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23/07/2021 GARANTE - I consiglieri comunali possono accedere agli elenchi dei soggetti positivi al COVID-19 o in isolamento domiciliare comunicati dalle ASL ai comuni?

I consiglieri comunali possono accedere agli elenchi dei soggetti positivi al COVID-19 o in isolamento domiciliare comunicati dalle ASL ai comuni?

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Sono pervenute richieste di parere in merito alla possibilità di riscontrare positivamente istanze di accesso formulate da consiglieri comunali, ai sensi dell’art. 43 del t.u.e.l., agli elenchi o a singoli nominativi di cittadini risultati positivi al covid-19, o per i quali è stato ordinato l’isolamento domiciliare.

Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che il diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri dall’art. 43, cit., è direttamente funzionale non tanto alla soddisfazione di un proprio interesse personale, quanto alla cura di un interesse pubblico connesso all’espletamento del mandato e che la documentazione alla quale si chiede di accedere deve essere strettamente funzionale all’esercizio della funzione «di indirizzo e di controllo politico–amministrativo» propria del consiglio dell’ente locale, e alle prerogative attribuite singolarmente al consigliere stesso.

Nel richiamare le particolari garanzie previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali per il trattamento dei dati relativi alla salute (art. 9 Reg.; artt. 2-sexies e 2-septies del Codice) e le sanzioni previste in caso di illecita comunicazione o diffusione (art. 83, par. 5, del Reg.; artt. 2-septies, comma 8, e 166, comma 2, Codice) si ricorda che una recente pronuncia del Consiglio di Stato ha escluso l’accesso dei consiglieri ai nominativi dei dati relativi ai soggetti beneficiari contributi economici legati all’emergenza da Covid-19. È stato infatti ritenuto che la conoscenza dei nominativi non apportasse un’utilità concreta ed aggiuntiva e non fosse supportata da quel nesso di strumentalità necessaria con le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, comportando, quindi, un inutile sacrificio del diritto alla riservatezza degli interessati, con possibile violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali (Cons. Stato, Sez. V, 11 febbraio 2021, n. 2089).

Si ritiene, pertanto, che il predetto approccio debba essere seguito – a maggior ragione – per le categorie particolari di dati o per informazioni particolarmente delicate come gli elenchi dei nominativi dei soggetti positivi al covid-19 o in isolamento domiciliare.

Tale orientamento (che conduce a un’esclusione dell’accesso dei consiglieri ai predetti dati personali), oltre che per le motivazioni sopra richiamate, risulta confermato anche dalla particolare tutela di tali informazioni prevista dalla disciplina statale proprio sull’emergenza in corso.

L’art. 17-bis del D.L. 17/03/2020, n. 18, infatti, ha previsto che, fino al termine dello stato di emergenza, solo i soggetti operanti nel Servizio nazionale della protezione civile e i soggetti attuatori, nonché altri soggetti tra cui quelli deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure disposte ai sensi dell'art. 2 del d.l. n. 19/2020, possono effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione reciproca, dei dati personali, anche relativi alla salute, che risultino necessari all'espletamento delle funzioni ad essi attribuite nell'ambito dell'emergenza. Tali trattamenti devono essere effettuati adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati e nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679.

Pertanto, i dati personali dei soggetti positivi al COVID-19 o in isolamento domiciliare - la cui titolarità in capo all’Azienda sanitaria è finalizzata all’adozione delle misure di profilassi, di diagnosi e di assistenza sanitaria dei contagiati nonché per la gestione emergenziale del Servizio sanitario nazionale - sono comunicati o messi a disposizione dei soli Sindaci, nella misura in cui risultino “necessari all’espletamento delle funzioni ad essi attribuite nell’ambito dell’emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19”, tra le quali rientra, quella di “monitorare e garantire l'esecuzione delle misure disposte ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19” (art. 17- bis cit.), sotto il coordinamento della Prefettura. Spetta poi ai Sindaci e ai Prefetti rendere disponibili tali informazioni – “adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati e nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 5 del citato regolamento (UE) 2016/679, tra cui si configura il principio di minimizzazione, secondo cui i dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (art. 5, par. 1, lett. c) del Regolamento)” - soltanto agli operatori, alle strutture comunali di servizi e alle forze di polizia (inclusa la polizia locale) direttamente coinvolte negli interventi, nel rigoroso rispetto delle funzioni e delle competenze loro assegnate per la gestione dell’emergenza.

Ciò premesso, si evidenzia che, attesa la stretta funzionalizzazione dei dati relativi ai soggetti positivi al covid-19 o in isolamento domiciliare trasmessi dalle Asl ai Sindaci unicamente ai fini della gestione di attività legate all’emergenza - cui non sembrano potersi ascrivere le funzioni esercitate dai consiglieri -, il Comune potrebbe eventualmente valutare un riscontro delle richieste ricevute senza comunicare dati identificativi o informazioni che consentano l’identificazione (anche indiretta) dei soggetti interessati, fornendo invece dati aggregati, relativi al periodo di interesse. Ciò, in ogni caso, solo nell’ipotesi in cui la richiesta sia formulata dal consigliere sul presupposto dell’art. 43 del TUEL che evidenzi l’indispensabilità di tali informazioni per l’acquisizione del quadro conoscitivo necessario a permettere allo stesso di valutare, con piena efficacia, l’operato dell’amministrazione nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni del consiglio.

Fonte: Garante Privacy

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