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03/08/2016 Criteri di scelta RPCT nelle pubbliche amministrazioni

La recente normativa ha optato per l’unificazione in capo ad un unico soggetto delle funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, anche in coerenza alla ormai completa integrazione della definizione organizzativa dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati di cui al d.lgs. 33/2013 all’interno del PTPC e della eliminazione della predisposizione di un autonomo Programma triennale per la trasparenza e l’integrita'. In via generale, per declinare i criteri di scelta del Responsabile e' importante tenere conto dell’estensione definitiva delle sue competenze anche alla materia della trasparenza.

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Delibera n. 831 del 3 agosto 2016

L’art. 1, co. 7, della L. 190/2012, come novellato, prevede che «l’organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza...» (41, co. 1, lett. f, d.lgs. 97/2016). Viene superata la precedente disposizione che considerava in via prioritaria i dirigenti amministrativi di prima fascia quali soggetti idonei all’incarico. Tale nuovo orientamento, che risponde a esigenze di amministrazioni con un numero ridotto di dirigenti di vertice, e' tuttavia opportuno sia letto in relazione alla necessita' che il RPCT debba poter adeguatamente svolgere il proprio ruolo con effettivita' e poteri di interlocuzione reali con gli organi di indirizzo e con l’intera struttura amministrativa. Laddove possibile, pertanto, e' altamente consigliabile mantenere in capo a dirigenti di prima fascia, o equiparati, l’incarico di RPCT.

La nomina di un dipendente con qualifica non dirigenziale deve essere adeguatamente motivata con riferimento alle caratteristiche dimensionali e organizzative dell’ente. Poiche' il legislatore ha ribadito che l’incarico di RPCT sia attribuito di norma a un dirigente di ruolo in servizio, e' da considerare come un’assoluta eccezione la nomina di un dirigente esterno, con onere di una congrua e analitica motivazione anche in ordine all’assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge. Resta quindi ferma la sicura preferenza per personale dipendente dell’amministrazione, che assicuri stabilita' ai fini dello svolgimento dei compiti. Considerata la posizione di autonomia che deve essere assicurata al RPCT, e il ruolo di garanzia sull’effettivita' del sistema di prevenzione della corruzione, non appare coerente con i requisiti di legge la nomina di un dirigente che provenga direttamente da uffici di diretta collaborazione con l’organo di indirizzo laddove esista un vincolo fiduciario.

Si evidenzia, inoltre, l’esigenza che il RPCT abbia adeguata conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento dell’amministrazione, sia dotato della necessaria autonomia valutativa, che non sia in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi e scelto, di norma, tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgano attivita' di gestione e di amministrazione attiva. In questa ottica va evitato, per quanto possibile, che il RPCT sia scelto tra i dirigenti assegnati a uffici che svolgono attivita' nei settori piu' esposti al rischio corruttivo, come l’ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio. Per il tipo di funzioni svolte dal RPCT, improntate alla collaborazione e all’interlocuzione con gli uffici, occorre valutare con molta attenzione la possibilita' che il RPCT sia il dirigente che si occupa dell’ufficio procedimenti disciplinari. Questa soluzione, peraltro, sembra ora preclusa da quanto previsto nel nuovo co. 7 dell’art. 1, l. 190/2012 secondo cui il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza indica «agli uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare» i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. A questo riguardo, si ritiene che la comunicazione agli uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare debba essere preceduta, nel rispetto del principio del contraddittorio, da un’interlocuzione formalizzata con l’interessato.

Parimenti, il RPCT deve essere una persona che abbia sempre mantenuto una condotta integerrima, escludendo coloro che siano stati destinatari di provvedimenti giudiziali di condanna o provvedimenti disciplinari.

Alla luce di quanto sopra e' rimessa agli organi di indirizzo delle amministrazioni, cui compete la nomina, in relazione alle caratteristiche strutturali dell’ente e sulla base dell’autonomia organizzativa, la valutazione in ordine alla scelta del RPCT, compatibilmente con i vincoli posti dal legislatore in materia di dotazione organica.

Nella nuova normativa rimane la previsione che negli enti locali, la scelta ricada, di norma, sul Segretario, in continuita' con l’orientamento delineato nel previgente art. 1, co. 7, della l. 190/2012. Tuttavia, considerate le modifiche normative previste dalla L. 124/2015 che interessano le figure deisegretari, il d.lgs. 97/2016 ha espressamente contemplato la possibilita' di affidare l’incarico anche a un dirigente apicale, salva una diversa e motivata determinazione dell’ente. Per quanto riguarda le Unioni di Comuni, e' prevista la possibilita' di nominare un unico responsabile. Al riguardo si rinvia all’approfondimento del presente PNA riguardante i piccoli Comuni (§ 3.1.2) in cui si da' conto anche delle indicazioni in questo senso della L. 56/2014 e del d.lgs. 97/2016. In caso di carenza di posizioni dirigenziali, soprattutto per gli enti di piccole dimensioni, puo' essere individuato un dipendente con posizione organizzativa, fermo restando quanto sopra esposto nel caso di nomina di dipendenti con qualifica non dirigenziale.

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