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23/02/2010 Diniego di accesso agli atti in caso di controversia pendente

Il Comune di Campobasso presentava richiesta di accesso alla Regione Molise relativamente alla documentazione relativa alle sovvenzioni erogate dalla medesima Regione alla SEAC s.r.l. in virtu' della legge 151/1981, a titolo di contributi per il servizio di autotrasporto.

Al silenzio della Regione, il Comune, con ricorso ex art. 25 della legge n. 241 del 1990 notificato in data 19.1.2009, si rivolgeva al TAR Molise perche' ordinasse alla Regione di esibire i documenti sopra riportati.

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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 23 FEBBRAIO 2010, N. 01067

Il diritto alla trasparenza dell'azione amministrativa costituisce situazione attiva meritevole di autonoma protezione indipendentemente dalla pendenza e dall'oggetto di una controversia giurisdizionale e non e' condizionata al necessario giudizio di ammissibilita' e rilevanza cui e' subordinata la positiva delibazione di istanze a finalita' probatorie. Pertanto e' rimesso al libero apprezzamento dell'interessato di avvalersi della tutela giurisdizionale prevista dall'art. 25 della legge n. 241 del 1990 ovvero di conseguire la conoscenza dell'atto nel diverso giudizio pendente tra le parti mediante la richiesta di esibizione istruttoria (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 12 aprile 2000 n.2190).

Il diritto di accesso, inoltre, non costituisce una pretesa meramente strumentale alla difesa in giudizio della situazione sottostante, essendo in realta' diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita cosi' che la domanda giudiziale tesa ad ottenere l'accesso ai documenti e' indipendente non solo dalla sorte del processo principale nel quale venga fatta valere l'anzidetta situazione (Cons. Stato, sez. VI del 12 aprile 2005 n.1680) ma anche dall'eventuale infondatezza od inammissibilita' della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti, potrebbe proporre (Cons. Stato, Sez. VI, 21 settembre 2006 n.5569)

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