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04/06/2021 E' lecito rilasciare copia dei verbali della graduatoria, dei beneficiari di contributi statali, in favore di consiglieri comunali a procedimento non ancora concluso?

E' possibile rilasciare copia dei verbali di predisposizione della graduatoria dei beneficiari di contributi statali delle aree interne a procedimento non ancora concluso in favore di consiglieri comunali o tale accesso deve essere differito a conclusione dell'iter procedimentale? In aggiunta, la pubblicazione dei nominativi dei beneficiari deve essere effettuata già in fase di rendicontazione o solo in fase di effettiva erogazione, essendo questa subordinata a presentazione di idonea rendicontazione da parte delle attività commerciali e artigianali in questione?

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A seguito della richiesta di accesso, formulata dai consiglieri comunali, ai verbali di predisposizione della graduatoria dei beneficiari di contributi statali delle aree interne, lo Scrivente Servizio Protezione Dati (DPO), rileva quanto segue.

  • Deve essere attentamente verificata la possibilità di accesso da parte dei Consiglieri comunali ai provvedimenti di concessione dei contributivstatali quando vi sia la possibilità di fornire dati aggregati ed anonimi e in ogni caso l'accesso va differito al completamento dell'istruttoria;
  • La pubblicazione dei nominativi dei beneficiari, inoltre, va effettuata in fase di effettiva erogazione dei contributi statali fermo restando che è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del D.Lgs. n. 33/2013.

Le motivazioni del parere sono di seguito indicate.

La materia oggetto del quesito, relativa al diritto di accesso dei Consiglieri Comunali, risulta disciplinata dalle seguenti fonti normative e/o regolamentari:

  • art. 43 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;

Sul punto il Consiglio di Stato, con la recente sentenza 2089 del 11 marzo 2021, ha respinto il ricorso del consigliere avverso il parziale accesso consentito dal Comune, che aveva fornito le informazioni richieste, ad eccezione dei nominativi dei beneficiari dei buoni alimentari, omessi per ragioni di tutela della riservatezza, in quanto, il diritto di accesso del consigliere comunale non costituisce un diritto “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona. Il diritto di accesso del consigliere comunale non ha un’illimitata espansione ma, di fronte ad altri diritti della persona, è necessario effettuare “un ragionevole bilanciamento” di tutti i diritti coinvolti. Alla regola del ragionevole bilanciamento propria dei rapporti tra diritti fondamentali di pari rango non si sottrae l’accesso del consigliere comunale.

Nel senso del bilanciamento sopra descritto, potranno essere forniti ai consiglieri, che ne hanno fatto richiesta, dati aggregati o anonimizzati in relazione a soggetti beneficiari nella misura in cui l'accesso completo possa comportare la violazione della riservatezza o relazione a dati della salute o della situazione economica che possano essere per l'appunto espressione della dignità della persona.

In ogni caso, poi, anche qualora sia possibile l'accesso va differito alla conclusione del procedimento.

Per quanto concerne la pubblicazione dei nominativi dei beneficiari dei contributi statali, va effettuata in fase di effettiva erogazione dei contributi statali e va anonimizzata qualora la pubblicazione dei nominativi delle persone fisiche possa comportare la diffusione di informazioni relative allo stato di salute o di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013 di cui si deve afre applicazione anonimmizanod i dati.

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