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07/04/2016 Accesso del dipendente agli atti di un collega

Con istanza prodotta in data ....., il ....., in relazione ad un procedimento penale avviato nei suoi confronti dalla Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di ..... per lesione plurime pluriaggravate commesso nei confronti del ....., ha chiesto alla Direzione di Amministrazione dell’....., ai sensi dell'art. 25 della Legge 241/90, per motivi di difesa in qualita' di "persona sottoposta ad indagini", di poter accedere ed estrarre in copia conforme della seguente documentazione amministrativa:

  1. tutti i certificati di viaggio, emessi dal ..... al ..... favore del collega, il ....., per partecipazione a gare podistiche e/o sportive;

  2. attestazione del superamento delle prove periodiche di efficienza fisica, con indicazione della data, per l'anno ....., relativa al citato .....

Ottenuto, su richiesta, il nulla-osta a procedere da parte della citata Procura Militare, la Direzione interessata ha comunicato l’istanza di accesso al "controinteressato" - ..... (coinvolto nel medesimo procedimento penale, quale "persona offesa dal reato") -, con invito a presentare eventuale motivata opposizione.

In data ....., il ..... ha presentato nei termini opposizione motivata, sulla base delle seguenti considerazioni.

In primo luogo, i documenti ai quali viene chiesto l’accesso contengono dati sensibili e riservati che riguardano la documentazione caratteristica ma anche la sfera personalissima della sua persona che non devono e non possono essere divulgati, potendo solo la magistratura disporne.

In secondo luogo, concedere l’accesso a tali documenti nella vigenza di un procedimento penale di estrema delicatezza che lo vede interessato come persona offesa, potrebbe determinare una vistosa alterazione del ruolo di terzieta' della pubblica amministrazione ed impedire alla medesima di mantenersi equilibrata ed imparziale.

In terzo luogo non sussiste un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali e' richiesto l’accesso ed inoltre la richiesta e' generica, non essendo indicati i documenti in maniera precisa e puntuale.

L’Amministrazione ha precisato che per "certificato di viaggio" si intende il provvedimento di invio in missione isolata fuori dell’ordinaria sede di servizio, rilasciato dal Comandante dell'Ente al personale dipendente, a mente dell'art. 8 della Legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante "trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali".

Per "scheda individuale di controllo dell'efficienza fisica" si intende l'atto amministrativo da cui risulta che il dipendente militare e' stato sottoposto alle prove obbligatorie annuali di efficienza fisica, con relativo esito, nei termini previsti dalla Direttiva di F.A. SMA-ORD-034 recante "direttiva per il mantenimento, l'aggiornamento ed il controllo dell'efficienza psicofisica ed operativa del personale militare dell'A.M.".

Sulla base di quanto sopra esposto, la Direzione di Amministrazione ha chiesto il ..... un parere a questa Commissione in ordine alla richiesta di accesso in oggetto.

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Parere reso nella seduta del 7 aprile 2016

Al riguardo la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi osserva quanto segue.

La richiesta di accesso e' fondata, in quanto il ..... e' titolare di un interesse attuale, diretto e concreto all’esibizione dei documenti oggetto dell’istanza di accesso, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera b), della legge n. 241/1990.

Nel caso in esame, non e' dubbia la posizione differenziata e qualificata della parte richiedente, atteso che la documentazione di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferisce direttamente alla sua sfera giuridico-soggettiva, essendo sottoposto a procedimento penale n. ...../..... presso la Procura Militare della Repubblica di ....., che ha espresso il nulla-osta all’ostensione.

A fronte di tale interesse, il contrapposto diritto alla riservatezza del controinteressato risulta recessivo, a norma dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, anche in considerazione del fatto che i dati desumibili dai documenti richiesti non assurgono al rango idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, coperti dal particolare regime di tutela assicurato dall’art. 60 del decreto legislativo n. 196/2003.

Anche la scheda individuale di controllo dell’efficienza fisica non e', infatti, idonea a rivelare lo stato di salute del controinteressato, trattandosi di prove di resistenza e agilita' (corsa da 2.000 m. piani) e di forza e agilita' (piegamenti sulle braccia e addominali).

Sul tema la dottrina e la giurisprudenza ritengono pacificamente che, con la modifica della legge n. 241 del 1990, operata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, e' stata codificata la prevalenza del diritto di accesso agli atti amministrativi e considerato recessivo l’interesse alla riservatezza dei terzi, quando l’accesso sia esercitato prospettando l’esigenza della difesa di un interesse giuridicamente rilevante: l’equilibrio tra accesso e privacy e' dato dal combinato disposto degli artt. 59 e 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, nr. 196 (c.d. Codice della privacy) e delle norme di cui alla legge nr. 241 del 1990.

La giurisprudenza (C.d.S. 26/04/2005, n. 1896 e da ultimo C.d.S. 14/05/2014, n. 2472) ha chiarito che “salvo che non si tratti di dati personali (dati c.d. sensibili), cioe' di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convenzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l' art. 16 comma 2, D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 135 (ora art. 60, D. Lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso e' possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere e' di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso, quest'ultimo prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogni qualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente”.

Il comma 7 dell'art. 24, L. 241/1990 stabilisce che l’accesso deve (comunque) essere garantito ai richiedenti quando la conoscenza del documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

Nel caso di specie, pertanto, la cura e la tutela degli interessi giuridici dell’accedente prevalgono rispetto alla tutela dei dati personali e sensibili del controinteressato, secondo quanto prescritto dall’art. 59 del D.Lgs. n. 196 del 2003.

Nei sensi di cui sopra e' il parere della Commissione.

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