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03/08/2016 Supporto conoscitivo e operativo al RPCT

Al fine di garantire che il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettivita', come previsto dall’art. 41 del d.lgs. 97/2016, l’organo di indirizzo dispone «le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei» al RPCT.

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Delibera n. 831 del 3 agosto 2016

E', dunque, altamente auspicabile, da una parte, :

  • che il RPCT sia dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualita' del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere;

  • che vengano assicurati al RPCT poteri effettivi, preferibilmente con una specifica formalizzazione nell’atto di nomina, di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura, sia nella fase della predisposizione del Piano e delle misure sia in quella del controllo sulle stesse.

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, ferma restando l’autonomia di ogni amministrazione o ente:

  • appare necessaria la costituzione di un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle funzioni poste in capo al RPCT.

Ove cio' non sia possibile, e' opportuno:

  • rafforzare la struttura di supporto mediante appositi atti organizzativi che consentano al RPCT di avvalersi di personale di altri uffici. Tale struttura, che potrebbe anche non essere esclusivamente dedicata a tale scopo, puo', in una necessaria logica di integrazione delle attivita', essere anche a disposizione di chi si occupa delle misure di miglioramento della funzionalita' dell’amministrazione (si pensi, ad esempio, ai controlli interni, alle strutture di audit, alle strutture che curano la predisposizione del Piano della performance).

A tal riguardo, e' opportuno prevedere un’integrazione di differenti competenze multidisciplinari di supporto al RPCT.

Nel PTPC sono esplicitate le soluzioni organizzative adottate in tal senso.

La necessita' di rafforzare il ruolo e la struttura organizzativa a supporto del RPCT e' tanto piu' evidente anche alla luce delle ulteriori e rilevanti competenze in materia di accesso civico attribuite al RPCT dal d.lgs. 97/2016.

In tale contesto il RPCT, oltre alla facolta' di chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull’esito delle istanze, deve:

  • occuparsi, per espressa disposizione normativa (art. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013, come novellato dal d.lgs. 97/2016), dei casi di riesame (sia che l’accesso riguardi dati a pubblicazione obbligatoria o meno).

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