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19/05/2016 Accesso del membro del Parlamento della Repubblica

Il Senatore della Repubblica ..... ha rivolto, in data ....., un’istanza di accesso al Presidente del Consiglio, in cui ha chiesto “di accedere ai documenti amministrativi relativi all’atto di dimissioni del dott. ..... dall’incarico di ..... per .....”.

La richiesta viene rivolta dal suddetto Senatore, specificando che “la situazione giuridicamente rilevante che determina l’interesse per i documenti deriva dall’espletamento del mandato parlamentare ricoperto all’interno del Gruppo “..... e dalla partecipazione della lista del suddetto movimento politico al turno annuale ordinario di elezioni amministrative per il Comune di .....”.

Il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio per il tramite del Dipartimento per il Coordinamento amministrativo chiede un parere a questa Commissione in ordine all’istanza d’accesso in questione.

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Parere reso nella seduta del 19 maggio 2016

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

In primo luogo si osserva che, secondo il consolidato orientamento della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, non e' possibile considerare la condizione soggettiva di Senatore (o Deputato) come titolarita' di un diritto di accesso ai documenti a prescindere dall’individuazione dello specifico interesse, in quanto portatore di interessi collettivi e diffusi quale membro del Parlamento, in ragione delle funzioni di rappresentanza assegnatagli dall’articolo 67 della Costituzione.

In particolare, la Commissione per l’accesso, in linea con la posizione espressa dalla giurisprudenza (cfr., sul punto T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I, 9 novembre 1998, n. 3143) e con i propri precedenti orientamenti (vedi, tra gli altri, i pareri espressi dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi nelle sedute del 12 maggio 2009, del 27 marzo 2012, del 3 luglio 2012, del 17 gennaio 2013, del 21 gennaio 2016 e le decisione della stessa Commissione del 17 settembre 2015, dell’8 ottobre 2015 e, da ultimo, del 15 marzo 2016), ha raggiunto il convincimento che la qualita' di membro del Parlamento nazionale e l’esercizio da parte di quest’ultimo di attivita' inerenti l’espletamento del proprio mandato in se' non esprimano una posizione legittimante all’accesso ai documenti amministrativi, in assenza di specifico interesse concreto ed attuale all’ostensione dei chiesti documenti.

Depone in tal senso, non solo l’assenza di espressa previsione normativa che invece e' possibile riscontrare per altri tipi di incarichi politici elettivi, quali i consiglieri comunali e provinciali (vedi art. 43 del d. lgs. n. 267 del 2000) ma anche l’esistenza di poteri speciali di acquisizione di documenti e di assunzione di dichiarazioni, previsti per gli organi parlamentari. In assenza di specifica disposizione derogatoria, deve, pertanto, ritenersi inammissibile la richiesta d’accesso ai documenti amministrativi da parte di un membro del Parlamento della Repubblica, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera a), della legge n. 241/1990, che identifica i titolari del diritto di accesso con i soli soggetti privati portatori di un interesse qualificato e differenziato ad accedere a documenti amministrativi.

Nel caso di specie, si tratta di una richiesta di accesso avanzata da soggetto investito del munus publicum inerente alla qualita' di Senatore della Repubblica, per il cui assolvimento, al fine di ottenere qualsiasi informazione all’uopo necessaria, lo stesso ha a disposizione gli strumenti del sindacato ispettivo parlamentare sull’attivita' del Governo e della Pubblica Amministrazione.

Da ultimo, sembra utile considerare che, de iure condendo, l’articolo 7 della legge 124 del 2015, intitolato alla “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza” reca una specifica delega al Governo per integrare e correggere il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni.

In particolare, in materia di trasparenza, la norma citata, alla lettera (f), reca il seguente principio e criterio direttivo: “definizione, in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali (...) dei diritti dei membri del Parlamento inerenti all’accesso ai documenti amministrativi e alla verifica sull’applicazione delle norme sulla trasparenza amministrativa nonche' dei limiti derivanti dal segreto e dal divieto di divulgazione e dei casi di esclusione a tutela di interessi pubblici e privati.”

L’attuazione di tale delega dovrebbe colmare la lacuna della normativa sulla trasparenza e l’accesso che, allo stato, non prevede, per i membri del Parlamento, alcun diritto di accesso collegato alla funzioni e differenziato da quello generalmente riconosciuto a chiunque per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

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