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03/08/2016 Responsabile della prevenzione della corruzione nelle Unioni di Comuni

La legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni», all’art. 1, co. 110, prevede che alcune attivita' possano essere svolte dalle Unioni di Comuni in forma associata anche per i Comuni che le costituiscono, con particolare riferimento alle funzioni di responsabile anticorruzione, svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'Unione tra i funzionari dell'Unione e dei Comuni che la compongono. Nella stessa direzione si muove la L. 190/2012, art. 1, co. 7, come sostituito dal d.lgs. 97/2016, che prevede che nelle Unioni di Comuni puo' essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

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Delibera n. 831 del 3 agosto 2016

Le funzioni di RPCT dell’Unione sono pertanto attribuite dal Presidente della Giunta al Segretario comunale dell’Unione o di uno dei Comuni aderenti o a un dirigente apicale, salvo espresse e motivate eccezioni, in coerenza con quanto previsto all’art.1, co. 7, della L. 190/2012, come modificato dal d.lgs. 97/2016. In alternativa, laddove ricorrano valide ragioni, da indicare analiticamente nel provvedimento di nomina, l’incarico puo' essere assegnato ad altro funzionario dell’Unione o dei Comuni aderenti, identificato con figure dirigenziali, o titolari di posizione organizzativa. In ogni caso non puo' trattarsi di un soggetto esterno all’amministrazione, cioe' esterno a uno dei Comuni facenti parte dell’Unione(15).

  • Qualora i Comuni abbiano associato anche la funzione di prevenzione della corruzione, attribuendo all’Unione la competenza a redigere un unico PTPC anche per le funzioni non trasferite, il RPCT dell’Unione svolge le proprie funzioni anche per i Comuni associati. In questo caso, tuttavia, data la difficolta' di assicurare un capillare controllo anche all’interno di questi ultimi, per le funzioni non trasferite all’Unione occorre che ciascun Comune nomini al proprio interno un referente chiamato a verificare, dandone conto al RPCT, l’effettiva attuazione delle misure nel proprio ente, a proporre l’adozione di possibili ulteriori o diverse misure, ad assicurare un costante flusso informativo nei confronti del RPCT. Come gia' precisato (Aggiornamento 2015 al PNA, parte generale, § 4.2) i referenti svolgono attivita' informativa nei confronti del RPCT affinche' questi abbia elementi e riscontri sia per la formazione e il monitoraggio del PTPC sia sull’attuazione delle misure.

In questa prospettiva, al fine di rafforzare le possibilita' di intervento del RPCT e garantire autonomia ed effettivita' dell’incarico mediante espressa previsione statutaria, e' necessario attribuire al RPCT dell’Unione:

  1. responsabilita' di proporre e sovrintendere all’attuazione del PTPC unico;

  2. poteri di coordinamento anche all’interno dei Comuni, avvalendosi dei referenti nominati e dei soggetti che svolgono funzioni dirigenziali. I poteri di coordinamento e' necessario contemplino, tra l’altro, la possibilita' di organizzare al meglio i flussi informativi tra gli uffici degli enti aderenti, referenti e RPCT;

  3. poteri di vigilanza sull’attuazione delle misure di prevenzione. I poteri di vigilanza comprendono, tra l’altro, la possibilita' di approntare sistemi di verifica e controllo dell’efficace attuazione delle misure con la necessaria collaborazione dei soggetti che svolgono funzioni dirigenziali e in generale dei dipendenti dei Comuni aderenti all’Unione;

  4. adeguati poteri di interlocuzione con i referenti, con gli altri funzionari e con gli organi di controllo dei Comuni coinvolti e conseguente previsione di doveri professionali dei dirigenti e dei referenti di rispondere al RPCT.

In questa ottica e' opportuno sottolineare il ruolo di coordinamento generale del RPCT a fronte di precise responsabilita' di attuazione delle misure che spettano ai soggetti che, in ciascun Comune, svolgono ruoli di responsabilita' tecnico amministrativa (dirigenti, titolari di posizione organizzativa, funzionari).

  • Qualora gli enti facenti parte dell’Unione non abbiano associato anche la funzione di prevenzione della corruzione e continuino a redigere autonomi PTPC per le funzioni non trasferite, ciascuno di essi e' tenuto a nominare il proprio RPCT. Questi svolge la funzione di referente del RPCT dell’Unione per le funzioni ad essa attribuite garantendo, in particolare, la regolare corrispondenza dei flussi informativi.

Sia che i Comuni abbiano deciso di avvalersi della facolta' di redigere un solo PTPC, associando la funzione di prevenzione della corruzione (da sola o tramite l’associazione dell’«organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo») sia che adottino Piani separati per le funzioni non trasferite, puo' essere, comunque, opportuno attribuire al RPCT dell’Unione un ruolo di coordinamento nei riguardi di tutti gli enti e soggetti coinvolti nell’azione di prevenzione della corruzione che puo' riguardare, in particolare:

  1. la formazione del personale di tutti i Comuni dell’Unione;

  2. l’analisi del contesto esterno per la predisposizione dei PTPC.

Essa potra' svilupparsi in modo unitario considerando come riferimento l’intero territorio dell'Unione ed essere svolta anche con il supporto tecnico e informativo della Prefettura competente, oltre che della provincia, in quanto ente territoriale di area vasta che esercita funzioni di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali, ai sensi dell’art.1, commi 85, lett. d), e 88, L. 56/2014. Nel caso di Comuni ricadenti in citta' metropolitane, tali enti potranno fornire il necessario ausilio con riguardo alla costituzione di “zone omogenee” previste dalla L. 56/2014, art. 1, co. 11, lett. c). In merito si rinvia all’approfondimento II sulle citta' metropolitane, § 2.3 PNA 2016.

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15 Si rinvia, in merito, alla FAQ 3.3. ANAC in materia di anticorruzione.

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