EntiOnLine
Categorie
indietro
29/04/2015 Accesso alla raccolta firme contro realizzazione nuovo allevamento avicolo

Il Segretario generale del Comune di ... riferisce:

  • di aver ricevuto istanza di accesso (sub specie di estrazione di copia) delle firme dei sottoscrittori di una petizione rivolta al Comune e consegnata al Sindaco contro la realizzazione di un nuovo allevamento avicolo nell'ambito del territorio comunale;

  • che tale istanza era stata avanzata da un privato cittadino con la seguente motivazione: “per conoscere l’entita' delle firme stesse e la collocazione territoriale dei residenti firmatari, oltre a verificare se la stessa e' in Comune di ..., loc,. ..., o in altro Comune.”


L'istante precisa che la questione specifica oggetto della richiesta non e' disciplinata dallo Statuto:

  • questo infatti si occupa esclusivamente della fase successiva alla presentazione di una petizione, disponendo, all'articolo 40, che il Sindaco la trasmetta all'organo competente per l'esame della stessa e le deliberazioni in merito, poi comunicate agli interessati.

In tale contesto normativo il Segretario generale aveva informato gli interessati della richiesta di accesso tramite il referente del Comitato che aveva raccolto le firme, precisando altresi' che essi avevano la possibilita' di presentare motivata opposizione. A tale comunicazione, nei tempi fissati, non era seguita alcuna risposta. Il cittadino richiedente accesso ammesso alla visione della petizione aveva richiesto di estrarre copia della stessa. Sull‟ammissibilita' di tale ultima richiesta il Segretario generale chiede un parere alla Commissione.

Il documento è riservato agli abbonati

Per qualsiasi informazione inerente i prezzi o le modalità di effettuazione del servizio, contatta l'agente di zona oppure scrivi a info@entionline.it
o telefona allo 030/2531939.

Parere reso nella seduta del 29 aprile 2015

Il parere in oggetto richiede di affrontare i rapporti fra il diritto di accesso e la tutela della riservatezza dei dati personali dei terzi.

Tale rapporto trova una disciplina specifica nell‟articolo 3 del d.p.r. n. 184/2006 che testualmente prevede “...fermo quanto previsto dall'articolo 5, la pubblica amministrazione cui e' indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, e' tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all'articolo 7, comma 2.

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1.”

Nella specie come si e' visto il Comune ha proceduto ad “informare” il referente del Comitato.

Tale comunicazione non puo' qualificarsi come una notifica perche' non e' stata effettuata nelle forme e con le modalita' previste dall‟articolo succitato e inoltre e' stata effettuata non nei confronti dei singoli contro interessati, firmatari della petizione, ma di un solo soggetto che, in assenza di una diversa previsione, ha generalmente il potere di rappresentare all'esterno il comitato come soggetto autonomo ma non anche i singoli soggetti che lo hanno costituito.

Ne consegue che a parere di questa Commissione nella fattispecie la richiesta di accesso puo' essere assentita nel rispetto del succitato articolo 3 del d.p.R. n. 184/2006 e quindi previa notifica ai contro interessati.

Banca dati