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03/08/2016 Posizione di indipendenza e di autonomia del RPCT dall'organo di indirizzo

L'intento principale del legislatore, nelle modifiche apportate alla L. 190/2012 (art. 41, co. 1 lett. f) d.lgs. 97/2016), e' chiaramente quello di rafforzare e tutelare il ruolo del RPCT, nel senso auspicato dall’Autorita' nell’Aggiornamento 2015 al PNA.

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Delibera n. 831 del 3 agosto 2016

Il decreto, infatti, stabilisce che l’organo di indirizzo disponga eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare che al RPCT siano attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettivita'.

Inoltre, il medesimo decreto, da un lato, attribuisce al RPCT il potere di indicare agli uffici della pubblica amministrazione competenti all’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Dall’altro lato, stabilisce il dovere del RPCT di segnalare all’organo di indirizzo e all’OIV «le disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza».

In considerazione dei numerosi compiti direttamente attribuiti al RPCT nei confronti del personale dell’ente, ed eventualmente per quel che concerne le disfunzioni anche nei confronti degli organi di indirizzo, e' indispensabile che tra le misure organizzative da adottarsi da parte degli organi di indirizzo vi siano anche quelle dirette ad assicurare che il RPCT svolga il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni, come gia' indicato nell’Aggiornamento 2015 al PNA. Si ribadisce l’invito a tutte le amministrazioni e ai soggetti di cui all’art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013 a regolare adeguatamente la materia con atti organizzativi generali (ad esempio negli enti locali il regolamento degli Uffici e dei servizi) e comunque nell’atto con il quale l’organo di indirizzo individua e nomina il RPCT.

A garanzia dello svolgimento delle funzioni del RPCT in condizioni di autonomia e indipendenza, occorre considerare anche la durata dell’incarico di RPCT che deve essere fissata tenendo conto della non esclusivita' della funzione. Il RPCT, infatti, come anticipato, puo' essere un dirigente che gia' svolge altri incarichi all’interno dell’amministrazione. La durata dell’incarico di RPCT in questi casi, dunque, e' correlata alla durata del contratto sottostante all’incarico dirigenziale gia' svolto. Nelle ipotesi di riorganizzazione o di modifica del precedente incarico, quello di RPCT e' opportuno che prosegua fino al termine della naturale scadenza del contratto legato al precedente incarico (o di quella che sarebbe dovuta essere la naturale scadenza) e, comunque, in coerenza di quanto previsto nel PTPC.

Per incrementare le garanzie del ruolo esercitato dal RPCT e' intervenuta l’estensione generalizzata della previsione di doveri di segnalazione all’ANAC di eventuali misure discriminatorie - quindi non piu' solo in caso di revoca - dirette o indirette nei confronti del RPCT comunque collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni. In tal caso l’ANAC puo' richiedere informazioni all’organo di indirizzo e intervenire con i poteri di cui all’art. 15, co. 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 «Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190».

Inoltre, sempre a maggiore tutela del RPCT, puo' essere letta la novella legislativa laddove prevede l'esclusione dall'imputazione di responsabilita' del RPCT (per omesso controllo, sul piano disciplinare) nei casi di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, qualora lo stesso possa provare «di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalita' e di avere vigilato sull'osservanza del Piano» (art. 41, co. 1, lett. l), d.lgs. 97/2016).

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