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15/03/2017 Richiesta di accesso di un consigliere regionale ad atti e documenti informatici relativi al funzionamento di Scuola di specializzazione

E' ammissibile istanza di accesso del consigliere regionale ad atti e documenti informatici relativi al funzionamento della Scuola di specializzazione nelle discipline “Chirurgia Generale”, “Ortopedia e Traumatologia” e “Anestesia, Rianimazione e Terapia intensiva” rivolta ai medici, al fine di poter esercitare le funzioni di controllo e di sindacato ispettivo inerenti alla carica di consigliere regionale ?

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La Commissione per l'accesso ha avuto modo di affermare la inammissibilita' della richiesta di accesso di un Consigliere regionale che, in carenza di un interesse differenziato collegato ai documenti chiesti, aveva presentato istanza di accesso ad atti e documenti informatici relativi al funzionamento della Scuola di specializzazione nelle discipline “Chirurgia Generale”, “Ortopedia e Traumatologia” e “Anestesia, Rianimazione e Terapia intensiva” rivolta ai medici, al fine di poter esercitare le funzioni di controllo e di sindacato ispettivo inerenti alla carica di consigliere regionale.

In tale parere, in particolare, si legge: "la Commissione ritiene che in assenza di una specifica previsione normativa che legittimi i consiglieri regionali ad accedere, in ragione della carica ricoperta dagli stessi, agli atti e documenti amministrativi detenuti da un’Amministrazione statale ovvero da un Ente pubblico di rilevanza nazionale (come l’Universita'), l’accesso ai documenti amministrativi da parte di un consigliere regionale, sia sottoposto agli ordinari criteri di legittimazione elaborati dalla prassi e dalla giurisprudenza sulla base della normativa dettata dalla legge n. 241 del 1990 e dal DPR n. 184 del 2006".

Inoltre, la Commissione, in altri pareri resi sull'argomento, in linea con la posizione espressa dalla giurisprudenza e con i propri precedenti orientamenti (vedi, tra gli altri: parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 12 maggio 2009, parere del 27 marzo 2012 e parere del 3 luglio 2012 e cfr., ad es., da ultimo, parere del 18 marzo 2014), ha affermato che “si debba ritenere che la qualita' di membro del Parlamento nazionale e l’esercizio da parte di quest’ultimo di attivita' inerenti l’espletamento del proprio mandato in se' non esprimano una posizione legittimante all’accesso ai documenti amministrativi, in assenza di specifico interesse concreto ed attuale all’ostensione dei chiesti documenti”.

La Commissione ha inoltre affermato che: “depone in tal senso, non solo l’assenza di espressa previsione normativa che invece e' possibile riscontrare per altri tipi di incarichi politici quali i consiglieri comunali e provinciali (vedi art. 43 del d. lgs. n. 267 del 2000) ma anche l’esistenza di poteri speciali di acquisizione di documenti e di assunzione di dichiarazioni, previsti per speciali organi parlamentari, quali le commissioni d’inchiesta.

In assenza di disposizione derogatoria, deve, pertanto, ritenersi che l’accesso ai documenti amministrativi da parte di un deputato nazionale sia sottoposto agli ordinari criteri di legittimazione elaborati dalla prassi e dalla giurisprudenza sulla base della normativa prevista dalla legge n. 241 del 1990 e dal D.P.R. n. 184 del 2006.

Al riguardo la Commissione per l‟accesso ai documenti amministrativi ha in piu' occasione sottolineato che, alla luce della normativa vigente, la disciplina dettata dall'art. 43, comma 2 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267, che assicura ai Consiglieri comunali e provinciali un diritto di accesso dai confini molto piu' ampi di quello riconosciuto agli altri soggetti, non e' applicabile ai Deputati nazionali, ne ai consiglieri regionali, tenuto conto che si tratta di una norma avente carattere speciale e come tale insuscettibile di altra interpretazione che non sia quella strettamente letterale.

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