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29/04/2015 Accesso e riservatezza delle persone giuridiche, enti ed associazioni - articolo 40, co. 2, L. 214/2011

L'istante espone:

  • che e' dipendente di una S.p.a. di rilevanza nazionale, contro la quale egli ha in corso una controversia innanzi al Giudice del Lavoro per il riconoscimento delle mansioni superiori di dirigente, con esito peraltro a lui sfavorevole nel primo grado di giudizio; l'interessato specifica di aver chiesto nel ricorso introduttivo che il giudice ordinasse all'imprenditore “l'esibizione dei propri cedolini stipendiali e dei registri di presenza per il periodo di interesse”, in cui le funzioni superiori era state svolte, ma l'istanza istruttoria non sarebbe stata accolta dal magistrato e cio' sarebbe la causa del rigetto;

  • che i documenti analitici in possesso dell'INPS, attinenti i singoli contributi, con le relative causali, versati dal proprio datore di lavoro per il periodo di interesse, attraverso le contribuzioni attesterebbero la corresponsione, da parte della propria Azienda, della maggiorazione stipendiale, dovuta alla differenza retributiva tra dirigente e quadro di I livello.

  • che per questo egli avrebbe richiesto all'INPS il proprio estratto conto certificativo: che, per quanto sembra di capire, gli sarebbe stato rilasciato;

  • che avrebbe altresi' richiesto allo stesso Istituto “copia delle dichiarazioni contributive mensili fornite/trasmesse/comunicate dall’Azienda all’ente previdenziale attinenti alla propria contribuzione relativamente al periodo di interesse”, senza ottenere alcuna formale risposta, ma soltanto un diniego verbale.

Cio' premesso, formula i seguenti quesiti alla Commissione

  1. se l'articolo 16 del Regolamento per accesso atti amministrativi dell'INPS (adottato con determinazione 5 agosto 2011, n. 366) che prevede, fra l'altro, quali ipotesi di esclusione dell'accesso la necessita' di salvaguardia della riservatezza di “persone giuridiche, gruppi, imprese o associazioni” e' conforme al Codice della privacy, in particolare all'articolo 4 comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 196/2003 che all'esito della modifiche introdotte dall'articolo 40 del d.l. n. 201/2011 ha soppresso la persone giuridiche dal novero dei soggetti i cui dati personali sono oggetto di tutela da parte del codice;

  2. se l'accesso dei documenti di cui all'art. 16, lettera b), debba essere sempre consentito dall'INPS allorche' la documentazione sia stata prodotta da un datore di lavoro ed il richiedente abbia validi motivi per richiederli;

  3. se l'accesso ai documenti debba sempre essere consentito dall'INPS allorquando questi riguardino esclusivamente l‟interessato che abbia motivi ed interessi;

  4. se il datore di lavoro in una istanza di accesso all'INPS assuma o meno il ruolo di controinteressato e quindi debba essere coinvolto nella notifica.

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Parere reso nella seduta del 29 aprile 2015

E' intanto necessario premettere che il parere di questa Commissione non puo' comunque interferire ne' con il giudizio che sarebbe ancora pendente innanzi al Giudice del lavoro, ne' con l'eventuale futura azione innanzi al Giudice amministrativo per ottenere una pronuncia sul diritto all'accesso.

Cio' posto, il richiedente sembra supporre che la documentazione di suo interesse gli sia stata negata in asserita applicazione del citato art. 16 (intitolato “Documenti esclusi dall'accesso per motivi Inerenti alla riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni”) e specificatamente dell'ipotesi di esclusione sub b).

Lo stesso Sig. ... non fornisce peraltro alcun elemento che possa suffragare la sua illazione: e, del resto, non risulta che l'I.N.P.S. abbia espressamente respinto un'istanza d'accesso dell'interessato fondandosi su tale disposizione o su qualsiasi altra, quale ad esempio, quella sub d), che esclude l'accesso ai documenti attinenti alla instaurazione, ed allo svolgimento del rapporto contributivo INPS-datori di lavoro e al rapporto assicurativo individuale, “fatte salve le eccezioni previste dalla legge”: il che – unitamente a altre prescrizioni che e' superfluo qui riportare - induce a chiedersi quando mai potrebbe essere esercitato il diritto di accesso presso l'I.N.P.S., tanto piu' che le ipotesi di esclusione, di cui all‟art. 16, sono elencate “a titolo esemplificativo”.

A questo punto, la Commissione per fornire comunque all'istante un contributo che ne giustifichi l'intervento, rammenta intanto che l'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 che testualmente recita: “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.

Tale disposizione prevale comunque su di un atto di grado regolamentare, come il citato regolamento INPS (che potra' essere se necessario annullato o disapplicato, a seconda del giudice che lo deve esaminare, mentre analogo potere non ha la Commissione) e il generale favore per il diritto all'accesso tende ad attenuare il concetto di “necessita'”, privilegiando piuttosto l'utilita' della documentazione per la tutela degli interessati.

Si puo' poi escludere che i documenti che interessano al ..., quali sopra indicati, contengano dati giudiziari (e cio' e' evidente), ovvero “sensibili” e cioe' quei dati personali idonei “a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” (art. 4, lett. d, d. lgs. 196/2003); essi infatti contengono dati comuni che riguardano l'istante personalmente ed esclusivamente, di tal che il diritto di accesso prevale sul diritto alla riservatezza dei controinteressati. Naturalmente non spetta a questa Commissione, come gia' accennato, stabilire la concreta utilita' in causa dei documenti richiesti, sicche' nessun pronostico e' possibile circa l'esito di un'istanza formale d'accesso all'INPS – ove ancora possibile – o su di un'azione giudiziale per ottenere la documentazione in questione: pur rilevando che, in base agli elementi conosciuti, gli atti descritti dal ricorrente non sembrano inconferenti o irrilevanti al fine di determinare le mansioni effettivamente prestate dall'interessato.

Per quanto poi riguarda il quesito relativo alla qualita' di controinteressato del datore di lavoro, e' intanto da ricordare che, ex art. 22, I comma, lett. c) della l. 241/1990, in materia d'accesso sono controinteressati quei soggetti individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, “che dall’esercizio del diritto di accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza”.

Cio' posto, si osserva che in linea generale la posizione di controinteressato non va assegnata in base al solo dato formale della menzione di tale soggetto negli atti e nei documenti cui si riferisce l'accesso, oppure al dato estrinseco che gli atti ed i documenti riguardino tale soggetto.

Va, infatti, anche apprezzato, dal punto di vista dell'interesse procedimentale, se quegli possa comunque utilmente partecipare al procedimento di accesso, e, sotto il profilo sostanziale, se comunque la conoscenza della documentazione richiesta sia idonea ad arrecargli un pregiudizio giuridicamente apprezzabile, in disparte se giusto o ingiusto.

Sulla base di tali elementi, qui tutti presenti, si deve reputare che il datore di lavoro sia, in specie, un controinteressato.

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