EntiOnLine
Categorie
indietro
20/09/2016 DPO-RPD: Pubblicazione dei dati personali nell'ipotesi di erogazioni di contributi a persone che versano in condizioni di disagio socio economico

Nelle ipotesi di erogazioni di contributi a persone che versano in condizioni di disagio socio economico come si deve procedere con riferimento alla pubblicazione dei dati personali dei soggetti medesimi?

Il documento è riservato agli abbonati

Per qualsiasi informazione inerente i prezzi o le modalità di effettuazione del servizio, contatta l'agente di zona oppure scrivi a info@entionline.it
o telefona allo 030/2531939.

In relazione alla modalita' corretta di procedere, nel caso di pubblicazione dei dati personali, nelle ipotesi di erogazioni di contributi a persone che versano in condizioni di disagio socio economico, viene in considerazione il comma 4, dell’art. 26 (in tema di obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati) del D.Lgs. 33/2013, secondo cui “E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati”.

Sul tema si e' pronunciato ripetutamente il Garante per la protezione dei dati personali, anche con provvedimento n. 49 del 7 febbraio 2013, nel quale, il medesimo, si e' espresso sugli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Secondo il provvedimento de quo, le norme imposte dalla normativa sulla trasparenza non dovrebbero trovare applicazione per ogni forma di sussidio, contributo o vantaggio economico previsto per il cittadino, come ad esempio quelli nel campo della solidarieta' sociale i cui procedimenti sono spesso idonei a rivelare lo stato di salute dei beneficiari del contributo o, comunque, situazioni di particolare bisogno o disagio sociale (ad esempio le situazioni di riconoscimento di agevolazioni economiche, fruizione di prestazioni sociali ecc..). L'eventuale diffusione di altre informazioni sensibili o, comunque, idonee ad esporre l'interessato a discriminazioni, presenta rischi specifici per la dignita' degli interessati, che spesso versano in condizioni di disagio economico- sociale.

Nello specifico, conseguentemente, non dovrebbero essere oggetto di pubblicazione i dati relativi a:

  • titoli dell'erogazione dei benefici (come ad esempio l’attribuzione di borse di studio a soggetti portatori di handicap, o il riconoscimento di un buono sociale a favore di anziani non autosufficienti o l'indicazione, insieme al dato anagrafico, delle specifiche patologie sofferte dal beneficiario);

  • criteri di attribuzione (come i punteggi attribuiti con l'indicazione degli indici di autosufficienza nelle attivita' della vita quotidiana), nonche', la destinazione dei contributi.

Secondo il citato provvedimento del Garante Privacy dovrebbero essere esclusi espressamente dall'obbligo di pubblicazione i dati identificativi dei destinatari di provvedimenti riguardanti persone fisiche, dai quali sia possibile evincere informazioni relative allo stato di salute degli interessati o lo stato economico-sociale disagiato degli stessi.

In disparte il provvedimento sopra citato, rilevano nella materia in esame anche le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalita' di pubblicita' e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014).

Secondo tali Linee guida, non possono essere pubblicati i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici, nonche' gli elenchi dei relativi destinatari nei casi previsti dall’art. 26, D. Lgs. n. 33/2013.

Con specifico riferimento alle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute, e' vietata anche la diffusione di qualsiasi dato o informazione da cui si possa desumere lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidita', disabilita' o handicap fisici e/o psichici. Si pensi, ad esempio, all'indicazione:

  • della disposizione sulla base della quale ha avuto luogo l'erogazione del beneficio economico se da essa e' possibile ricavare informazioni sullo stato di salute di una persona (si pensi all'indicazione "erogazione ai sensi della legge 104/1992" che, come noto, eÌ� la "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate");

  • dei titoli dell'erogazione dei benefici (es. attribuzione di borse di studio a "soggetto portatore di handicap", o riconoscimento di buono sociale a favore di "anziano non autosufficiente" o con l'indicazione, insieme al dato anagrafico, delle specifiche patologie sofferte dal beneficiario);

  • delle modalita' e dei criteri di attribuzione del beneficio economico (es. punteggi attribuiti con l'indicazione degli "indici di autosufficienza nelle attivita' della vita quotidiana");

  • della destinazione dei contributi erogati (es. contributo per "ricovero in struttura sanitaria" o per "assistenza sanitaria"). Analogamente, è vietato riportare dati o informazioni da cui si puo' desumere la condizione di indigenza o di disagio sociale in cui versano gli interessati (art. 26, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013).

In definitiva, in relazione a quanto detto sopra e al combinato disposto degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, l'Ente che dispone concessioni e attribuzioni di importo superiore ad euro 1.000,00 deve provvedere alla pubblicazione del relativo atto di attribuzione avendo cura, qualora questo contenga informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale del beneficiario di omettere la pubblicazione dei dati identificativi della persona fisica.

L’operazione va effettuata mediante oscuramento ovvero utilizzo di simboli come xxx al posto dei dati da omettere.

Parole chiave
Banca dati