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23/03/2015 Accesso ai certificati dei casellari giudiziari e dei carichi pendenti, nonche' di accertamenti amministrativi contabili

Il richiedente, Prefetto di ..., dichiara di aver ricevuto sollecitazioni e richieste affinche' i responsabili degli uffici amministrativi e/o contabili ostentino “su richiesta della parte politica” i casellari giudiziari e dei carichi pendenti, nonche' ulteriori “atti di competenti organi giudiziari attestanti o meno debiti liquidi ed esigibili a favore del Comune”, tutti riguardanti i Consiglieri e/o Assessori Comunali.

“Cio' per una valutazione attenta da parte dell’organo politico delle cause di compatibilita', candidabilita' ed eleggibilita' degli stessi”.

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Parere reso nella seduta del 23 marzo 2015

I quesiti posti vanno risolti alla luce del disposto dell’articolo 43, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale: “I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del Comune e della provincia, nonche' dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”. Ne consegue che il Comune dovra' consentire l’accesso dei documenti (attestazione dell’esistenza di debiti nei confronti del Comune, certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti) solo se essi siano detenuti dal Comune e l’accesso sia motivato dal consigliere con l’utilita' degli atti richiesti ai fini dello svolgimento del proprio “munus”: tale motivazione, tuttavia, non puo' essere oggetto di verifica da parte degli organi di governo dell’ente, perche' cio' determinerebbe un controllo degli stessi sull’operato del consigliere.

In relazione all’accesso diretto del consigliere ai sistemi informatici tramite password, tenuto conto di quanto detto, va ritenuto legittimo l’accesso diretto al registro di protocollo generale dell'amministrazione locale al fine di disporre delle informazioni e delle notizie utili all'espletamento del mandato; ne' e' ravvisabile la possibilita' di alcuna esclusione in relazione a notizie od oggetti riservati o di materie coperte da segreto, posto che i consiglieri comunali sono tenuti al segreto ai sensi del gia' citato disposto dell’art. 43 del d. lgs. n. 267/2000.

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