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27/10/2015 Diritto di accesso di un Consigliere regionale

L’Universita' ... ha chiesto di conoscere il parere della Commissione in ordine all’istanza di accesso ad atti e documenti informatici relativi al funzionamento della Scuola di specializzazione nelle discipline “Chirurgia Generale”, “Ortopedia e Traumatologia” e “Anestesia, Rianimazione e Terapia intensiva” rivolta ai medici, presentata da un consigliere regionale del ..., al fine di poter esercitare le funzioni di controllo e di sindacato ispettivo inerenti alla carica di consigliere regionale.

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Parere reso nella seduta del 27 ottobre 2015

La Commissione, ritiene che, in assenza di una specifica previsione normativa che legittimi i consiglieri regionali ad accedere, in ragione della carica ricoperta dagli stessi, agli atti e documenti amministrativi detenuti da un’Amministrazione statale ovvero da un Ente pubblico di rilevanza nazionale (come l’Universita' ...), l’accesso ai documenti amministrativi da parte di un consigliere regionale, sia sottoposto agli ordinari criteri di legittimazione elaborati dalla prassi e dalla giurisprudenza sulla base della normativa dettata dalla legge n. 241 del 1990 e dal DPR n. 184 del 2006.

Conclusivamente, si ritiene di dover esprimere l’avviso che, non potendo i consiglieri regionali essere qualificati come soggetti interessati all’accesso, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera b), della legge n. 241/1990, in quanto non possono essere considerati “ ... soggetti privati .... che abbiano un interesse diretto concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' chiesto l’accesso” - l’istanza di accesso in questione debba esser dichiarata inammissibile.

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