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18/03/2017 Richiesta credenziali di accesso ai sistemi informatici

Un consigliere comunale di ... (CH) ha richiesto all’Ente l’attivazione di credenziali per l’accesso in sola lettura al sistema informatico gestionale, compresa la parte contabile ed il protocollo informatico, per esercitare l’accesso informativo di cui all’art. 43, II comma, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; e il Segretario comunale ha richiesto a questa Commissione un parere formale in merito all’accoglimento della predetta richiesta.

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Parere reso nella seduta del 19 novembre 2015

Invero, il citato art. 43 dispone, tra l’altro, come i consiglieri comunali abbiano diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende ed enti dipendenti, “tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”. Ebbene, secondo la giurisprudenza del giudice amministrativo d’appello, “I consiglieri comunali hanno un incondizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento delle loro funzioni, anche al fine di permettere di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché di esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio e per promuovere, anche nel suo ambito, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale ... [il diritto d’accesso] riconosciuto ai consiglieri comunali è strettamente funzionale all'esercizio delle loro funzioni, alla verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell'ente locale ai fini della tutela degli interessi pubblici, piuttosto che di quelli privati e personali, e si configura come peculiare espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività” (così C.d.S., V, 5 settembre 2014, n. 4525).

Tale diritto incontra come limite che il suo esercizio deve avvenire “in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali” ed è comunque illegittimo il diniego espresso da un Comune sull'istanza di accesso informatico, “motivato con riferimento alla esigenza di assicurare la riservatezza dei dati contenuti in tali deliberazioni e il diritto alla privacy dei terzi atteso che, con riferimento all'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali, tale esigenza è salvaguardata dall'art. 43 comma 2, d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, che impone ad essi il segreto ove accedano ad atti che incidono sulla sfera giuridica e soggettiva di terzi” (C.d.S., V, 11 dicembre 2013, n. 5931; conf. V, 4829/11 cit.).

Ciò posto non si ravvisano ostacoli di principio all’attivazione di credenziali informatiche per l’accesso in sola lettura all’intranet comunale, come richiesto: il diritto d’accesso informativo non incontra per il consigliere comunale restrizioni particolari e può quindi riferirsi ad ogni aspetto dell’attività dell’Ente conoscibili o meno in via telematica. In tal senso è il parere della commissione.

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