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03/08/2016 Poteri di interlocuzione e controllo

Come gia' evidenziato nell’Aggiornamento 2015 al PNA, nella L. 190/2012 sono stati succintamente definiti i poteri del RPCT nella sua interlocuzione con gli altri soggetti interni alle amministrazioni o enti, nonche' nella sua attivita' di vigilanza sull’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

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Delibera n. 831 del 3 agosto 2016

All’art. 1, co. 9, lett. c) e' disposto che il PTPC preveda «obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano». Tali obblighi informativi ricadono su:

  • tutti i soggetti coinvolti, gia' nella fase di formazione del Piano e, poi, nelle fasi di verifica del suo funzionamento e dell’attuazione delle misure adottate.

L’atto di nomina del RPCT dovrebbe essere accompagnato da:

  • un comunicato con cui si invitano tutti i dirigenti e il personale a dare allo stesso la necessaria collaborazione.

Al riguardo si rammenta che l’art. 8 del d.p.r. 62/2013 prevede:

  • un dovere di collaborazione dei dipendenti nei confronti del RPCT, dovere la cui violazione e' sanzionabile disciplinarmente e da valutare con particolare rigore.

E' imprescindibile, dunque, un forte coinvolgimento dell’intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione.

Per la fase di elaborazione del PTPC e dei relativi aggiornamenti, lo stesso PTPC e' necessario contenga regole procedurali fondate sulla responsabilizzazione degli uffici alla partecipazione attiva, sotto il coordinamento del RPCT. Ove necessario, il PTPC puo' rinviare la definizione di tali regole a specifici atti organizzativi interni.

Nelle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 risulta evidente l’intento di rafforzare i poteri di interlocuzione e di controllo del RPCT nei confronti di tutta la struttura. Emerge piu' chiaramente che:

  • il RPCT deve avere la possibilita' di incidere effettivamente all’interno dell’amministrazione o dell’ente e che alla responsabilita' del RPCT si affiancano con maggiore decisione quelle dei soggetti che, in base alla programmazione del PTPC, sono responsabili dell’attuazione delle misure di prevenzione.

Lo stesso d.lgs. 165/2001 all’art. 16, co. 1 lett. l-bis) l-ter) e l-quater), prevede, d’altra parte, tra i compiti dei dirigenti di uffici dirigenziali generali quello di concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni di corruzione fornendo anche informazioni necessarie per l’individuazione delle attivita' nelle quali e' piu' elevato il rischio corruttivo e provvedendo al loro monitoraggio.

Un modello a rete, quindi, in cui il RPCT possa effettivamente esercitare poteri di programmazione, impulso e coordinamento e la cui funzionalita' dipende dal coinvolgimento e dalla responsabilizzazione di tutti coloro che, a vario titolo, partecipano dell’adozione e dell’attuazione delle misure di prevenzione.

Dal d.lgs. 97/2016 risulta anche l’intento di:

  • creare maggiore comunicazione tra le attivita' del RPCT e in particolare quelle dell’OIV.

Cio' al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l’attuazione delle misure di prevenzione.

In tal senso:

  • da un lato, si prevede la facolta' all’OIV di richiedere al RPCT informazioni e documenti necessari per lo svolgimento dell’attivita' di controllo di sua competenza (art. 41, co. 1 lett. h), d.lgs. 97/2016).

  • dall’altro lato, si prevede che la relazione annuale del RPCT, recante i risultati dell’attivita' svolta da pubblicare nel sito web dell’amministrazione, venga trasmessa oltre che all’organo di indirizzo dell’amministrazione anche all’OIV (art. 41, co. 1, lett. l), d.lgs. 97/2016).

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