Le modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 precisano che in caso di ripetute violazioni del PTPC sussiste la responsabilita' dirigenziale e per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il RPCT non prova di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalita' e di aver vigilato sull’osservanza del Piano.
I dirigenti, pertanto, rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, ove il RPCT dimostri di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull’osservanza del Piano.
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Delibera n. 831 del 3 agosto 2016
Resta immutata, in capo al RPCT la responsabilita' prevista all’art. 1, co. 12, della L. 190/2012, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all’interno dell’amministrazione:
dirigenziale;
disciplinare;
per danno erariale e all’immagine della pubblica amministrazione.
Il RPCT puo' andare esente dalla responsabilita' ove dimostri (inversione onere della prova):
di avere proposto un PTPC con misure adeguate;
di aver vigilato sul funzionamento;
di aver vigilato sul funzionamento sull’osservanza dello stesso.