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15/12/2015 Riservatezza

Prevalenza del diritto di accesso sul diritto alla riservatezza del terzo.

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DIFENSORE CIVICO REGIONALE - PIEMONTE - RELAZIONE ANNO 2015

Nel caso di documenti contenenti informazioni riferite a terzi, occorre procedere ad un’attenta ponderazione tra l’interesse all’accesso e la tutela della privacy.

A tal proposito, in dottrina e giurisprudenza e' ormai pacifico che, con la modifica della L. n. 241 del 1990, operata dalla L. 11 febbraio 2005, nr. 15, e' stata codificata la prevalenza del diritto di accesso agli atti amministrativi e considerato recessivo l'interesse alla riservatezza dei terzi, quando l'accesso sia esercitato prospettando l'esigenza della difesa di un interesse giuridicamente rilevante.

L'equilibrio tra accesso e privacy e' dato, dunque, dal combinato disposto degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 30 giugno 2003, nr. 196 (c.d. Codice della privacy) e delle norme di cui alla L. n. 241 del 1990: la disciplina che ne deriva delinea tre livelli di protezione dei dati dei terzi, cui corrispondono tre gradi di intensita' della situazione giuridica che il richiedente intende tutelare con la richiesta di accesso: nel piu' elevato si richiede la necessita' di una situazione di "pari rango" rispetto a quello dei dati richiesti; a livello inferiore si richiede la "stretta indispensabilita'" e, infine, la "necessita'".

In tutti e tre i casi, quindi, l'istanza di accesso deve essere motivata in modo ben piu' rigoroso rispetto alla richiesta di documenti che attengono al solo richiedente.

In particolare, come evidenziato da autorevole giurisprudenza del Consiglio di Stato, fuori dalle ipotesi di connessione evidente tra "diritto" all'accesso ad una certa documentazione ed esercizio proficuo del diritto di difesa, incombe sul richiedente l'accesso dimostrare la specifica connessione con gli atti di cui ipotizza la rilevanza a fini difensivi e cio' anche ricorrendo all'allegazione di elementi induttivi, ma testualmente espressi, univocamente connessi alla "conoscenza" necessaria alla linea difensiva e logicamente intellegibili in termini di consequenzialita' rispetto alle deduzioni difensive potenzialmente esplicabili .

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