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12/03/2015 Ordinanza ingiunzione nei confronti di Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate - 12 marzo 2015 > Invio dei referti di un intervento chirurgico , contenti dati sensibili

Con provvedimento in data 12 marzo 2015 (Registro dei provvedimenti n. 148 del 12 marzo 2015) il Garante ha adottato una Ordinanza ingiunzione nei confronti dell' Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate, con sede in Seriate (Bg), via Paderno n. 21, in persona del legale appresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice indicata in motivazione;

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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, nell´ambito di un´istruttoria relativa a un reclamo, la reclamante lamentava l´erroneo recapito dei referti dei propri esami all´esito di un intervento chirurgico, presso un indirizzo diverso (via Cavour n. 13 Ponte San Pietro) da quello a tal fine espressamente fornito (via Roma n. 70 Valbrembo) all´Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate, con sede in Seriate (Bg), via Paderno n. 21;

CONSIDERATO che l´Ufficio, a seguito del citato reclamo, ha formulato una richiesta di informazioni a fronte della quale l´Azienda Ospedaliera Bolognini, con la nota datata 20 settembre 2011, ha fornito riscontro consentendo, successivamente, di accertare che l´invio della citata documentazione ad un indirizzo diverso da quello da ultimo fornito dalla reclamante alla suddetta Azienda Ospedaliera è stato effettuato in assenza di uno specifico consenso dell´interessata, richiesto ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, 76, 81 e 82, comma 2, del Codice;

VISTO il verbale n. 14901/73344 del 6 giugno 2012 con cui è stata contestata all´Azienda Ospedaliera Bolognini, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione all´art. 26, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo pervenuto in data 27 ottobre 2014, ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale l´Azienda Ospedaliera Bolognini, in ragione della diversa indicazione degli indirizzi sul referto istologico (recante via Cavour n. 13 Ponte San Pietro – indirizzo di residenza del genitore della reclamante) e sul referto citologico (recante via Roma n. 70 Valbrembo – indirizzo di residenza della reclamante), ha osservato come "E´ possibile che l´operatore abbia utilizzato per la spedizione, in busta chiusa, il primo dei suddetti certificati per essere la stampa dell´indirizzo idonea a comparire nella finestra della busta". Ha rilevato, altresì, come "L´anomalia anagrafica riscontrata, (…), era stata determinata dalla registrazione dei dati nel sistema informatico dell´U.O. di Anatomia-Istologia Patologica (…) dei dati anagrafici della –reclamante- in occasione di una prestazione sanitaria fornita quando la stessa risiedeva in Ponte San Pietro". Quanto rappresentato determina la "(…) palese insussistenza di diffusione di dati sensibili (…)";

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non permettono di escludere la responsabilità dell´ente in relazione alla contestazione in argomento. Le argomentazioni con le quali è stata richiamata la disciplina di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981 risultano inapplicabili al caso di specie, atteso che l´errore sulla liceità del fatto, comunemente indicato come buona fede, oltre a non essere stato provato in alcun modo, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità solo quando esso risulti incolpevole. A tal fine occorre un elemento positivo idoneo ad indurre un errore siffatto, non ovviabile dall´interessato con l´ordinaria diligenza (Cass. Civ. sez. I del 21 febbraio 1995 n. 1873; Cass. Civ. sez II del 13 marzo 2006, n. 5426), che, nel caso di specie, non è riscontrabile;

RILEVATO, pertanto, che l´Azienda Ospedaliera Bolognini ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, inviando dei referti all´esito di un intervento chirurgico della reclamante, contenenti dati sensibili, presso un indirizzo diverso da quello a tal fine espressamente fornito, in violazione di quanto previsto dall´art. 26 del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 26 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO che sussistono gli elementi che consentono di applicare la previsione di cui all´art. 164-bis, comma 1, del Codice per l´illecito contestato;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che, pertanto, l´ammontare della sanzione pecuniaria deve essere quantificato nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

all´Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate, con sede in Seriate (Bg), via Paderno n. 21, in persona del legale appresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Si avvisa che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

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