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09/04/2014 Diritto di accesso al tabulato della corrispondenza protocollata in entrata da parte di un ex consigliere comunale

Il Comune di ... chiede il parere di questa Commissione in merito alla legittimita' del diniego che ha opposto alla richiesta d’accesso avanzata da un proprio ex consigliere comunale.

Nello specifico l’amministrazione riporta che il signor ........, in qualita' di consigliere comunale nel periodo 18 giugno 2008 - 11 giugno 2013, ha avanzato richiesta di ottenere il tabulato della corrispondenza protocollata in entrata tra il 1 luglio 2012 e il 31 maggio 2013, nonche' le missive intercorse con l’Ufficio scolastico provinciale di Venezia - Mestre e con la sezione di San Dona' di Piave del Tribunale di Venezia tra il 18 giugno 2008 e il 12 giugno 2013.

L’amministrazione ha negato l’ostensione, sul presupposto del fatto che la qualita' soggettiva di ex consigliere comunale non e' in alcun modo tutelata dall’ordinamento, e che considerando quindi l’istanza alla luce della legge 241/90 la richiesta appare priva dell’indicazione di un necessario interesse attuale e concreto, nonche' generica.

Dai documenti in possesso di questa Commissione non e' possibile dedurre se l’istante rivesta o meno la qualita' di residente nel territorio comunale.

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Parere reso il 9 aprile 2014

Il parere di questa Commissione e' nei sensi che seguono.

Pur non condividendo l’eccezione di genericita' opposta dal Comune (gli atti chiesti appaiono sufficientemente individuati e datati) questa Commissione ritiene corretto il diniego operato dall’Amministrazione qualora l’istante non rivesta la qualita' di residente nel territorio comunale. Sono nel giusto difatti gli Uffici civici nel ritenere priva di tutela ordinamentale la qualifica soggettiva di ex consigliere comunale, e insufficiente l’indicazione dell’interesse sottostante alla domanda d’ostensione, tale da non permettere di qualificarla in alcun modo diversa da quella, di per se' inammissibile, fondata sulla mera curiosita' di quivis de populo. Qualora invece l’istante rivesta la qualita' di residente nel territorio comunale, in tal caso l’istanza andrebbe accolta.

In conformita' al proprio consolidato orientamento (e a quello del Giudice amministrativo: cfr. ex multis T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, 12-04-2005, n. 2067; T.A.R. Marche, 12-10- 2001, n. 1133) questa Commissione ritiene difatti che, qualora l’istante sia un cittadino residente nel Comune, il diritto di accesso non sia soggetto alla disciplina dettata dalla legge n. 241/90 - che in effetti richiede la titolarita' di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto - bensi' alla speciale disciplina di cui all’art. 10, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000, che sancisce espressamente ed in linea generale il principio della pubblicita' di tutti gli atti ed il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni in possesso delle autonomie locali, senza fare menzione alcuna della necessita' di dichiarare la sussistenza della situazione sottostante al fine di poter valutare la legittimazione all’accesso del richiedente.

Pertanto, considerato che il diritto di accesso ex art 10 TUEL si configura alla stregua di un’azione popolare, il cittadino residente puo' accedere alle informazioni dell'ente locale di appartenenza senza alcun condizionamento e senza necessita' della previa indicazione delle ragioni della richiesta, dovendosi cautelare la sola segretezza degli atti la cui esibizione e' vietata dalla legge o da esigenze di tutela della riservatezza dei terzi, che nella specie non risultano ne' dedotti ne' sussistenti.

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