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31/01/2019 Ordinanza ingiunzione nei confronti di Istituto Comprensivo Paolo Stefanelli - 31 gennaio 2019 > Diffusione dati personali idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati e informazioni delle graduatorie

Con provvedimento in data 31 gennaio 2019 (Registro dei provvedimenti n. 31 del 31 gennaio 2019) il Garante ha adottato una Ordinanza ingiunzione nei confronti dell'’Istituto Comprensivo Paolo Stefanelli C.Fisc.: 97713220586, con sede in Roma, via Pestalozzi n. 5, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di cui all’art. 162, comma 2-bis indicata in motivazione;

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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO l’art. 1, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi del quale le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati;

RILEVATO che l’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali (si seguito Garante), con la nota n. 13632 del 10 maggio 2018, ha rilevato come l’Istituto Comprensivo Paolo Stefanelli C.Fisc.: 97713220586, con sede in Roma, via Pestalozzi n. 5, in persona del legale rappresentante pro-tempore, abbia diffuso sul proprio sito web istituzionale, dal link http://www.paolostefanelli.it/wp-content/uploads/2015/07GRAD-medie, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati e informazioni contenuti nell’elenco graduatorie d’istituto dei docenti rendendoli rinvenibili anche digitando sul motore di ricerca Google il numero di telefono di un qualsiasi docente. Ciò in quanto nelle graduatorie che risultano visibili e liberamente scaricabili dalla citata url: http://www.paolostefanelli.it/wp-content/uploads/2015/07GRAD-medie, risultano riportate alcune sigle alfabetiche tra cui la lettera “S” che, secondo quanto indicato nell’Allegato 6 (codici preferenza) del Decreto del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca del 1 aprile 2014, n. 235, individua la categoria degli “invalidi e mutilati civili”, consente di qualificare un dato idoneo a rivelare lo stato di salute dei soggetti individuati nel suddetto elenco per il quale il Codice prevede una specifica tutela (art. 4, c.1, lett. d) del Codice) vietandone la diffusione ai sensi dell’art. 22, c. 8, del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

VISTO il verbale n. 17160/121433 del 6 giugno 2018 con cui è stata contestata all’Istituto Comprensivo Paolo Stefanelli, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall’art. 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione all’art. 22, comma 8, riguardo la diffusione dei dati sensibili degli interessati, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto dell’Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO il verbale dell’audizione della parte redatto in data 18 settembre 2018, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981, nel quale l’Istituto Comprensivo Paolo Stefanelli, ha evidenziato come “(…) i fatti oggetto della contestazione (…) si sono verificati in un periodo particolare, in cui l’Istituto stesso si trovava temporaneamente sprovvisto del dirigente scolastico (…). Inoltre successivamente è avvenuta la migrazione dei sistemi informativi, con il passaggio dal dominio .it al dominio .gov; il subentro di tale operazione ha fatto ritenere che i documenti presenti sul vecchio dominio fossero stati tutti cancellati nel passaggio da un sistema all’altro, cosa che invece non è avvenuta”;

CONSIDERATO che, per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 166, comma 7 del Codice (così come modificato dal d.lgs. n. 101/2018) e 1 della legge n. 689/1981, al caso in trattazione devono essere applicate sia la norma precettiva che quella sanzionatoria in vigore al momento in cui l’illecito amministrativo oggetto di contestazione si è consumato in attuazione del principio del tempus regit actum;

RILEVATO, pertanto, che l’Istituto Comprensivo Paolo Stefanelli ha diffuso, dal link http://www.paolostefanelli.it/wp-content/uploads/2015/07GRAD-medie del proprio sito web istituzionale, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati e informazioni contenuti nell’elenco graduatorie d’istituto dei docenti, in violazione dell’art. 22, comma 8 del Codice, comunicando, successivamente in data 20 febbraio 2018, l’avvenuta cessazione della condotta oggetto di contestazione;

VISTO l’art. 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell’art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui all’art. 22, comma 8, del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell’art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, , della gravità della violazione, ma anche della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RILEVATO, quanto alla gravità della condotta, che dall’istruttoria è emerso come essa è attribuibile, almeno in parte, a disguidi tecnici dovuti alla migrazione dei sistemi informativi dell’istituto scolastico su di un differente dominio e che all’illiceità del trattamento si perviene solo attraverso un’operazione di abbinamento tra la lettera “S” indicata in graduatoria e il Decreto del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca del 1 aprile 2014, n. 235 che riconduce tale lettera alla categoria “invalidi civili”;

CONSIDERATO, quanto alla personalità del contravventore ed alle sue condizione economiche, che si tratta di un istituto pubblico scolastico che svolge importanti attività istituzionali in condizioni economiche di modestissime entità;

RITENUTO che, per tutti i suindicati motivi, il caso di specie può essere ricondotto, nonostante la particolare natura dei dati trattati, alle ipotesi di minore gravità di cui all’art. 164-bis, comma 1, del Codice e che, pertanto, appare adeguata l’applicazione di una sanzione pecuniaria quantificata nella misura minima di euro 4.000,00 (quattromila);

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

all’Istituto Comprensivo Paolo Stefanelli C.Fisc.: 97713220586, con sede in Roma, via Pestalozzi n. 5, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di cui all’art. 162, comma 2-bis indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

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