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14/05/2021 E' lecito per la Commissione Consiliare Trasparenza ottenere informazioni in merito ad alcuni provvedimenti dell'UPD?

La Commissione Consiliare Trasparenza ha richiesto l'audizione del Presidente dell'ufficio procedimenti disciplinari, al fine di avere informazioni in merito ad alcuni provvedimenti, assunti dall'ufficio, che hanno comportato il licenziamento di alcuni dipendenti e l'irrogazione di sanzioni superiori a 10 giorni per altri. Si richiede, se la Commissione, ed in generale i Consiglieri, possono avere questo tipo di informazioni, che non pare siano connesse all'espletamento del loro mandato.

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In relazione al quesito formulato, si formula parere che:

  • il Presidente dell'ufficio procedimenti disciplinari, in audizione, non può fornire alla Commissione Consiliare trasparenza, ed ai Consiglieri componenti la commissione, informazioni specifiche sulle condotte in merito ad alcuni provvedimenti assunti dall'ufficio che hanno comportato il licenziamento di alcuni dipendenti e l'irrogazione di sanzioni superiori a 10 giorni per altri ed eventuali ulteriori dati giudiziari.

Le motivazioni del parere sono di seguito indicate.

La Commissione Trasparenza, nel caso di specie, non ha richiesto un accesso agli atti, bensì, un'audizione del Presidente dell'U.P.D. e, al riguardo, va richiamata, innanzitutto, l'autonomia dell'Ufficio procedimenti Disciplinari rispetto agli organi di indirizzo politico.

Secondariamente, va richiamato, l'insegnamento del Consiglio di Stato, di cui alla sentenza 11 marzo 2021 n. 2089 che, sebbene riferita al diritto di accesso dei Consiglieri Comunali, ha ricordato che:

  • alla regola del ragionevole bilanciamento, propria dei rapporti tra diritti fondamentali di pari rango, non si sottrae l'accesso del Consigliere comunale.

E' vero che esso ha ampia estensione, maggiore dell'accesso agli atti amministrativi ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 (cfr. da ultimo in questo senso Cons. Stato, V, 13 agosto 2020, n. 5032), desumibile dalla lettera del più volte citato art. 43, comma 2, del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, secondo cui il Consigliere comunale ha diritto di ottenere dagli uffici dell'amministrazione, presso cui esercita il proprio mandato politico-amministrativo, e dai suoi enti strumentali, "tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato". Tuttavia, è altrettanto vero che:

  • tale estensione non implica che esso possa sempre e comunque esercitarsi con pregiudizio di altri interessi riconosciuti dall'ordinamento meritevoli di tutela, e dunque, possa sottrarsi al necessario bilanciamento con questi ultimi. Ciò non solo perché ad esso si contrappongono diritti egualmente tutelati dall'ordinamento, ma anche per il limite funzionale intrinseco cui il diritto d'accesso è sottoposto, espresso dall'art. 43, comma 2, D.Lgs. n. 267 del 2000 con il richiamo alla utilità delle notizie e delle informazioni possedute dall'Ente locale rispetto alla funzione di rappresentanza politica del Consigliere comunale.

Ciò premesso, anche con riferimento al procedimento disciplinare, ancora soggetto a termini per impugnazione da parte del dipendente, deve essere eseguito un bilanciamento tra le informazioni necessarie per i Consiglieri per lo svolgimento del loro mandato ed il diritto alla riservatezza insito in un procedimento disciplinare.

E' invece consentito e corretto che il Presidente dell'UPD fornisca alla Commissione Consiliare trasparenza informazioni aggregate o anonime, ad esempio sul numero dei procedimenti disciplinari avviati, sulle modalità di avvio dei procedimenti, sul numero delle archiviazioni rispetto all'erogazione di sanzioni ecc., senza tuttavia consentire l'accesso a informazioni di maggior dettaglio anche sulle condotte contestate attribuite al singolo dipendente.

Le informazioni di carattere anonimo ed aggregato, infatti, potranno essere utili per gli organi di indirizzo politico al fine di sollecitare e seguire con la dovuta attenzione anche l'adozione delle misure di prevenzione della corruzione.

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