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30/04/2020 Scadenza al 30.06.2020 del termine per pubblicare i dati dei procedimenti amministrativi. Responsabilita' disciplinare, dirigenziale, amministrativa e per danno erariale in caso di inadempimento
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OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE RELATIVO AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SCADENZA ADEMPIMENTO 30 GIUGNO 2020 - ATTESTAZIONE AVVENUTA PUBBLICAZIONE 31.07.2020

CONTROLLO ANAC A DECORRERE DAL 01.08.2020

L'amministrazione ha l'obbligo giuridico di pubblicare i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:

  • a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
  • b) l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria;
  • c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonche', ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
  • d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza e' prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonche' gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalita' di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
  • e) le modalita' con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
  • f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
  • g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione puo' essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
  • h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
  • i) il link di accesso al servizio on line, ove sia gia' disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
  • l) le modalita' per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
  • m) il nome del soggetto a cui e' attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonche' le modalita' per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.

L'ADEMPIMENTO, imposto dal D.Lgs. n. 33/2013 - Capo IV (Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati), art. 35 (Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati), se non ancora ottemperato, va ADEMPIUTO entro il 30.06.2020, come imposto dall'ANAC

Entro lo stesso termine, i dati relativi alle tipologie di procedimento, se già pubblicati, VANNO comunque AGGIORNATI, in quanto il controllo ANAC riguarda anche la frequenza dell'aggiornamento dei dati che, nel caso di specie, deve essere TEMPESTIVO.

IL CONTROLLO ANAC SULL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLICO DI PUBBLICARE I DATI DEI PROCEDIMENTI

L'ANAC controlla l'esatto adempimento dell' obbligo di pubblicazione previsto dall'art. 35, relativo alle tipologie di procedimento, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.)) L'ANAC controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui puo' chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. L'ANAC puo' inoltre chiedere all'organismo indipendente di valutazione OIV ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente. L'ANAC puo' inoltre avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

La vigilanza in materia di trasparenza si distingue in:

  • vigilanza d’ufficio
  • vigilanza su segnalazione
All’attività di vigilanza, d’ufficio o su segnalazione, può seguire un controllo documentale da parte della Guardia di Finanza diretto a riscontrare l’esattezza e l’accuratezza dei dati attestati dagli OIV, o dagli altri organismi con funzioni analoghe.
In entrambi i casi di vigilanza, d’ufficio o su segnalazione, l’ANAC, dopo avere effettivamente verificato la violazione degli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dal d.lgs. 33/2013 sul sito web istituzionale, invia alle amministrazioni, e nello specifico ai vertici politici e p.c., ai responsabili trasparenza ed agli OIV, delle “Richiesta di adeguamento del sito web istituzionale alle previsioni del d.lgs. 33/2013”. Con tali richieste, si rileva l’inadempimento e si rappresenta all’amministrazione l’obbligo di provvedere entro un termine prestabilito di 30 gg. alla pubblicazione dei dati mancanti o incompleti e/o non aggiornati, e si richiamano le specifiche responsabilità ai sensi degli artt. 43, co. 5, 45, co. 4, 46 e 47 del d.lgs. 33/2013.
Alla scadenza del termine concesso nella nota di richiesta di adeguamento, l’ANAC effettua un’ulteriore verifica sul sito e, nei casi di adeguamento parziale o non adeguamento, adotta, su deliberazione del Consiglio dell’Autorità, un provvedimento di ordine di pubblicazione, ai sensi dell’art. 1, c. 3, della legge n. 190/2012 e dell’art. 45 comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 e come indicato nella Delibera n. 146/2014.
A seguito di ulteriore verifica sugli esiti del provvedimento di ordine, in caso di adeguamento il procedimento si conclude con l’indicazione dell’esito nella rendicontazione periodica pubblicata sul sito istituzionale. Nei casi di non e/o parziale adeguamento, trascorso un congruo periodo, l’ANAC, nel caso di persistente inadempimento, provvede ad effettuare ulteriori segnalazioni all’ufficio di disciplina dell’amministrazione interessata, ai vertici politici, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 45 comma 4 del d.lgs. 33/2013.
LE RESPONSABILITA' DEI DIRIGENTI / RESPONSABILI PO INADEMPIENTI AGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
Responsabilita' disciplinare
Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione costituisce illecito disciplinare. L'ANAC segnala l'illecito all'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'amministrazione interessata ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni.
L'ANAC segnala altresi' gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilita'. L'ANAC rende pubblici i relativi provvedimenti. L'ANAC, inoltre, controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 14 del D.LGS.33/2013, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si e' proceduto alla pubblicazione.
Altre forme di responsabilità dei dirigenti/PO: responsabilita' dirigenziale, responsabilita' amministrativa e per danno all'immagine
L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono:
1. elemento di valutazione negativa della responsabilita' dirigenziale a cui applicare la sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennita' di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennita' accessoria percepita dal responsabile della trasparenza, ed il relativo provvedimento e' pubblicato nel sito internet dell'amministrazione o dell'organismo interessati. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati;
2. eventuale causa di responsabilita' per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.
Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento e' dipeso da causa a lui non imputabile.
LA RICOGNIZIONE DEI PROCEDIMENTI COME "BASE DI PARTENZA" PER LA MAPPATURA DEI PROCESSI DEL PTPCT E PER IL CENSIMENTO DEI TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI
In questi anni si sono stratificate diverse normative con l'unica finalità di garantire e rendere effettiva la trasparenza delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei cittadini, determinando un preciso obbligo per tutti gli uffici di pubblicare i dati e le informazioni relativi ai procedimenti di competenza. A tal fine, l’organo di indirizzo politico deve provvedere alla periodica ricognizione e approvazione dei procedimenti, che deve evidenziare come gli stessi si conformino ai livelli essenziali, agli obblighi di informatizzazione, di trasparenza e di semplificazione, redigendo un elenco che viene utilizzato come base di partenza per:
  • la pubblicazione delle diverse tipologie di procedimenti in amministrazione trasparente
  • per la mappatura dei processi nell’ambito della normativa anticorruzione
  • per il censimento dei trattamenti nell'ambito della normativa privacy.

Banca dati