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03/09/2021 GDPR-DPO ENTIONLINE: E' lecito rilasciare al vice presidente del Consiglio regionale copia delle liste elettorali?

E' lecito rilasciare le liste elettorali, a seguito di richiesta, al vice Presidente del Consiglio Regionale?

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E' certamente possibile rilasciare le liste elettorali, come da richiesta formulata dal vice Presidente del Consiglio Regionale, sussistendo, nel caso di specie, le condizioni previste dalla vigente normativa.

MOTIVAZIONI

Le motivazioni del parere sono di seguito indicate.

PREMESSE DI FATTO E DI DIRITTO

FATTO

Il vicepresidente del consiglio regionale ha formulato richiesta di rilascio liste elettorali, precisando che la richiesta veniva formulata per le seguenti finalità: "applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo e per il seguente utilizzo: finalità politiche, statistiche ed elettorali." Con la medesima richiesta il vicepresidente richiede che il supporto informatico sia recapitato all'indirizzo e-mail indicato nella richiesta stessa e comunica, nel contempo il contatto telefonico per eventuali comunicazioni.

DIRITTO

Ciò premesso in via preliminare, nel merito, va dedotto quanto segue.

La materia oggetto del quesito, risulta disciplinata dalle seguenti fonti normative e/o regolamentari.

Ai sensi dell’art. 51, comma 5, D.P.R. n. 223/1967,(come era stato novellato dall’art. 177, comma 5, D.Lgs. n. 196/2003 e tutt'ora vigente), “le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso”.

Vi è pertanto una norma di di legge che prevede espressamente la possibilità di rilascio in copia di tali informazioni, peraltro senza limitarne il contenuto, purché ciò avvenga nel rispetto delle finalità indicate.

Il contenuto della norma richiamata è stato esplicitato dal Giudice amministrativo (TAR Cagliari sez. II, 17.02.2011 n. 148) nel senso di stabilire che:

- le liste elettorali possono essere rilasciate in copia solamente per le finalità indicate dalla norma medesima e nel senso che è preciso onere del richiedente indicare chiaramente e specificatamente nella propria istanza l’uso che intende fare dei dati delle liste elettorali, non essendo assolutamente sufficiente il richiamo alle espressioni generali utilizzate dall’art. 51, D.P.R. n. 223/1967, per indicare le finalità consentite;

- spetta all’amministrazione destinataria dell’istanza (in questo caso al comune) "entrare nel merito della richiesta e valutare se la specifica finalità del loro successivo utilizzo, dichiarata da parte del richiedente, sia conforme all’attività del soggetto medesimo, nonché se rientri effettivamente tra le ipotesi di cui al citato articolo 51.

Sulla base delle fonti e delle deduzioni sopra indicate, si formula la seguente conclusione.

CONCLUSIONI

Nel caso di specie, la richiesta di rilascio della copia delle liste elettorali su supporto informatico, formulata con richiamo all'articolo 51, comma 5 del T.U. 223/1967, come modificato dall'art 177 D.lgs 196/2003, per le finalità applicazione in materia di elettorato attivo e passivo, e per il seguente utilizzo: finalità politiche, statisiche ed elettorali è accoglibile in quanto il richiedente ha indicato chiaramente e specificatamente nella propria istanza l’uso che intende fare dei dati delle liste elettorali.
Le liste elettorali possono essere recapitate via e-mail, purchè:

  • la rete, il dispositivo impiegato e la casella di Posta Elettronica risultino presidiate da adeguate misure di sicurezza informatiche.

Va, conseguentemente, interpellato l'ufficio centro elaborazione dati (CED), se presente all'interno dell'ente, per verificare la sicurezza informatica della trasmissione delle liste elettorali.

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