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Accesso ai verbali dei consigli di amministrazione e delle assemblee dei soci della societa' controllata

Il Comune di ...... espone come un proprio consigliere municipale - avendone gia' preso visione - chiede di ottenere copia dei verbali, riferiti agli anni dal 2006 al 2009, dei consigli d’amministrazione e delle assemblee dei soci della societa' ......S.p.A. – controllata dal Comune - e di societa' a questa collegate: si tratterebbe dei verbali di 12 assemblee sociali e di 150 sedute dei consigli d’amministrazione.

Secondo il Comune, autorizzando la visione degli atti delle societa' partecipate, si sarebbe “assicurata al consigliere comunale la possibilita' di accedere pienamente alle informazioni ed ai documenti necessari ed utili per l'espletamento del suo mandato; quanto al rilascio di copie ... in considerazione della natura che il controllo viene ad assumere, caratterizzandosi come "generalizzato”, l’Ente ha richiesto il parere di questa Commissione, “al fine di non arrecare ne' una lesione delle prerogative che spettano ai consiglieri comunali, ne' all'opposto un danno all'ente”.

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Ebbene, questa Commissione deve intanto ricordare che, ex art. 43, II comma, del d. lgs. 267/2000, i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonche' dalle loro aziende ed enti dipendenti, “tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato”.

Secondo la giurisprudenza del giudice amministrativo d’appello, gli stessi “hanno un incondizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilita' all'espletamento delle loro funzioni, anche al fine di permettere di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonche' di esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio e per promuovere, anche nel suo ambito, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale”.

Il diritto di accesso loro riconosciuto ha una ratio diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ex art. 10, del d. lgs. 267/2000, ovvero ex art. 22 e ss., della L. 241/1990: “mentre in linea generale il diritto di accesso e' finalizzato a permettere ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti per la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, quello riconosciuto ai consiglieri comunali e' strettamente funzionale all'esercizio delle loro funzioni, alla verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell'ente locale ai fini della tutela degli interessi pubblici, piuttosto che di quelli privati e personali, e si configura come peculiare espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettivita'” (così C.d.S., V, 5 settembre 2014, n. 4525).

Cosi', tale diritto incontra come unici limiti che il suo esercizio deve avvenire “in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e che non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo restando che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso” (C.d.S., IV, 12 febbraio 2013, n. 846; id. V, 29 agosto 2011, n. 4829).

E' dunque fuori luogo, riferendosi al diritto d’informazione dei consiglieri comunali, vedervi un limite nel controllo generalizzato, il quale permette viceversa di negare l’accesso, richiesto nell’ambito del diritto attribuito al singolo dall’art. 22 segg. della l. 241/1990: che, all’opposto, un pieno controllo sull’attivita' dell’Ente spetta certamente a ciascun consigliere comunale, espressione politica della collettivita' locale di cui il Comune e' Ente esponenziale. Il Comune e' dunque tenuto a fornire ai propri consiglieri tutte le informazioni necessarie al tempestivo espletamento del loro mandato, in spirito di collaborazione, di cui gli stessi consiglieri devono essere partecipi, evitando richieste pretestuose e superflue.

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