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18/03/2017 Accesso dei consiglieri comunali a copia delle proposte di deliberazione della Giunta comunale

In data ..... perveniva, al Sindaco e al Segretario Comunale della Citta' di ....., istanza da parte di ..... consiglieri comunali avente ad oggetto la richiesta di invio di copia delle proposte di delibera della Giunta Comunale. In particolare i consiglieri chiedevano che le copie di tali proposte di delibera fossero loro inoltrate a mezzo mail in data antecedente alle sedute di Giunta, al fine di poter esercitare le funzioni politico amministrative sottese al loro incarico.

Il Segretario Comunale, premettendo il riconoscimento del diritto di accesso dei consiglieri comunali nella ampiezza che oggi la giurisprudenza riconosce loro, ritiene pero' che essi non possano vantare il diritto di ricevere le proposte di delibera “in data antecedente” le sedute della Giunta stessa.

Le disposizioni e le modalita' che disciplinano il funzionamento della Giunta, secondo il Segretario comunale, non permetterebbero sempre la predisposizione e la formalizzazione delle proposte di delibera antecedentemente alla sedute stesse. Le modalita' non necessariamente formali di convocazione della Giunta, la mancanza di un termine entro il quale le proposte debbano essere depositate nonche' la necessita' di acquisizione di eventuali pareri fanno si' – argomenta il Segretario Comunale – che le stesse proposte predisposte o completate nel loro contenuto nelle fasi immediatamente precedenti le sedute di Giunta rendendo di fatto impossibile quell’invio che i consiglieri comunali hanno chiesto con la loro istanza.

Il Segretario comunale chiede pertanto alla scrivente Commissione un parere in merito a tale problematica.

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Parere reso nella seduta del 7 aprile 2016

Ebbene, questa Commissione deve intanto ricordare che, ex art. 43, II comma, del d.lgs. 267/2000, i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonche' dalle loro aziende ed enti dipendenti, “tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato”. Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, gli stessi “hanno un incondizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilita' all'espletamento delle loro funzioni, anche al fine di permettere di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonche' di esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio e per promuovere, anche nel suo ambito, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale”.

Tale diritto incontra come unici limiti che il suo esercizio debba avvenire “in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e che non debba sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo restando che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso” (C.d.S., IV, 12 febbraio 2013, n. 846; id. V, 29 agosto 2011, n. 4829).

Con riferimento al caso specifico, oggetto della richiesta di parere, la Commissione ritiene che se, ad esser richiesto e' l’accesso ad un documento che risulti formato ed esistente agli atti del Comune, questo sara' sempre accessibile liberamente da parte dei consiglieri comunali ovviamente nel rispetto della organizzazione amministrativa che ne costituisce il limite sopra enunciato. Qualora invece si richieda l’ostensione di un documento che non sia stato formato e in particolare, come, nel caso di specie, di proposte di deliberazioni di giunta occorrera' che nella richiesta si specifichi la strumentalita' dell’accesso allo svolgimento della funzione. Cio' risulta particolarmente rilevante atteso che gli atti oggetto di richiesta di ostensione sono atti ancora in fase istruttoria e dunque suscettibili di modifica da parte di un organo diverso da quello al quale appartiene l’istante (il che porterebbe a presumere l’assenza di un interesse del consigliere comunale all’accesso).

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