico di RPCT all’ing. [omissis] appaia immotivata, posto che la revoca a questi dell’incarico di DG e l’assegnazione ad altro incarico non costituiscono alcun impedimento alla prosecuzione dell’incarico di RPCT; per altro verso, questa appare in contrasto con le indicazioni fornite dall’Autorita' a tutela della garanzia e indipendenza del RPCT, che prevedono che l’incarico di RPCT prosegua sino alla sua scadenza iniziale, nel caso di specie sino alla scadenza dell’incarico di DG, di durata quinquennale. Inoltre, la motivazione reale della revoca dell’incarico appare essere una misura ritorsiva indiretta, collegata indirettamente allo svolgimento delle funzioni di RPCT, basata sulle condotte passate di denuncia del RPCT nel suo ruolo di DG e in funzione preventiva delle future azioni che questi potrebbe intraprendere in qualita' di RPCT effettivamente indipendente e autonomo dall’organo d’indirizzo, che invece si e' voluto strettamente vincolato al volere dell’assemblea dei soci tramite la sottoscrizione di un impegno, da parte degli amministratori, che, diversamente, al RPCT non sarebbe stato possibile imporre. Cio', infine appare contrario alle indicazioni dell’Autorita' che il RPCT deve svolgere il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni, anche per quel che concerne le disfunzioni nei confronti degli organi di indirizzo, come avvenuto nel caso di specie in cui sono state ripetutamente segnalate dal RPCT.

Tutto cio' premesso e considerato,

DELIBERA

  1. di chiedere alla societa' Ecoambiente s.r.l. il riesame del provvedimento di revoca dell’incarico di RPCT all’ing. [omissis], ex art. 15, co. 3, d.lgs. 39/2013, poiche' ne sussistono i presupposti;

  2. di chiedere al Comune di Rovigo e al Consorzio smaltimento RSU, nella loro qualita' di soci della societa' Ecoambiente s.r.l., il riesame, ex art. 15, co. 3, d.lgs. 39/2013, degli atti presupposti al provvedimento di revoca dell’incarico di RPCT all’ing. [omissis];

  3. di assegnare all’Amministrazione un termine di 30 gg. per gli adempimenti di cui sopra;

  4. di dare comunicazione della delibera all’interessato, all’Organismo di Vigilanza della societa' Ecoambiente s.r.l., alla provincia di Rovigo e alla regione Veneto.

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