L'accesso generalizzato puo' essere considerato come un diritto di accesso non condizionato dalla titolarita' di situazioni giuridicamente rilevanti?
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La nuova tipologia di accesso generalizzato, delineata nel novellato art. 5, comma 2 del decreto trasparenza (D.Lgs. 33/2013), ai sensi del quale “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis”, si traduce, in estrema sintesi, in un:
diritto di accesso non condizionato dalla titolarita' di situazioni giuridicamente rilevanti;
diritto di accesso avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali e' stabilito un obbligo di pubblicazione.
Anche nell’ordinamento dell’Unione Europea, soprattutto a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (cfr. art. 15 TFUE e capo V della Carta dei diritti fondamentali):
il diritto di accesso non e' preordinato alla tutela di una propria posizione giuridica soggettiva;
non richiede la prova di un interesse specifico, ma risponde ad un principio generale di trasparenza dell’azione dell’Unione;
e' uno strumento di controllo democratico sull'operato dell'amministrazione europea, volto a promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della societa' civile.