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29/02/2016 Accesso del consigliere comunale agli elenchi dei soggetti ai quali e' stata concessa occupazione suolo pubblico

Il Sindaco del Comune di ..... si rivolge a questa Commissione per un parere in merito al diritto di accesso del consigliere comunale.

In particolare il Sindaco fa riferimento alla richiesta avanzata da un consigliere di “accesso mediante rilascio” degli “Elenchi dei soggetti ai quali e' stata concessa l’occupazione di suolo pubblico con l’indicazione della relativa tassa con riferimento ad un arco temporale di 4 anni (2010-2014)”; degli “Elenchi dei soggetti tenuti al pagamento della TARSU/TARES” relativamente allo stesso periodo, con enumerazione dei soggetti morosi; nonche' degli “Elenchi dei soggetti tenuti al pagamento di ICI/IMU” nel medesimo quadriennio con enumerazione dei soggetti morosi.

Tale documentazione, secondo il Sindaco, sarebbe eccessivamente copiosa e la sua messa a disposizione potrebbe provocare uno stallo dell’attivita' amministrativa; chiede pertanto alla Commissione se sia pertanto possibile limitare e/o differire l’accesso de quo.

Alcune informazioni poi non sarebbero gia' formalizzate in documenti esistenti ma risulterebbero da elaborazioni del sistema informatico.

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Parere reso nella seduta del 29 febbraio 2016

Ebbene, questa Commissione deve intanto ricordare che, ex art. 43, II comma, del d. lgs. 267/2000, i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonche' dalle loro aziende ed enti dipendenti, “tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato”. Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, gli stessi “hanno un incondizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilita' all'espletamento delle loro funzioni, anche al fine di permettere di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonche' di esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio e per promuovere, anche nel suo ambito, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale” (Cd.S 5895/2011).

Tale diritto, come noto, incontra come unici limiti che il suo esercizio debba avvenire “in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e che non debba sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo restando che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso” (C.d.S., IV, 12 febbraio 2013, n. 846; id. V, 29 agosto 2011, n. 4829).

Anche per quanto riguarda le modalita' di accesso alle informazioni e alle documentazioni richieste dal consigliere comunale, costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui il diritto di accesso del consigliere non possa subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell’ente tali da ostacolare l’esercizio del suo mandato istituzionale, con l’unico limite di poter esaudire la richiesta secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attivita' di tipo corrente e quindi senza pregiudizio per la corretta funzionalita' amministrativa dell’ente.

Passando ora all’oggetto delle richieste del presente parere, reputa la Commissione che l’accesso alla documentazione ed alle informazioni sopra indicate vada ritenuto ammissibile, fermo restando che qualora esso risulti in concreto eccessivamente gravoso in relazione all’organizzazione amministrativa dell’Ente, quest’ultimo ben potra' prevedere un’ostensione graduale degli atti, secondo i tempi necessari e le concrete possibilita' organizzative.

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