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03/08/2016 Responsabilita' RPCT

Le modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 precisano che in caso di ripetute violazioni del PTPC sussiste la responsabilita' dirigenziale e per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il RPCT non prova di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalita' e di aver vigilato sull’osservanza del Piano.

I dirigenti, pertanto, rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, ove il RPCT dimostri di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull’osservanza del Piano.

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Delibera n. 831 del 3 agosto 2016

Resta immutata, in capo al RPCT la responsabilita' prevista all’art. 1, co. 12, della L. 190/2012, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all’interno dell’amministrazione:

  • dirigenziale;

  • disciplinare;

  • per danno erariale e all’immagine della pubblica amministrazione.

Il RPCT puo' andare esente dalla responsabilita' ove dimostri (inversione onere della prova):

  • di avere proposto un PTPC con misure adeguate;

  • di aver vigilato sul funzionamento;

  • di aver vigilato sul funzionamento sull’osservanza dello stesso.

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