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26/03/2021 E' lecita la richiesta di accesso formulata da un avvocato, per un proprio cliente, autorizzato a pignorare la busta paga di un dipendente del Comune?

Un avvocato ha depositato richiesta accesso agli atti l. 241/90 art. 22 per un cliente, il quale e' stato autorizzato a pignorare la busta paga di un dipendente del Comune, ma lo stesso e' stato messo in coda dal giudice (GE), per altri precedenti pignoramenti in corso, anche in virtu' della dichiarazione stragiudiziale presentata dall'ufficio del personale nella causa. L'avvocato della parte richiede l'accesso agli atti verso tutti quei documenti personali del dipendente (come le retribuzioni complessive, cessioni del quinto, TFR ecc...). A seguito di cio', il sottoscritto ha avviato la notifica al controinteressato (dipendente) che ha depositato formale opposizione. Si richiede parere in merito al rilascio o meno di tali documenti.

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L'istanza di accesso va accolta e vanno rilasciati i documenti nel rispetto del principio di aderenza del documento al procedimento di pignoramento per i quali vengono richiesti. Va verificato che l'istanza di accesso sia sottoscritta, oltreché dall'avvocato, anche e personalmente, dal cliente, tenuto conto che l'istanza di accesso è un atto "personale". In quanto tale, l'istanza di accesso va sottoscritta dalla persona alla quale si riferisce, potendosi aggiungere a tale sottoscrizione e quella del procuratore (nel caso di specie dell'avvocato). I dati personali contenuti nei documenti medesimi possono essere oggetto di comunicazione, in quanto sussiste una condizione di liceità di tale trattamento.

Le motivazioni del parere sono di seguito indicate.

La materia oggetto del quesito risulta disciplinata dalle seguenti fonti normative:

  • art. 22 e seguenti della legge 241/1990;
  • art. 5 Regolamento UE 679/2016 (Principi applicabili al trattamento di dati personali), secondo cui i dati personali devono essere: a) trattati con «liceità, correttezza e trasparenza»; b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità e adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
  • art. 6 Regolamento UE 679/2016 (Liceità del trattamento), secondo cui il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: ....(omissis) ....c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

1. In relazione all'art. 22 della legge 241/1990:

- il diritto di accesso è il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

- per interessati si intendono tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' chiesto l'accesso.

Si deduce che, nel caso di specie:

- l'avvocato che formula l'istanza di accesso in nome e per conto del cliente (fermo restando la sottoscrizione dell'istanza anche e personalmente dal cliente medesimo) è da considerarsi, a tutti gli effetti, "interessato" in quanto ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' chiesto l'accesso. La situazione giuridicamente tutelata, nel caso di specie, costituito dal credito del cliente dell'avvocato, relativamente al quale risulta formulata l'istanza di accesso a tutti quei documenti personali del dipendente come le retribuzioni complessive, cessioni del quinto, TFR.

2. In relazione al secondo profilo, inerente al trattamento dei dati personali nell'ambito del procedimento di accesso, i dati medesimi, nel caso di specie, possono essere oggetto di comunicazione, in quanto sussiste una condizione di liceità di tale trattamento, che va identificata nella seguente condizione, in relazione all'art. 6 del Regolamento UE 679/2016:

- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento

Restano fermi, in ogni caso, i principi a cui il titolare del trattamento si deve rigorosamente attenere, nella comunicazione dei dati all'avvocato, e di seguito indicati:

- i dati personali devono essere trattati con «liceità, correttezza e trasparenza»;

- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità e adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

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