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28/10/2014 Tutela della riservatezza e dell'anonimato - accesso ed esposto nell'ambito del procedimento disciplinare

Il Dirigente del Compartimento della Polizia stradale... premesso:

  • di aver ricevuto un’istanza di accesso agli atti nell’ambito di un procedimento disciplinare scaturito da un esposto all’Autorita' giudiziaria di un dipendente, avente ad oggetto il mancato recupero di tre ore di permesso orario fruito da altro dipendente, esposto sfociato in un procedimento penale poi archiviato;

  • che, in seguito al decreto di archiviazione erano iniziati procedimenti disciplinari a carico di entrambi i dipendenti;

osservato:

  • che la giurisprudenza in casi siffatti ha sempre ritenuto prevalente il diritto all’accesso agli atti e quindi alla difesa, rispetto a quello della tutela alla riservatezza; che tuttavia nella fattispecie sorge la necessita' di verificare se tale orientamento possa essere confermato alla luce del recente intervento normativo contenuto nell’articolo 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, il quale sancisce la non punibilita' ed il diritto all’anonimato del dipendente che segnala illeciti stabilendo espressamente, al comma 4 che “la denuncia e' sottratta all’accesso previsto dagli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990” .

Formula il seguente quesito alla Commissione:

  • se alla luce della giurisprudenza e della normativa da ultimo intervenuta deve consentirsi in tale situazione accesso all’esposto in versione integrale ovvero previa apposizione di appositi “Omissis” a tutela della riservatezza del segnalante al fine di garantire i diritti di entrambi i dipendenti senza venir meno agli obblighi di trasparenza e di correttezza.

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Parere reso nella seduta del 28 ottobre 2014

La Commissione reputa che nella fattispecie sia prevalente, in quanto norma speciale, il disposto dell’articolo 54-bis ai sensi del quale l’identita' del segnalante nell’ambito del procedimento disciplinare non puo' essere rivelata senza il suo consenso e dunque l’identita' e' sottratta all’accesso.

L’identita' potra' essere rivelata solo ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato.

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