EntiOnLine
Categorie
indietro
07/04/2016 Accesso dei Consiglieri Municipali

E’ pervenuta a questa Commissione richiesta di parere, da parte del Gruppo Consiliare ....., del Municipio ..... - Roma ..... - avente ad oggetto il diritto di accesso dei Consiglieri Municipali.

In particolare i Consiglieri del Gruppo hanno presentato diverse istanze di accesso a documenti, indicati con relativo numero di protocollo, rimaste prive di riscontro.

Da una nota del Direttore del Municipio si apprende che, a seguito di una delle predette istanze di accesso, il medesimo abbia inviato una richiesta di N.O. al Presidente del Municipio, in ordine al rilascio della suddetta documentazione.

Da tale nota si evince, altresi', che gli atti oggetto di richiesta ostensiva siano atti endoprocedimentali della Giunta Municipale, atti che a parere del Direttore non dovrebbero essere liberamente accessibili, neppure ai consiglieri del municipio, trattandosi di documenti propedeutici alla formazione di atti definitivi, nonche' anche in considerazione della natura riservata delle riunioni della Giunta.

E’ intervenuta successivamente nota del Segretario Generale del Comune di Roma, il quale, premettendo che non e' dato individuare esattamente di quali atti i consiglieri abbiano chiesto l’ostensione ma che genericamente gli stessi vengono ascritti alla categoria di atti endoprocedimentali, afferma che tali atti non risultano, in generale, sottratti al diritto di accesso.

Ritiene pero' che debbano tenersi in debita considerazione la distinzione delle sfere di competenza e i profili di autonomia degli organi comunali, in modo da escludere ogni forma di subordinazione tra Giunta e Consiglio. Ribadisce, altresi', che le richieste di accesso non possano assumere carattere di continuita' e strumentalita' tali da configurarsi, di fatto, in un controllo generalizzato sull’attivita' degli organi o tradursi in iniziative volte a condizionarne l’attivita'.

Il documento è riservato agli abbonati

Per qualsiasi informazione inerente i prezzi o le modalità di effettuazione del servizio, contatta l'agente di zona oppure scrivi a info@entionline.it
o telefona allo 030/2531939.

Parere reso nella seduta del 7 aprile 2016

In merito alla richiesta di parere in oggetto questa Commissione deve intanto ricordare che, ex art. 43, II comma, del d.lgs. 267/2000, i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonche' dalle loro aziende ed enti dipendenti, “tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato”.

Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, gli stessi “hanno un incondizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilita' all'espletamento delle loro funzioni, anche al fine ..... Municipio Roma ..... Via ..... di permettere di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonche' di esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio e per promuovere, anche nel suo ambito, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale” (C.d.S. 5895/2011). Ne consegue che gli atti endoprocedimentali rientrano fra quelli astrattamente ostensibili secondo il su menzionato dettato normativo.

Va tuttavia ricordato che tale diritto di accesso incontra alcuni limiti: esso infatti deve essere esercitato “in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e che non debba sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo restando che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso” (C.d.S., IV, 12 febbraio 2013, n. 846; id. V, 29 agosto 2011, n. 4829). Tali “limiti" derivano dall’esigenza che il consigliere comunale non abusi del diritto all’informazione riconosciutogli dall’ordinamento, piegandone le alte finalita' a scopi meramente emulativi od aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro immanenti limiti della proporzionalita' e della ragionevolezza, la corretta funzionalita' amministrativa dell’ente civico” (C.d.S. Sez. V, 11.12.2013, n. 5931).

Nella specie dunque, occorrera' che le istanze siano formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l’indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l’individuazione degli atti medesimi (ex multis C.d.S. sez. V, 13.11.2002, n. 6293) nonche' evidenziando la strumentalita' dell’accesso allo svolgimento della funzione: cio' risulta particolarmente rilevante nella vicenda in esame, atteso che gli atti oggetto di richiesta di ostensione sono atti ancora in fase istruttoria e dunque suscettibili di modifica, da parte di un organo diverso da quello al quale appartiene l’istante (il che porterebbe a presumere l’assenza di un interesse del consigliere comunale all’accesso).

Banca dati