L'esigenza di tutelare la riservatezza dei lavoratori dipendenti e delle dichiarazioni dagli stessi rese nel corso del procedimento ispettivo va valutata ai fini della legittimita' del diniego.
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TAR LAZIO - ROMA, SEZ. III QUATER, 10 MARZO 2011, N. 2181
E' illegittimo il rigetto, da parte dell'I.N.P.S., dell'istanza d'accesso presentata dal datore di lavoro, tendente ad ottenere copia dei documenti contenuti nel fascicolo del procedimento amministrativo, conclusosi con un verbale di accertamento, motivato con l'esigenza di tutelare la riservatezza dei lavoratori dipendenti e delle dichiarazioni dagli stessi rese nel corso del procedimento ispettivo. Infatti, le norme (art. 17, comma 2, del regolamento dell'I.N.P.S. N. 1951 del 1994) che precludono l'accesso alla documentazione contenete dichiarazioni rese in sede ispettiva dai dipendenti, recedono a fronte dell'esigenza contrapposta di tutela della "difesa" dei propri interessi giuridici, essendo la realizzazione del diritto alla difesa garantita "comunque" dall'art. 24, settimo comma, L. n. 241 del 1990.