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18/04/2013 Accesso del consigliere comunale ad atti di societa' partecipata dalla Regione

La societa' istante, operante nel trasporto pubblico locale partecipata a maggioranza dalla Regione Emilia Romagna e da alcune Province e Comuni, ha chiesto a questa Commissione di conoscere se il diritto di accesso dei consiglieri comunali ex art. 43 del T.U.E.L. sia limitato all’attivita' di gestione del servizio di pubblico interesse ovvero possa estendersi anche all’organizzazione ed al funzionamento della societa', assoggettata alle regole privatistiche di mercato, dovendo scegliere una linea di condotta anche per il futuro.

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Parere reso nella seduta del 18 aprile 2013

Il quesito va affrontato e risolto esclusivamente alla luce del disposto contenuto nell’art. 43, comma 2, del T.U.E.L. che riconosce al consigliere comunale (e provinciale) il diritto di accesso il “diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonche' dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato”.

La dizione letterale della disposizione richiamata, sulla quale si e' formata una giurisprudenza consolidata, non lascia alcun dubbio sul fatto che i soggetti passivi della prerogativa riconosciuta ai consiglieri sono, oltre al Comune e alla Provincia, anche gli “enti da essi dipendenti”, nei quali rientrano sicuramente anche le societa' formalmente private ma sostanzialmente pubbliche, siccome partecipate a maggioranza da enti pubblici e comunque funzionali al perseguimento di interessi generali.

Ebbene, ai fini dell’applicazione di tale norma speciale ex art 43 TUEL, e' condizione sufficiente che la societa' in questione operi nel settore pubblico e sia partecipata da enti pubblici, senza che rilevi la distinzione tra attivita' e organizzazione della societa', che semmai assume significato alla stregua del disposto dell’art. 22, comma 1, lett. e (che configura come “pubblica amministrazione” anche il soggetto privato “limitatamente alla sua attivita' di pubblico interesse”).

Una diversa interpretazione costituirebbe un ingiustificato limite alla ampia prerogativa riconosciuta al consigliere comunale e provinciale.

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