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31/05/2016 Richiesta di accesso alle informazioni dei consiglieri comunali e provinciali

Un consigliere comunale fa istanza di ricorso contro il diniego motivato di un Comune di consentirgli l’accesso da remoto in sola lettura ad alcuni sistemi informatici gestionali del Comune.

Il ricorso - che la Segreteria Generale del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ritiene di competenza dei Difensori civici regionali - si basa su quanto prescritto dall’art. 43 co. 2 del Testo Unico degli Enti Locali.

Il Segretario comunale motiva le ragioni tecniche per le quali non e' possibile o opportuno accedere alla richiesta, ragioni individuate in problemi di tipo tecnico informatico che metterebbero “a repentaglio l’integrita', la riservatezza e la protezione dei dati”.

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DIFENSORE CIVICO REGIONALE - EMILIA ROMAGNA - RELAZIONE ANNO 2015

Il Difensore rileva che i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del Comune e della Provincia, nonche' dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato, che tale disposizione si configura come norma speciale, che mira a differenziare il diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali e provinciali da quello dei soggetti privati, atteso che l’accesso riconosciuto ai primi e' connaturato al loro mandato, per la verifica ed il controllo del comportamento degli organi dell’Ente.

Viene sottolineato, inoltre, che l’accesso alle informazioni richieste non deve costituire in alcun modo un rischio per l’integrita', la riservatezza e la protezione dei dati.

Si afferma, pero', che il diritto di accesso alle informazioni dei consiglieri comunali e provinciali non incontra i limiti derivanti dalla natura riservata degli atti, dei documenti o dei dati richiesti, come affermato da numerose e univoche sentenze del Consiglio di Stato e da numerosi pareri della Commissione nazionale per l’accesso ai documenti amministrativi, in quanto il consigliere e' vincolato all’osservanza del segreto e, quindi, a tale diritto non puo' essere opposto un problema di riservatezza e protezione dei dati verso il consigliere, ma solo verso soggetti terzi.

Il Difensore, quindi, invita il Comune a consentire l’accesso di sola lettura ai sistemi informatici di gestione del protocollo e della contabilita', adattando l’accesso a questi dati alle condizioni di tutela dell’integrita', della riservatezza e della protezione dei dati verso eventuali soggetti terzi. Anche se la complessita' tecnica dei sistemi informatici non consente al Difensore di proporre soluzioni specifiche, e' ragionevole ipotizzare che una postazione clienti a disposizione della sede comunale e collegata ai sistemi suddetti - analoga alle normali postazioni dei dipendenti comunali che devono operare su tali sistemi, sia pure limitandone l’accesso alla sola lettura - potrebbe essere utilmente allestita al fine di tutelare il diritto alle informazioni dei consiglieri previsto dalla norma.

Si evidenzia, altresi', agli interessati che, ai sensi dell’art. 43, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U.E.L., i consiglieri comunali a cui viene acconsentito l’accesso alle fonti di documentazione sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

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