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17/02/2021 GDPR-DPO ENTIONLINE: E' lecito applicare l'art. 97 della Legge sul diritto d'autore in merito all'utilizzo di immagini fotografiche per ricatalogare l'archivio fotografico della Biblioteca?
La biblioteca intende ricatalogare l’archivio fotografico con fotografie che ritraggono persone di cui, nella quasi totalita' dei casi, non si conosce il proprietario delle immagini, con la finalita' di renderlo fruibile al pubblico. Il Comune richiede se, a tali scopi, può essere applicata la legge sul diritto d'autore (Legge 633/41) che, relativamente ai ritratti, all'art. 97 prevede "Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine e' giustificata dalla notorieta' o dall'ufficio pubblico coperto, da necessita' di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione e' collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico." Il Comune specifica che l’archivio fotografico della biblioteca ha finalità di valorizzazione delle tradizioni e della storia locale, dunque una finalità culturale, e al suo interno la quasi totalita' delle immagini di persone e' collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Oltre a questo, risalendo anche ad immagini della prima meta' del 900 includerebbe fotografie di persone ormai decedute. Non poter pubblicare immagini di persone, anche nelle situazioni di cui sopra, comporterebbe l'impossibilita' di formalizzare e regolamentare l'archivio fotografico nella sua completezza, dopo aver investito molto tempo nella sua catalogazione.
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In relazione alla richiesta di parere avente ad oggetto "Privacy e archivio fotografico", e relativo alla possibilità di applicare, al caso di specie (volontà della biblioteca di ricatalogare l'archivio fotografico), la legge sul diritto d'autore (L 633/41) art. 97 relativa ai ritratti, si fornisce il seguente parere.

IN VIA PRELIMINARE

In via preliminare, va rilevato quanto segue. La materia oggetto del quesito si riferisce al trattamento di dati personali e, segnatamente, alle operazioni di diffusione, mediante pubblicazione, di dati personali contenuti nelle fotografie che saranno inserite nell'archivio fotografico.

In particolare, dalla formulazione del quesito si ricava quanto segue.

Il Responsabile Affari Generali evidenzia, ulteriormente:

  1. che l'archivio fotografico della biblioteca ha finalita' di valorizzazione delle tradizioni e della storia locale, dunque una finalita' culturale, e al suo interno la quasi totalita' delle immagini di persone e' collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico, ed oltre a questo, risalirebbe anche ad immagini della prima meta' del 900 includendo fotografie di persone ormai decedute;
  2. che non poter pubblicare immagini di persone, anche nelle situazioni di cui sopra, comporterebbe l'impossibilita' di formalizzare e regolamentare l'archivio fotografico nella sua completezza, dopo aver investito molto tempo nella sua catalogazione.

In relazione alla predetta finalità, si richiede se può essere applicata, "a tali scopi", l'art. 97 dellla legge sul diritto d'autore (Legge 633/41) relativo ai ritratti.

NEL MERITO

Ciò premesso in via preliminare, nel merito, va dedotto quanto segue. La materia oggetto del quesito risulta disciplinata dalle seguenti fonti normative e/o regolamentari.

  • art. 4, par. 1, n. 1, del Regolamento (UE) 2016/679, secondo cui per “dato personale” si intende “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”)”. Inoltre, “si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”;
  • artt. 6, paragrafo 1, lett. c Regolamento (UE) 2016/679, secondo cui gli enti pubblici possono trattare i dati personali degli interessati se il trattamento è necessario, in generale per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti da leggi;
  • art. 2-ter, commi 1 e 3 Decreto Legislativo 196/2003 (Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri), secondo cui la base giuridica per trattare i dati e' costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. La comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, diversi da quelli ricompresi nelle particolari categorie di cui all'articolo 9 del Regolamento e di quelli relativi a condanne penali e reati di cui all'articolo 10 del Regolamento, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e' ammessa se prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e può' essere iniziata se e' decorso il termine di quarantacinque giorni dalla relativa comunicazione al Garante, senza che lo stesso abbia adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a garanzia degli interessati. La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità' sono ammesse unicamente se la base giuridica e' costituita da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.
  • art. 5 Regolamento UE 679/2016 (Principi applicabili al trattamento di dati personali), secondo cui i dati personali devono essere: a) trattati con «liceità, correttezza e trasparenza»; b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità e adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
  • art. 6 Regolamento UE 679/2016 (Liceità del trattamento), secondo cui il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: lett. e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
  • art. 97 Legge 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), secondo cui non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine e' giustificata dalla notorieta' o dall'ufficio pubblico coperto, da necessita' di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione e' collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non puo' tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.

Sulla base delle fonti e delle deduzioni sopra indicate, si formulano le seguenti conclusioni.

La richiesta di applicare, al caso di specie, l'art. 97 della Legge 633/1941, relativa alla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, risulta accoglibile per le seguenti motivazioni:

  • la riproduzione delle immagini, contenute nelle fotografie che saranno inserite e pubblicate nell'archivio fotografico della biblioteca, e' giustificata dalla notorieta' o dall'ufficio pubblico coperto da scopi culturali, in relazione al fatto che l'archivio medesimo ha finalita' di valorizzazione delle tradizioni e della storia locale e, dunque, una finalita' culturale;
  • la quasi totalita' delle immagini di persone, contenute nelle fotografie che saranno inserite e pubblicate nell'archivio fotografico della biblioteca, e' collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

A quanto sopra rilevato, va aggiunto che le fotografie, che ritraggono immagini di persone, e, dunque, ritratti, non possono essere esposte o messe in commercio e rese fruibili al pubblico, quando:

  • l'esposizione o la messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata nelle immagini/fotografie medesime.

CONCLUSIONI

Lo scrivente Servizio di Protezione Dati (DPO) ritiene accoglibile la richiesta in quanto:

  • l'archivio fotografico della biblioteca, all'interno del quale saranno inserite e pubblicate fotografie che ritraggono persone, ha finalita' di valorizzazione delle tradizioni e della storia locale e, dunque, e' giustificata da scopi culturali;

Tuttavia, lo scrivente Servizio di Protezione Dati, suggerisce di effettuare una adeguata valutazione delle fotografie che saranno inserite e pubblicate nell'archivio fotografico della biblioteca, in modo che l'esposizione o la loro messa in commercio (pubblicazione) non rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro delle persone ritrattate nelle immagini/fotografie medesime.

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