EntiOnLine
Categorie
indietro
24/07/2014 Accesso di un consigliere della regione Lombardia agli atti della Agenzia del Demanio inerenti la gestione del complesso monumentale della Certosa di Pavia

La Signora ..., Consigliere regionale della Lombardia, si e' rivolta prima al Difensore Civico regionale e poi, con nota del 29 aprile 2014, a questa Commissione, riferendo di aver inoltrato, in data 7 novembre 2013, all’Agenzia del Demanio – filiale Lombardia, Sede di Milano, richiesta d’accesso volta ad ottenere copia dei documenti amministrativi relativi alla gestione del complesso monumentale della Certosa di Pavia dal 2003 ad oggi e lamentando che tale istanza d’accesso e' di fatto rimasta inevasa.

Dalla corrispondenza intercorsa con l’Agenzia del Demanio – Filiale Lombardia – Sede di Milano, allegata in copia dall’istante, si evince quanto segue.

In data 8 gennaio 2014, con nota prot. n. ....., l’Agenzia del Demanio – Direzione regionale Lombardia - rispondeva al Consigliere regionale ..., invitando la stessa a prendere visione della documentazione, presso gli ufficio del Demanio, in virtu' del principio di leale cooperazione istituzionale, precisando nel contempo che parte della documentazione chiesta non era presente agli atti.

Successivamente, in data 9 gennaio 2014, Il Consigliere regionale rinnovava la propria richiesta di accesso, specificando che la documentazione era richiesta sia in quanto necessaria per l’espletamento delle funzioni di Consigliere regionale della Lombardia, sia per esercitate il diritto d’accesso in qualita' di cittadina pavese ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 del D. lgs. n. 33 del 2013, richiamando l’obbligo di pubblicazione delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attivita' delle pubbliche amministrazioni ed il connesso diritto di chiunque di richiedere i medesimi, attraverso l’accesso civico, nel caso in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Con nota del 10 gennaio 2014 l’Agenzia del Demanio comunicava al Consigliere regionale di aver provveduto a dare ottemperanza agli obblighi di pubblicazione di cui al D. lgs n.33 del 2013, pubblicando sul proprio sito istituzionale la documentazione prevista e confermando la disponibilita' all’incontro fissato.

Successivamente, in data 13 gennaio 2014, l’Agenzia del Demanio, integrava la precedente nota del 10 gennaio, comunicando al Consigliere regionale ...... il diniego d’accesso rispetto all’istanza del 7 novembre 2013.

In particolare, nella succitata comunicazione L’Agenzia del Demanio affermava che “l’accesso ai documenti amministrativi presuppone che l’istante abbia un interesse personale, diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' chiesto l’accesso, cosi' come disciplinato dall’articolo 22, comma 1, punto b), della legge n. 241 del 1990 e dal regolamento adottato dall’Agenzia del demanio il 24 gennaio 2007”. Nella stessa nota si affermava che l’istante non poteva ritenersi soggetto legittimato all’esercizio dell’accesso, ai sensi della richiamata normativa, e che, pertanto, non poteva essere accolta l’istanza d’accesso.

A supporto del diniego d’accesso, nella stessa nota, veniva richiamato un parere di questa Commissione del 12 maggio 2009, nel quale, tra l’altro, la Commissione per l’accesso specificava che la qualita' di deputato e l’esercizio di attivita' inerenti l’espletamento del proprio mandato non esprimono una posizione legittimante l’accesso ai documenti amministrativi.

Infine, sempre nella stessa nota, veniva segnalato che sul sito dell’Agenzia del demanio era pubblicata la documentazione prevista dal D.lgs n. 33 del 2013.

Il documento è riservato agli abbonati

Per qualsiasi informazione inerente i prezzi o le modalità di effettuazione del servizio, contatta l'agente di zona oppure scrivi a info@entionline.it
o telefona allo 030/2531939.

Parere reso nella seduta del 24 luglio 2014

Al riguardo - premesso che la Commissione per l’accesso, ai sensi del d.lgs n.33 del 2013, non e' competente in materia di accesso civico - si osserva, che la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi ha in piu' occasione sottolineato (cfr, ad es., da ultimo, parere del 18 marzo 2014) che, alla luce della normativa vigente, la disciplina dettata dall’art. 43, comma 2 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267, che assicura ai Consiglieri comunali e provinciali un diritto di accesso dai confini molto piu' ampi di quello riconosciuto agli altri soggetti, non e' applicabile ai Deputati nazionali, ne' ai consiglieri regionali, tenuto conto che si tratta di una norma avente carattere speciale e come tale insuscettibile di altra interpretazione che non sia quella strettamente letterale.

La Commissione ha, tuttavia, ritenuto applicabile, in fattispecie simili all’odierna, il principio di cui all’articolo 22, comma 5 della legge n.241 del 1990, in forza del quale l’acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

Tale principio, naturalmente, va inteso come una accessibilita' maggiore rispetto a quella prevista dalla legge n. 241 del 1990 ed, inoltre, nell’ambito della acquisizione di documenti tra soggetti pubblici, non e' affatto necessaria e neppure ipotizzabile alcuna specificazione dell’interesse personale diretto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, contrariamente a quanto affermato da Codesta Agenzia del Demanio nel caso di specie. Il soggetto pubblico richiedente e' certamente tenuto al rispetto, a sua volta, delle regole di leale cooperazione tra amministrazioni nonche' delle regole di riservatezza nella trattazione dei dati contenuti nei documenti acquisiti. Certamente, non possono trovare applicazione le norme di cui al citato comma 1, lettera b), dell’articolo 22, L. 241 del 1990.

Pertanto, premesso quanto sopra, ad avviso della Commissione, codesta Agenzia del demanio appare tenuta a dover fornire al Consigliere regionale istante, alla luce del suddetto principio di leale cooperazione istituzionale, tutte le informazioni e i documenti richiesti, a prescindere dai limiti stabiliti dalla L. 241/90, che non trovano applicazione nel caso di specie, inerente una richiesta di documentazione rivolta da soggetto pubblico ad un'altra amministrazione.

Banca dati