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27/03/2013 Accesso di consiglieri comunali ad atti della Societa' Levanto Waterfront

La Societa' Levanto Waterfront, partecipata al 51% dalla societa' Levanto Sviluppo s.p.a a sua volta partecipata al 90% dal Comune di Levanto e al 10% dal Comune di Bonossola, costituita per realizzare le opere di trasformazione del fronte a mare di Levanto, espone che due consiglieri comunali di Levanto hanno chiesto copia di corposa documentazione relativa alla provvista delle cariche societarie, ad alcuni aspetti delle opere realizzate ed alla totalita' dei contratti di compravendita degli immobili costruiti.

Avendo evaso la richiesta, a distanza di breve tempo e' apparsa sulla stampa nazionale e locale un articolo estremamente diffamatorio e calunnioso nei confronti delle societa', dei suoi amministratori e dei suoi soci, recante dettagli relativi alla documentazione oggetto di accesso.

Poiche' i due consiglieri hanno richiesto altra documentazione, la societa' esponente chiede se le nuove istanze di accesso debbano essere accolte tenuto conto delle caratteristiche della societa', della natura dei documenti richiesti, della gravosita' della relativa raccolta e copiatura, della illegittima divulgazione dei dati acquisiti con il precedente accesso.

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Parere emesso nella seduta del 27 marzo 2013

Questa Commissione ha piu' volte avuto occasione di affermare che il diritto di accesso dei consiglieri comunali disciplinato dall’art. 43 del TUEL, si estende anche agli atti formati o stabilmente detenuti da tutte le aziende o enti partecipati dal Comune, non richiedendosi che gli stessi integrino la figura dell’in house providing.

Risulta infatti evidente che le societa' partecipate pubbliche restano assoggettate alle regole di buona amministrazione imparziale secondo il principio di legalita' di cui all’art. 97 Cost., con la conseguenza che la loro formale natura privatistica non e' idonea a consentire ad esse di sottrarsi alle regole di trasparenza e controllabilita', ivi compreso anche l’esercizio del diritto di accesso.

Va sottolineato, inoltre, che gli atti richiesti rivestono senza dubbio natura di documentazione amministrativa ai sensi della legge n. 241 del 1990, mentre per cio' che concerne la gravosita' della raccolta e copiatura della corposa documentazione richiesta, la Commissione non puo' che richiamare il proprio consolidato orientamento, secondo cui il consigliere comunale non puo' abusare del diritto di accesso mettendo in difficolta' il normale funzionamento degli uffici.

Deve essere infine evidenziato che il diritto di accesso riconosciuto al consigliere comunale non puo' essere compresso in ragione di un eventuale uso distorto del diritto stesso, essendo altre le forme di tutela apprestate dall’ordinamento al soggetto che si ritenga danneggiato.

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