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09/04/2014 Accesso a procedimenti disciplinari dei dipendenti comunali (1)

Il Comune di ... ha ricevuto richiesta da un consigliere comunale di accedere al decreto, con allegati, riguardanti la rimozione e i procedimenti disciplinari, tuttora in corso, di tre dipendenti dell’Amministrazione.

Il Comune, al fine di tutelare la riservatezza dei dipendenti, e coerentemente col parere reso dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2002 su analoga fattispecie, ha riscontrato la richiesta parzialmente, negando, fino alla conclusione del procedimento, le schede riepilogative delle condotte imputabili ai tre, allegate al decreto ed oggetto dell’avvio del procedimento disciplinare.

Chiede il Comune il parere di questa Commissione sul proprio orientamento.

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Parere reso nella seduta del 9 aprile 2014

Il parere e' nel senso che segue.

Consolidata giurisprudenza ha chiarito che i Consiglieri comunali godono di un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilita' all'espletamento del loro mandato: cio' al fine di poter valutare, con piena cognizione, la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'amministrazione, nonche' per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale.

Il diritto di accesso loro riconosciuto ha infatti una ratio diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto alla generalita' dei cittadini (ex articolo 10 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ovvero a chiunque sia portatore di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' chiesto l'accesso" (ex art. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241): esso e' strettamente funzionale all'esercizio del mandato, alla verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell'ente locale, ai fini della tutela degli interessi pubblici, ed e' peculiare espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettivita'.

Posto che l’accesso del Consigliere non po' essere soggetto ad alcun onere motivazionale, giacce' diversamente opinando sarebbe introdotto una sorta di controllo dell'ente, attraverso i propri uffici, sull'esercizio del mandato del consigliere comunale, e che il termine "utili", contenuto nell'articolo 43 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, garantisce l'estensione di tale diritto di accesso a qualsiasi atto ravvisato utile per l'esercizio del mandato (cfr. C.d.S. n. 6963/2010) senza che alcuna limitazione possa derivare dall’eventuale natura riservata delle informazioni richieste, essendo il consigliere vincolato al segreto d'ufficio (fra gli altri C.d.S., sez. V, 4 maggio 2004, n. 2716, TAR Trentino Alto Adige, Trento, Sez. I, 7 maggio 2009, n.143) si ritiene che gli unici limiti all'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali si rinvengano, per un verso, nel fatto che esso non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative (fermo restando che la sussistenza di tali caratteri necessita di attento e approfondito vaglio, al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazione al diritto stesso), nonche', per altro verso, nel fatto che esso debba avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali.

Tanto premesso, e' necessario stabilire se e' legittimo, in tale quadro, il differimento operato dall’Amministrazione, e il parere di questa Commissione e' orientato a un sostanziale consenso alla prudenziale posposizione opposta dal Comune a tutela della riservatezza.

Pur la richiamata e amplissima previsione normativa, difatti, non travolge le diverse ipotesi di cautele previste dall’ordinamento e finalizzate a tutelare interessi specifici, diversi da quello riconducibile, secondo l’impostazione piu' tradizionale, alla mera protezione dell’esercizio della funzione amministrativa, e connesse, nel caso di specie, al fatto che i documenti, pur se richiamati nel decreto di rimozione, sono alla base di una contemporanea fase istruttoria di un procedimento disciplinare.

In tali eventualita' i documenti, seppur detenuti dall’amministrazione, non sono suscettibili di divulgazione, perche' il principio di trasparenza cede, quantomeno sul piano temporale, a fronte dell’esigenza di salvaguardare l’interesse protetto da speciali normative di segretezza, o della necessita' di tutelare, in fase di iniziale chiarificazione, la riservatezza del controinteressato (cfr. in tal senso CdS sez. V sent. n. 1893/2001).

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