EntiOnLine
Categorie
indietro
18/04/2013 Accesso ad atti dell'archivio custoditi presso la rete diplomatico-consolare italiana in Argentina concernenti vittime della dittatura militare - Diritto di accesso esercitato da organi di stampa avente ad oggetto documenti amministrativi contenenti dati

Il Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali, espone di aver sottoscritto un Memorandum d’intesa finalizzato al trasferimento alle Autorita' argentine di documentazioni d’archivio custodite presso la rete diplomatico-consolare italiana in Argentina concernenti vittime della dittatura militare (1976-1985).

I 176 fascicoli ad oggi consegnati all’Archivio della Memoria argentina sono oggetto di una richiesta di accesso da parte di una giornalista italiana, al dichiarato fine di voler scrivere un libro su tali esperienze.

Premesso che nel caso in questione il diritto di cronaca deve essere attentamente contemperato con il diritto alla riservatezza dei familiari delle vittime, in molti casi ancora vivi, e tenuto conto che in alcuni fascicoli si fa esplicito riferimento alle condizioni economiche della famiglia dello scomparso o di salute dei familiari, il Ministero chiede se possa configurarsi un interesse rilevante da parte di un giornalista all’accesso ai suddetti atti anche in presenza di un Memorandum sottoscritto dalle due parti e, in caso affermativo, se sia necessaria la notifica della richiesta a tutti i numerosi controinteressati.

Il documento è riservato agli abbonati

Per qualsiasi informazione inerente i prezzi o le modalità di effettuazione del servizio, contatta l'agente di zona oppure scrivi a info@entionline.it
o telefona allo 030/2531939.

Parere reso nella seduta del 18 aprile 2013

Non vie' dubbio che l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte di un giornalista possa collidere, per piuÌ€ di un motivo, con le esigenze del diritto alla riservatezza degli eventuali controinteressati.

Nel tentativo di contemperare tali opposte esigenze, in mancanza di una piu' precisa disciplina nell’attuale configurazione normativa che regola il diritto di accesso, gia' nell’oramai lontano 1984 la Suprema Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 5259/1984) ebbe ad affermare che l’esercizio del diritto di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti, sancito in linea di principio dall’art. 21 della Costituzione, e' legittimo e quindi puo' anche prevalere sul diritto alla riservatezza sempre che si sia in presenza dell’utilita' sociale dell’informazione nel senso che le notizie stesse siano direttamente correlate all’esistenza di un interesse pubblico alla loro conoscenza ed alla loro diffusione.

Successivamente anche il Consiglio di Stato ebbe ad affermare (cfr. sentenza VI Sez., 6 maggio 1996, n. 570) che un giornalista ha titolo ad accedere ai documenti amministrativi per poterli successivamente pubblicare onde informare i propri lettori, perche' in tal caso il diritto di accesso si configura come strumentale rispetto alla liberta' d’informazione, costituzionalmente riconosciuta agli organi di stampa, con la conseguenza che occorre riconoscere al giornalista (ovvero alla testata giornalistica) una posizione qualificata e differenziata alla conoscenza di atti che possano interessare i propri lettori.

Nella scia di tali affermazioni la successiva giurisprudenza (anche di questa Commissione, cfr. parere 27 febbraio 2003) ha avuto modo di precisare che dopo l’entrata in vigore della legge 31 dicembre 1996, n.675, il diritto di accesso esercitato da organi di stampa avente ad oggetto documenti amministrativi contenenti dati personali sensibili relativi a terzi, prevale su quello alla riservatezza soltanto nel caso in cui una espressa disposizione di legge consenta al soggetto pubblico di comunicare a privati i dati oggetto della richiesta.

Successivamente, alla luce del disposto dell’articolo 16, comma 2, del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 135, e' stato precisato che l’accesso ai documenti amministrativi contenenti dati sensibili e' possibile soltanto nel caso in cui il diritto da far valere o difendere sia di rango almeno pari a quello dei soggetti a cui si riferiscono i dati stessi, nel senso che la prevalenza del diritto di accesso o del diritto alla riservatezza va effettuata caso per caso valutando, oltre che il rango dell’uno o dell’altro diritto, anche il rispettivo grado di compromissione che discenderebbe dalla soluzione adottata in concreto (Cons. Stato,VI, 30 marzo 2001, n.1882).

La tesi della ponderazione comparativa del diritto di accesso e del diritto alla riservatezza merita senz’altro di essere condivisa, perché in realtaÌ€ e' idonea ad evitare soluzioni precostituite poggianti su di una astratta scala gerarchica dei diritti in contesa ed a tener conto delle specifiche circostanze di fatto destinate a connotare il caso concreto (cfr. sentenza da ultimo citata).

Alla luce delle suesposte considerazioni, da una parte non puo' revocarsi in dubbio che gli atti d’archivio custoditi presso la rete diplomatico-consolare italiana in Argentina costituiscano documentazione amministrativa detenuta dall’Amministrazione ai sensi della legge n. 241 del 1990; dall’altra, anche nell’ipotesi in cui si dovesse ritenere che la suddetta documentazione contenga in alcuni casi dati sensibili e che quindi vada effettuata una valutazione comparativa analoga a quella prescritta dal citato art. 16, 2° comma, del D.lgs. 11 maggio 1999, deve tuttavia concludersi che il diritto di cronaca e' di rango costituzionale, ragion per cui l’art. 12 del D.lgs. 13 maggio 1998, n. 171 ha previsto che le disposizioni relative al consenso dell’interessato o all’autorizzazione del Garante non si applicano quando il trattamento di dati sensibili e' effettuato nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalita'.

Va infine sottolineato che la sottoscrizione di un Memorandum d’intesa, finalizzato al trasferimento alle Autorita' argentine della documentazione d’archivio in questione, non puo' certamente risolversi in una limitazione o in una compressione del diritto di cronaca costituzionalmente garantito.

Banca dati