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14/05/2013 Accesso di consigliere comunale ai dati anagrafici e di famiglia del Sindaco, del Vice Sindaco e di alcuni dipendenti assunti nel Comune

Il Comune istante ha manifestato dubbi sull’accoglibilita' dell’istanza presentata da un consigliere comunale di minoranza per conoscere i dati anagrafici e di famiglia del Sindaco, Vicesindaco e di alcuni dipendenti assunti 25 anni orsono nonche' per conoscere quali siano i titoli professionali per essere nominati componenti di commissioni di gare d’appalto.

Secondo l’ente civico, oltre a mancare il necessario collegamento tra atti richiesti ed esercizio del mandato politico, sarebbero incomprensibili le ragioni dell’accesso a notizie relative a vicende passate.

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Parere reso nella sedta del 14 maggio 2013

Come e' noto, i consiglieri comunali ai sensi dell’art 43 d.lgs. n. 267/2000, hanno un diritto pieno, e non comprimibile, ad accedere a tutte le notizie e le informazioni in possesso degli uffici utili all’espletamento del proprio mandato tra cui anche quello di favorire un controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Alla luce di tale principio, la Commissione ritiene che l’eventuale diniego di accesso alle informazioni richieste sarebbe illegittimo in quanto il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, soprattutto nella specie ove sussiste la necessita' di un controllo attuale sull’uso delle risorse pubbliche comunali (permanendo nel tempo gli effetti delle assunzioni effettuate dal Comune), poiche', diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potesta' pubblicistiche dell’organo deputato all’individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi.

Come e' noto, i consiglieri comunali ai sensi dell’art 43 d.lgs. n. 267/2000, hanno un diritto pieno, e non comprimibile, ad accedere a tutte le notizie e le informazioni in possesso degli uffici utili all’espletamento del proprio mandato tra cui anche quello di favorire un controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Alla luce di tale principio, la Commissione ritiene che l’eventuale diniego di accesso alle informazioni richieste sarebbe illegittimo in quanto il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, soprattutto nella specie ove sussiste la necessita' di un controllo attuale sull’uso delle risorse pubbliche comunali (permanendo nel tempo gli effetti delle assunzioni effettuate dal Comune), poiche', diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potesta' pubblicistiche dell’organo deputato all’individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi.

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