Qualificazione dell'interesse attinente all'assegnazione presso una sede di lavoro in rapporto al "diritto della personalita'" o alla "liberta' fondamentale e inviolabile" e in relazione al bilanciamento con la tutela della riservatezza.
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TAR CAMPANIA - SALERNO, SEZ. I, 2 FEBBRAIO 2010, N.01029
L'interesse attinente all'assegnazione presso una sede di lavoro piuttosto che ad un'altra non puo' che recedere, in quanto di "rango" palesemente inferiore, rispetto all'interesse del controinteressato alla tutela della riservatezza dei dati inerenti al suo stato di salute: esso non assume connotazioni qualitative tali da giustificarne l'inquadramento come "diritto della personalita'" o come "liberta' fondamentale e inviolabile".
Cio' si verifica a maggior ragione quando nessuna specifica ragione (atta a misurare lo spessore dell'interesse predetto, anche in comparazione con quello alla riservatezza della titolare dei documenti non esibiti) e' stata addotta dalla parte ricorrente al fine di giustificare la sua preferenza per l'istituto cui e' stata invece assegnata la controinteressata.